Congedi, Confprofessioni al tavolo del governo

L’incontro tra esecutivo e parti sociali e’ fissato per l’8 aprile a Roma La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha convocato Confprofessioni, insieme con le altre parti sociali, per discutere del riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Le associazioni e le confederazioni di categoria sono chiamate a
L’incontro tra esecutivo e parti sociali e’ fissato per l’8 aprile a Roma

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha convocato Confprofessioni, insieme con le altre parti sociali, per discutere del riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi. Le associazioni e le confederazioni di categoria sono chiamate a partecipare al tavolo, il prossimo 8 aprile alle ore 12 presso la sede del Dipartimento della funzione pubblica – Sala Tarantelli, per discutere e approfondire lo schema di decreto legislativo dell’art. 23 del 4 novembre 2010, n. 183, recante “delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”.
Lo schema di dlgs è stato redatto per superare delicate questioni interpretative e a per limitare eventuali abusi nella fruizione dei permessi. Ma vediamo nel dettaglio che cosa prevede il decreto all’esame delle parti sociali.
Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, per esempio, le lavoratrici hanno la facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale attesti che la scelta della lavoratrice non pregiudichi il suo stato di salute. In caso di handicap del minore, invece, la lavoratrice madre o, in alternativa il padre, anche adottivi, hanno diritto a usufruire, entro il compimento dell’ottavo anno del bambino, del congedo parentale, in maniera continuativa o frammentata per un periodo che non superi i tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
La norma vigente in materia di congedo è stata oggetto di numerosi interventi da parte della Corte costituzionale che ha ampliato la platea dei beneficiari del congedo straordinario dichiarando illegittimo l’art. 42, comma quinto, del D.lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non è incluso tra i soggetti legittimati ad usufruire del congedo, il figlio convivente, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona, se in situazione di disabilità grave.
La modifica all’art. 42 stabilisce inoltre che il coniuge che convive con un soggetto affetto da un handicap grave accertato, ha diritto a usufruire del congedo entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, può usufruire del congedo uno dei figli conviventi. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
Il congedo straordinario può essere concesso anche per motivi di studio al dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca. Nella relazione illustrativa si legge, inoltre, che il dipendente può assistere il coniuge o un parente entro il secondo grado di parentela, solo nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap abbia compiuto i 65 anni di età, o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti. Infine, per quanto riguarda i lavoratori mutilati o invalidi civili, a cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, possono usufruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure, per un periodo non superiore a trenta giorni.
 

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