Detassazione, come usufruire dei benefici fiscali

I consulenti del lavoro scommettono sulla retroattivita’ dell’accordo firmato prima dell’entrata in vigore della legge sulla detassazione Dalla Fondazione Studi dei consulenti del lavoro arriva il parere n. 8 sugli incentivi alla produttività. Obiettivo del documento, presentato lo scorso 4 aprile, è quello di analizzare i criteri di applicazione della detassazione del 10% sulle somme
I consulenti del lavoro scommettono sulla retroattivita’ dell’accordo firmato prima dell’entrata in vigore della legge sulla detassazione

Dalla Fondazione Studi dei consulenti del lavoro arriva il parere n. 8 sugli incentivi alla produttività. Obiettivo del documento, presentato lo scorso 4 aprile, è quello di analizzare i criteri di applicazione della detassazione del 10% sulle somme erogate, in base a quanto stabilito da accordi o contratti collettivi nazionali. Ma per capire quali sono le condizioni che consentono ai dipendenti del settore privato di godere dei benefici fiscali previsti per il 2011, è necessario partire dall’art. 53, comma 1, del dl n. 78 del 2010 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La norma introduce un agevolazione fiscale (la tassazione al 10%) per le imprese che, nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, abbiano determinato incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate a risultati relativi all’andamento economico o agli utili d’impresa, garantendo quindi un miglioramento della competitività aziendale. Condizione necessaria per usufruire del beneficio è che le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato per straordinari, lavoro notturno, clausole elastiche nel part-time, organizzazione su turni, siano erogare “in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali”. Restano esclusi, pertanto, i contratti collettivi nazionali e i contratti individuali.
Rimane da capire se, nel caso in cui il contratto collettivo territoriale o aziendale si concluda non all’inizio del 2011, ma nel corso dell’anno, le parti stipulanti abbiano o meno l’autonomia di stabilire convenzionalmente il periodo di vigenza del contratto, come avviene normalmente nella prassi sindacale con le clausole di retroattività.
Secondo il parere dei consulenti del lavoro la norma sulla detassazione non limita l’efficacia del beneficio al periodo successivo alla stipulazione del contratto collettivo, ma si rimette con ampia delega alle previsioni delle parti sociali. Nella circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l’Agenzia delle Entrate richiama più volte il principio secondo cui i contratti collettivi di diritto comune, anche territoriali e aziendali, possono non avere forma solenne e valere anche in assenza di una stipulazione scritta, inoltre precisa che “la necessità di un previo accordo collettivo va letta in senso ampio, nella accezione cioè del diritto comune dei contratti e delle obbligazioni sopra ricordata, e nel quadro dei principi costituzionali in materia di libertà sindacale”. Se è vera l’interpretazione del parere n. 8, ogni contratto, per tutto il 2011 è efficace convenzionalmente a partire dal 1° gennaio 2011. In questa ottica si sono mosse le organizzazioni sindacali che hanno predisposto l’accordo quadro da sottoscrivere su base territoriale. Diversa è invece la posizione di Confindustria che riconosce l’applicazione del beneficio fiscale solo in relazione alle prestazioni espletate successivamente alla sottoscrizione dell’accordo territoriale. In attesa di un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, sulla possibile attuazione della retroattività, le parti sociali condividono il giudizio positivo sullo strumento per incentivare la produttività e la competitività delle imprese.
 

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