CASSAZIONE, IL RAPPORTO FRA PROFESSIONISTA E CONSUMATORE

Il Codice del Consumo si applica in virtu’ del contratto Gli utenti del Ssn non vanno considerati come consumatori e, come tali, non godono delle tutele previste dal Codice del consumo. A questa conclusione è giunta la terza sezione della Corte di cassazione con l’ordinanza 8093/2009, depositata il 2 aprile. La vicenda ha preso le
Il Codice del Consumo si applica in virtu’ del contratto

Gli utenti del Ssn non vanno considerati come consumatori e, come tali, non godono delle tutele previste dal Codice del consumo. A questa conclusione è giunta la terza sezione della Corte di cassazione con l’ordinanza 8093/2009, depositata il 2 aprile. La vicenda ha preso le mosse dal ricorso di un cittadino di Benevento, che aveva subito dei danni a seguito di un intervento chirurgico mal riuscito subito in una clinica privata di Perugia accreditata al Ssn.

Secondo la Suprema Corte, ai sensi del Dlgs 206/2005, il rapporto fra il cittadino-utente che si rivolge alla struttura sanitaria pubblica per ottenere una prestazione, non si può qualificare quale «contratto», trattandosi soltanto dell’adempimento di un dovere di prestazione direttamente discendente dalle leggi. Se invece il contenzioso avesse riguardato una struttura privata non convenzionata, il paziente avrebbe avuto il diritto di applicare il Codice del consumo (Dlgs 206/2005).

Insomma, quello che si instaura tra paziente e ospedale non è un contratto, precisa Piazza Cavour, ma un «diritto soggettivo dei cittadini» ad avere una prestazione secondo gli «standard di professionalità del momento». Per quanto attiene l’organizzazione del Ssn, non si può considerare un ospedale legato al Ssn alla stessa stregua di un professionista come definito dal codice del consumo (“la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario”). L’azienda ospedaliera pubblica non è un "professionista" (termine essenziale per l’applicabilità della norma citata), perché quando la Asl eroga la prestazione non agisce nell’ esercizio di un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, e quindi attività economica tout court.

L’erogazione del servizio, in conclusione, «deve essere assicurata anche se cagiona perdite», poiché il suo svolgimento deve avvenire senza il necessario rispetto del principio di economicità.

Link al Codice del Consumo(Dlgs 206/2005):
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/05206dl.htm
 

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