Nuovi parametri, le proposte del Cnf

Il Consiglio nazionale forense ha predisposto uno bozza di regolamento in attuazione della legge professionale forense Il nuovo ordinamento e la necessità di provvedere al più presto al superamento del Decreto Parametri 140/2012 (impugnato davanti al Tar del Lazio per eccesso di potere), hanno spinto il Consiglio Nazionale Forense a predisporre lo schema di proposta
Il Consiglio nazionale forense ha predisposto uno bozza di regolamento in attuazione della legge professionale forense

Il nuovo ordinamento e la necessità di provvedere al più presto al superamento del Decreto Parametri 140/2012 (impugnato davanti al Tar del Lazio per eccesso di potere), hanno spinto il Consiglio Nazionale Forense a predisporre lo schema di proposta di decreto dei nuovi parametri forensi, in attuazione dell’articolo 13 del nuovo ordinamento professionale. Lo si apprende da un comunicato stampa diffuso dal Consiglio stesso il 28 febbraio scorso. La proposta, formulata dal plenum del CNF nella seduta amministrativa di venerdì 22 febbraio, mira a creare uno strumento semplice, trasparente e di immediata consultazione per gli operatori del diritto e per i cittadini che potranno orientarsi più facilmente.
Rispetto a quanto previsto dal DM. 140/2012, lo schema elaborato dal CNF prevede che in caso di liquidazione giudiziale del compenso dell’avvocato, l’organo giurisdizionale abbia un margine di discrezionalità più ridotto. Dovrà infatti tener conto delle caratteristiche e del pregio dell’attività prestata, in particolare, importanza dell’opera, natura e valore della pratica, quantità delle attività compiute, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero delle questioni trattate, contrasti giurisprudenziali, quantità e contenuto della corrispondenza intrattenuta dall’avvocato con il cliente e con gli altri soggetti nel corso della pratica.
Quale regola generale, il compenso dovuto all’avvocato per ogni singolo incarico dovrà essere convenuto con il cliente in base ad un accordo redatto per iscritto ed in conformità ad un preventivo formulato dall’avvocato, se richiesto dal cliente, sulla base delle attività presumibilmente necessarie fino al compimento dell’incarico. Prevista inoltre la corresponsione all’avvocato di un premio o compenso aggiuntivo in correlazione all’esito particolarmente favorevole. Il compenso dell’avvocato potrà essere concordato con il cliente anche in misura percentuale sul valore della pratica o sull’entità del risultato economico che il cliente conseguirà all’esito del giudizio.
Lo schema di proposta è stato inviato agli Ordini, alla Cassa forense, alle Associazioni e all’Oua per opportuna consultazione, in vista della stesura definitiva da inviare al ministero della Giustizia.
 

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