Irap, ok al rimborso oltre i termini

GIURISPRUDENZA. Una sentenza della Corte di Cassazione respinge il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro un professionista L’istanza di rimborso Irap presentata dal professionista è legittima anche se proposta oltre il termine utile per presentare la dichiarazione. È quanto ha sancito la Corte di Cassazione che, con la recente sentenza n. 14932/2011, ha respinto il ricorso
GIURISPRUDENZA. Una sentenza della Corte di Cassazione respinge il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro un professionista

L’istanza di rimborso Irap presentata dal professionista è legittima anche se proposta oltre il termine utile per presentare la dichiarazione. È quanto ha sancito la Corte di Cassazione che, con la recente sentenza n. 14932/2011, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ritenendo valida la richiesta di rimborso dell’Irap pagata per anni addietro da un avvocato. A tal proposito occorre precisare quanto la giurisprudenza della Corte sia ferma su questo punto, perché “di regola, le dichiarazioni fiscali, in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali o dispositivi, né costituiscono titolo dell’obbligazione tributaria, ma sono dichiarazioni di scienza, sicché (salvo casi particolari: ad es., le dichiarazioni integrative presentate ai fini del condono), possono, in linea di principio, essere liberamente emendate e ritrattate dal contribuente, sin in sede processuale, se, per effetto di errore di fatto o di diritto commesso nella relativa redazione, possa derivare l’assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e più gravosi di quelli che, sulla base della legge, devono restare a suo carico”. La sentenza della Corte, pertanto, stabilisce che il contribuente, qualora nella dichiarazione abbia assoggettato i propri redditi ad imposta non dovuta effettuando anche il relativo versamento, può chiederne la restituzione nel termine previsto dall’art 38 del Dpr 602/73.

10773