Contratti a termine, passa la linea Confprofessioni

Il ministero del Lavoro ha chiarito i termini per gli intervalli temporali tra due contratti. Confermato lo stop and go a 10 e 20 giorni Nuovi chiarimenti da parte del ministero del Lavoro sugli intervalli temporali minimi tra due contratti di lavoro a tempo determinato. L’ampliamento dell’intervallo introdotto dalla Riforma Fornero, che aveva portato a
Il ministero del Lavoro ha chiarito i termini per gli intervalli temporali tra due contratti. Confermato lo stop and go a 10 e 20 giorni

Nuovi chiarimenti da parte del ministero del Lavoro sugli intervalli temporali minimi tra due contratti di lavoro a tempo determinato. L’ampliamento dell’intervallo introdotto dalla Riforma Fornero, che aveva portato a 60 e 90 giorni la pausa obbligatoria minima tra due contratti sottoscritti tra un dipendente e uno stesso datore di lavoro, erano stati registrati da Confprofessioni come una criticità già in un’audizione del giugno 2012 davanti alla commissione Lavoro della Camera. Il presidente Gaetano Stella in quella occasione aveva infatti allertato sugli effetti negativi che tale estensione avrebbe prodotto sulla stabilizzazione dei lavoratori, vittime di inevitabili fenomeni di turnover.
Nel luglio 2013, in occasione di due audizioni sul tema dell’occupazione giovanile, Confprofessioni è ritornata ad affrontare il problema degli intervalli temporali minimi auspicandone il totale azzeramento. In attesa di queste misure, la Confederazione accoglieva comunque positivamente la possibilità da parte della contrattazione collettiva di intervenire riducendo lo “stop and go” a 20 giorni, per contratti a tempo determinato di durata massima di 6 mesi, e a 30 giorni, per contratti di durata superiore ai 6 mesi.
Ora, con una nota del 4 ottobre scorso, il ministero precisa che le disposizioni fissate dal Decreto Lavoro 2013 sostituiscono i precedenti accordi, riducendo a 10 e 20 giorni lo “stop and go” tra due contratti a tempo determinato.
Diversamente per gli accordi collettivi stipulati a decorrere dall’entrata in vigore del pacchetto Lavoro. Questi ultimi, spiega il ministero, devono essere considerati validi e possono quindi prevedere a pieno titolo una riduzione o addirittura un azzeramento degli intervalli tra contratti a termine. Nell’ambito della propria autonomia, la contrattazione collettiva può inoltre prevedere intervalli di maggior durata, anche se tali disposizioni possono produrre effetti esclusivamente nei confronti delle parti stipulanti.
 

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