Detassazione, le istruzioni operative

La circolare di Confprofessioni sull’applicazione dell’agevolazione a livello territoriale. Semplificato il deposito degli accordi regionale alla Dtl competente Dopo la firma dell’accordo quadro, siglato lo scorso 13 giugno da Confprofessioni e dalle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, arrivano i primi chiarimenti sulla applicazione la detassazione 2013 a livello territoriale. Con una circolare, Confprofessioni ha
La circolare di Confprofessioni sull’applicazione dell’agevolazione a livello territoriale. Semplificato il deposito degli accordi regionale alla Dtl competente

Dopo la firma dell’accordo quadro, siglato lo scorso 13 giugno da Confprofessioni e dalle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, arrivano i primi chiarimenti sulla applicazione la detassazione 2013 a livello territoriale. Con una circolare, Confprofessioni ha dettato le istruzioni per l’applicazione del regime fiscale agevolato alle somme corrisposte ai dipendenti degli studi professionali. L’accordo nazionale, infatti, dovrà essere recepito necessariamente a livello territoriale e depositato entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione presso la competente Direzione territoriale del lavoro.

Sulla scorta di quanto previsto dal legislatore, anche in base alle circolari applicative emanate dal Ministero del Lavoro n. 15 del 3 aprile 2013 e dell’Agenzia delle Entrate n. 11/E del 30 aprile 2013, i predetti accordi territoriali devono essere depositati presso la D.T.L. territorialmente competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata l’autodichiarazione di conformità dell’accordo depositato alle disposizioni del D.P.C.M. del 22 gennaio 2013 pubblicato in G.U. n. 75 del 29 marzo 2013. Si precisa che, per il comparto degli studi professionali, il deposito degli accordi sottoscritti a livello regionale dovrà essere effettuato ad opera di una delle associazioni firmatarie presso la D.T.L. del capoluogo di Regione. Per venire incontro alle esigenze dei professionisti-datori di lavoro, ai fini del deposito dell’accordo territoriale e dell’autodichiarazione di conformità (vedi documento allegato), Confprofessioni mette a disposizione la propria segreteria che invierà la documentazione alle singole Direzioni territoriali del lavoro tramite posta elettronica certificata.

La circolare chiarisce inoltre che ai fini dell’applicazione della detassazione, non è necessario essere iscritti ad una delle associazioni firmatarie del contratto di secondo livello, ma è sufficiente applicare implicitamente o esplicitamente il relativo CCNL di settore. In ultimo, la circolare Confprofessioni precisa che, nel rispetto del criterio ordinario di tassazione previsto dall’art. 51 del T.U.I.R., la Circolare n. 15/2013 del MLPS ha stabilito che il datore di lavoro possa applicare l’imposta sostitutiva agevolata a partire dalla data di stipula dell’accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale (a livello regionale nel caso degli Studi Professionali).

 

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