Iva per cassa, si parte

Dal 1° dicembre debutta il nuovo regime introdotto dal decreto sviluppo. Anche per i professionisti sara’ possibile liquidare l’imposta solo al momento dell’incasso effettivo Dal 1 dicembre 2012 è in vigore il nuovo regime dell’Iva per cassa. Con la circolare n. 44/E del 26 novembre 2012, l’agenzia delle Entrate ha infatti fornito i primi chiarimenti
Dal 1° dicembre debutta il nuovo regime introdotto dal decreto sviluppo. Anche per i professionisti sara’ possibile liquidare l’imposta solo al momento dell’incasso effettivo

Dal 1 dicembre 2012 è in vigore il nuovo regime dell’Iva per cassa. Con la circolare n. 44/E del 26 novembre 2012, l’agenzia delle Entrate ha infatti fornito i primi chiarimenti al decreto ministeriale dell’11 ottobre 2012, che dà attuazione alle disposizioni per la liquidazione dell’IVA secondo la modalità "per cassa", contenute nel Decreto Sviluppo (DL 83/2012, art. 32 bis).
Il nuovo regime per cassa prevede la possibilità da parte di chi emette fattura, di versare l’Iva solo al pagamento del corrispettivo e sarà ampliata ad un maggior numero di contribuenti, tra cui imprese e professionisti con volume d’affari fino a 2 milioni di euro. Per i soggetti che esercitano l’opzione di aderire al nuovo regime la novità principale risiede nell’esigibilità dell’imposta al momento del pagamento dei rispettivi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla detrazione dell’imposta in capo al cessionario o al committente sorge al momento di effettuazione dell’operazione, ancorché il corrispettivo non sia stato ancora pagato. La circolare dell’Agenzia delle Entrate sottolinea poi che “Il differimento della esigibilità ed il differimento della detrazione relativa agli acquisti effettuati dal soggetto che opta per l’Iva per cassa è limitato nel tempo in quanto l’imposta diviene, comunque, esigibile e detraibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali”.
Possono applicare l’IVA per cassa imprese, artigiani o professionisti che fatturino, o prevedano di fatturare, fino a 2 milioni di euro (dai precedenti 200mila euro): nel calcolo vanno considerate tutte le operazioni attive, comprese quelle non assoggettate a Iva; se si supera il tetto il regime cessa automaticamente dal mese o trimestre successivo. L’opzione ha un vincolo triennale. Il primo triennio parte dal 1° dicembre 2012 o dalla data di inizio attività. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime prescelto, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca, da esercitarsi con le stesse modalità di esercizio dell’opzione, mediante comunicazione nella prima dichiarazione annuale Iva presentata successivamente alla scelta effettuata.
Il differimento della esigibilità ed il differimento della detrazione relativa agli acquisti effettuati dal soggetto che opta per l’Iva per cassa è limitato nel tempo in quanto l’imposta diviene, comunque, esigibile e detraibile dopo il decorso di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, a meno che, prima del decorso di tale termine, il cessionario o committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali".
Optare per l’Iva per cassa da parte del cedente/prestatore non ha effetti sul cessionario/committente, il quale può esercitare il diritto alla detrazione dal momento in cui l’operazione deve ritenersi effettuata ai sensi dello stesso articolo 6 del DPR n. 633 del 1972. Le modalità per l’esercizio e la revoca dell’opzione per applicare il regime sono disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 novembre 2012 .
 

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