Formazione obbligatoria a tutto campo

La Corte Ue : un ordine professionale non puo’ imporre un sistema formativo che lede la concorrenza Il diritto dell’Unione europea non ammette che un ordine professionale imponga ai propri membri un sistema di formazione obbligatoria che elimina parzialmente la concorrenza e stabilisce condizioni discriminatorie a danno dei suoi concorrenti. È quanto emerge dalla sentenza
La Corte Ue : un ordine professionale non puo’ imporre un sistema formativo che lede la concorrenza

Il diritto dell’Unione europea non ammette che un ordine professionale imponga ai propri membri un sistema di formazione obbligatoria che elimina parzialmente la concorrenza e stabilisce condizioni discriminatorie a danno dei suoi concorrenti. È quanto emerge dalla sentenza della Corte di giustizia dell’Unione che impone agli ordini professionali il rispetto delle regole della concorrenza in materia di formazione continua.
Con questa sentenza, la Corte europea mette fine alla controversia tra l’OTOC (Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas), l’Ordine degli esperti contabili portoghese, e l’Autorità garante della concorrenza del Portogallo.
La vicenda è esplosa a seguito del regolamento adottato dall’OTOC per la formazione professionale dei propri iscritti. Secondo tale regolamento, gli esperti contabili portoghesi devono conseguire, nel corso di un biennio, 35 crediti formativi erogati dall’OTOC o da organismi iscritti ad esso. Con decisione del 7 maggio 2010, l’Autorità garante per la concorrenza ha stabilito che “il regolamento sul conseguimento di crediti formativi ha causato una distorsione della concorrenza sul mercato della formazione obbligatoria degli esperti contabili in tutto il territorio nazionale, in violazione del diritto dell’Unione”. All’OTOC è stata pertanto inflitta un’ammenda che ha spinto l’Ordine a chiedere alla Corte d’appello di Lisbona l’annullamento della decisione dell’Authority. A sua volta, la Corte d’appello, investita della controversia in appello, ha rimesso la questione nelle mani della Corte di Giustizia europea. E così si arriva alla sentenza del 28 febbraio scorso.
Nella sentenza, la Corte ha affermato innanzitutto che un regolamento adottato da un ordine professionale quale l’OTOC equivale ad una decisione presa da un’associazione di imprese ai sensi del diritto dell’Unione in materia di concorrenza. Pertanto, le norme emanate dall’Ordine non possono sottrarsi al diritto europeo in materia di concorrenza.
In secondo luogo, la Corte ha dichiarato che è contrario alle regole comunitarie della concorrenza sottrarre dal mercato una parte di attività, in questo caso quella di formazione, a vantaggio di un ordine professionale e imporre al mercato condizioni discriminatorie a danno dei concorrenti dell’ordine.
Secondo la sentenza, il Tribunale portoghese dovrà a questo punto esaminare le condizioni di accesso al mercato degli organismi diversi dall’OTOC, per stabilire se siano assicurate pari opportunità tra i diversi operatori economici.
La pronuncia non dovrebbe avere ripercussioni sul sistema italiano. Con il Dpr 137/2012, la materia è stata infatti riscritta istituendo un sistema in cui altri enti, oltre a ordini e collegi, sono ammessi ad organizzare corsi di formazione se autorizzati dai consigli nazionali.
 

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