Dl semplificazione: pubblicato il testo ufficiale

Continua la lotta all’evasione fiscale, concessa maggiore flessibilita’ al creditore dello Stato Maggiore flessibilità per il creditore dello Stato, black list per la mancata emissione della ricevuta fiscale, non deducibilità di costi e spese riconducibili a fatti o attività qualificabili come reato, riduzione della sanzione per le partite Iva inattive, variazioni dell’aliquota dell’addizionale Irpef entro
Continua la lotta all’evasione fiscale, concessa maggiore flessibilita’ al creditore dello Stato

Maggiore flessibilità per il creditore dello Stato, black list per la mancata emissione della ricevuta fiscale, non deducibilità di costi e spese riconducibili a fatti o attività qualificabili come reato, riduzione della sanzione per le partite Iva inattive, variazioni dell’aliquota dell’addizionale Irpef entro il 20 dicembre e introduzione della Res o Tares per le unità immobiliari a destinazione ordinaria. Salta invece la norma sul cosiddetto fondo taglia-tasse, nel quale sarebbe dovuto affluire il gettito della lotta dell’evasione fiscale per il calo delle tasse dal 2014. Sono queste alcune delle novità più rilevanti contenute nel DL semplificazioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2012, che approda ora in Senato per la conversione in legge.

Rateizzazione dei debiti tributari. Il contribuente che decade dalla possibilità di rateizzare il proprio debito tributario, può comunque accedere, dopo aver ricevuto la cartella di pagamento delle somme iscritte a ruolo, all’istituto della rateizzazione definita “per momentanea difficoltà economica”. Il creditore però potrà usufruire di rate crescenti, ma non costanti.

Comunicazioni fiscali e adempimenti formali. Per accedere a regimi fiscali speciali o usufruire di particolari benefici tributari il contribuente dovrà presentare un’apposita comunicazione. In questo modo, se non ha osservato tutti gli adempimenti fiscali, non decade dal beneficio fiscale di cui usufruisce, ma gli basterà presentare in ritardo, o comunque prima dell’inizio dell’accertamento, la richiesta e pagare una sanzione minima di 258 euro.

Scontrini fiscali. L’Agenzia delle Entrate elaborerà una black list nella quale confluiranno i nomi di tutti i contribuenti che saranno ripetutamente segnalati dalla stessa agenzia o dalla Guardia di Finanza per mancata emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino fiscale.

Imprese. In caso di liquidazione o scioglimento delle società di capitali i termini di presentazione della dichiarazione decorrono dalla data delle iscrizioni. Inoltre le imprese hanno l’onere di comunicare alle Entrate le cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute con operatori residenti o domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata solo in caso di operazioni di importo superiore a mille euro.

Evasione fiscale. Ai fini della determinazione dei redditi, il decreto dispone la non deducibilità di costi e spese riconducibili a fatti o attività qualificabili come reato. Lo scopo è vietare che si possano dedurre dei costi connessi al compimento di reati gravi, rimanendo possibili per atti che possano essere qualificati come delitti non colposi. Inoltre viene introdotta la possibilità per la Guardia di finanza di istruire indagini di carattere finanziario e di trasmettere le proposte all’Agenzia delle entrate per richiedere le misure cautelari dell’ipoteca e del sequestro conservativo.

Studi di settore. Slitta al 30 aprile 2012 il termine di presentazione delle integrazioni agli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2011 ai fini dell’applicazione del nuovo regime premiale, che possono così tenere conto dell’andamento dell’economia in particolari settori o aree territoriali.

Partite Iva inattive. La norma prevede l’invio in modo automatico, da parte dell’Agenzia delle entrate, di una comunicazione ai titolari di partita Iva che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, con l’invito al pagamento della sanzione, ridotta ad un terzo. Al contribuente viene data la possibilità di comunicare elementi aggiuntivi a quelli desumibili dall’analisi delle informazioni presenti in anagrafe tributaria affinché l’Agenzia delle entrate non proceda alla cessazione d’ufficio della partita Iva.

Comunicazione operazioni rilevanti ai fini Iva. Con il nuovo decreto basterà una sola comunicazione per ciascun cliente al mese e non più una singola comunicazione per ciascuna operazione. Dal 1° gennaio di quest’anno, gli operatori potranno comunicare il solo l’importo complessivo delle operazioni attive e/o passive svolte nei confronti di un cliente o fornitore. Per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, la comunicazione telematica è dovuta solo per le operazioni di importo non inferiore ad euro 3.600, IVA inclusa. In più il decreto sposta l’obbligo di comunicazione telematica al Fisco dei dati relativi alle dichiarazioni d’intento cedente/fornitore dal 16 del mese successivo alla ricezione alla scadenza della prima liquidazione Iva utile.

Tributo comunale sui rifiuti Res. Il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) è corrisposto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, sulla base dell’80% della superficie catastale. Nella prima fase di applicazione il tributo sarà corrisposto in base ad una superficie convenzionale, che dovrà essere fissata dall’Agenzia del territorio in base agli elementi di consistenza che risultano in suo possesso.
 

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