L’iscrizione all’albo e’ una tassa

Una sentenza della Cassazione riconosce la potesta’ impositiva agli ordini. E gli iscritti sono obbligati a pagare per esercitare la professione L’iscrizione all’albo professionale è una “tassa” che non si misura con i servizi resi o dal valore delle prestazioni erogate, ma con le spese necessarie al funzionamento dell’ordine o del Consiglio. Lo ha stabilito
Una sentenza della Cassazione riconosce la potesta’ impositiva agli ordini. E gli iscritti sono obbligati a pagare per esercitare la professione

L’iscrizione all’albo professionale è una “tassa” che non si misura con i servizi resi o dal valore delle prestazioni erogate, ma con le spese necessarie al funzionamento dell’ordine o del Consiglio. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con l’ordinanza n. 1782 del 26 gennaio 2011, accogliendo il ricorso del Consiglio nazionale forense (Cnf) e rimettendo la questione giurisdizionale al giudice tributario.
La controversia è stata promossa da un gruppo di avvocati davanti al giudice di Pace di Roma che contestavano la decisione del Cnf di richiedere a tutti gli avvocati il contributo annuale previsto dall’art. 14 Dlgs n.382 del 1944, che disciplina, tra l’altro, “la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti nell’albo per le spese del proprio funzionamento”.
Secondo i giudici della Suprema Corte “Il sistema normativo riconosce, in questa prospettiva, all’ente “Consiglio”, una potestà impositiva rispetto a una prestazione che l’iscritto deve assolvere obbligatoriamente, non avendo alcuna possibilità di scegliere se versare o meno la tassa (annuale e/o di iscrizione all’albo), al pagamento della quale è condizionata la propria appartenenza all’ordine”. La “tassa” rappresenta per la Cassazione, una “quota associativa” necessaria all’iscrizione all’albo, “conditio sine qua non per il legittimo esercizio della professione”.
Tassa o tributo che sia, il costo sostenuto dagli iscritti a un albo ”non è commisurato al costo del servizio” si legge nella sentenza, “bensì alle spese necessarie al funzionamento dell’ente”. In pratica la quota di iscrizione all’ordine professionale contribuisce al finanziamento dell’ente delegato “al controllo dell’albo specifico” si legge nella sentenza “nell’esercizio della funzione pubblica di tutela dei cittadini potenziali fruitori delle prestazioni professionali degli iscritti”.

 

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