Nel Ccnl welfare per i professionisti

Riportiamo l’articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore in data 20 novembre, a cura di Maria Carla De Cesari e Alessandro Rota Porta ll contratto degli studi professionali, in vigore dal 1°aprile 2015 fino al 30 marzo 2018, disegna una serie di tutele dirette non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche ai collaboratori esterni e
Riportiamo l’articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore in data 20 novembre, a cura di Maria Carla De Cesari e Alessandro Rota Porta

ll contratto degli studi professionali, in vigore dal 1°aprile 2015 fino al 30 marzo 2018, disegna una serie di tutele dirette non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche ai collaboratori esterni e ai professionisti, compresi i titolari dello studio.

Si tratta di una delle novità salienti del rinnovo contrattuale, che può rappresentare, per il settore, un nodo della rete di salvaguardia e di welfare anche in momenti difficili dal punto di vista economico e di transizione dal punto di vista normativo.

Il contratto parte dal dato di fatto che nel settore delle libere professioni le prestazioni rese da lavoratori subordinati si intersecano con le attività esercitate dai lavoratori autonomi e dai collaboratori.

Disegnare tutele limitate ai dipendenti significherebbe escludere una parte dei lavoratori dello studio. Per questo, la scelta operata dal contratto è stata di organizzare un sistema di welfare inclusivo, utilizzando il sistema della bilateralità.

In particolare, due sono gli istituti interessati: Cadiprof, la cassa per l’assistenza sanitaria integrativa dei dipendenti, ed Ebipro, che riveste – tra l’altro – il ruolo di “centro studi “condiviso per il settore, anche con la definizione di iniziative di formazione e aggiornamento (che possono essere “riepilogate” nel libretto formativo del cittadino) e la promozione della sicurezza e della prevenzione. Tra l’altro Epibro eroga, anche in aggiunta all’intervento pubblico, misure di sostegno temporaneo per chi perde il lavoro o si trova coinvolto in sospensioni dell’attività. A Ebipro fa poi capo il monitoraggio dei contratti di settore territoriali.

Il “manifesto” del Ccnl si ritrova nella premessa là dove si enuncia l’obiettivo di essere “l’unico testo contrattuale di riferimento per i datori di lavoro ed i lavoratori del settore delle attività professionali”. Il termine “lavoratori” senza la qualificazione “subordinati” significa proprio il superamento degli steccati tra dipendenti e autonomi.

L’articolo 13 prevede che nella contribuzione riservata alla bilateralità di settore sono ricomprese le forme di assistenza a favore di tutti coloro che operano all’interno dello studio professionale: datori di lavoro, committenti e lavoratori.

Nella pratica, questo avviene attraverso il versamento di un contributo unico mensile (22 euro per 12 mensilità) destinato agli interventi dell’ente bilaterale del settore (Ebipro) e all’assistenza (Cadiprof): le somme servono sia a coprire le prestazioni erogate nei confronti dei lavoratori dipendenti ma garantiscono, altresì, ai datori di lavoro, liberi professionisti o meno, così come ai collaboratori esterni, forme di assistenza sanitaria integrativa. All’interno di Ebipro trova posto una gestione “speciale” per le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa diretta ai professionisti. 

Le prestazioni sono molteplici e vanno dalle visite specialistiche ai trattamenti riabilitativi a seguito di infortunio, dai check up agli accertamenti diagnostici post-prevenzione e così via. L’obiettivo è di essere complementari alle tutele messe a disposizioni dalle Casse private di previdenza.

Il datore di lavoro che sceglie di non aderire al sistema della bilateralità deve comunque corrispondere al lavoratore un elemento aggiuntivo della retribuzione tabellare non assorbibile di 32 euro (per 14 mensilità) che rientra nel salario di fatto e costituisce base per il calcolo del Tfr.