Partite Iva, scatta l’aumento Inps

Dal 1° gennaio sale la contribuzione alla gestione separata dell’ente previdenziale. L’aliquota passa dal 27,72% al 30,72% Contributi Inps più cari per lavoratori autonomi e professionisti. Dal 1° gennaio scatta infatti l’aumento della contribuzione alla gestione separata Inps: in particolare l’aliquota passa dal 28,72% (27,72% per i professionisti) al 30,72%. Come noto, dal 1995, è
Dal 1° gennaio sale la contribuzione alla gestione separata dell’ente previdenziale. L’aliquota passa dal 27,72% al 30,72%

Contributi Inps più cari per lavoratori autonomi e professionisti. Dal 1° gennaio scatta infatti l’aumento della contribuzione alla gestione separata Inps: in particolare l’aliquota passa dal 28,72% (27,72% per i professionisti) al 30,72%. Come noto, dal 1995, è obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata dell’Inps per quanti esercitano, per professione abituale anche se non esclusiva, un’attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi Albi od elenchi, fra cui i collaboratori coordinati e continuativi, gli amministratori e i sindaci di società e gli incaricati alla vendita a domicilio. Nella gestione separata dell’Inps – al contrario delle altre gestioni – vige il cosiddetto criterio di cassa: in pratica, se alla prestazione fornita non corrisponde alcun versamento contributivo, il lavoratore non riceve alcun accredito nella propria posizione pensionistica. Non c’è, inoltre, alcun minimale per il versamento dei contributi e, nello stesso tempo, il relativo accredito tiene conto di un minimale annuo e mensile che comporta il riproporzionamento dell’anzianità contributiva, qualora la soglia non sia raggiunta. La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, costituita da contributi versati o accreditati a qualsiasi titolo.

Soggetti con primo accredito contributivo a decorrere dal 1° gennaio 1996

Dal 1° gennaio 2012, i soggetti per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, in presenza del requisito contributivo di 20 anni e del requisito anagrafico, al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) se l’importo della pensione risulta non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (c.d. importo soglia), la pensione di vecchiaia spetta secondo gli stessi requisiti previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;

b) al compimento dei 70 anni di età e con 5 anni di contribuzione “effettiva” – con esclusione della contribuzione accreditata figurativamente a qualsiasi titolo – a prescindere dall’importo della pensione. Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, il requisito anagrafico di 70 anni è incrementato di 3 mesi per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita e potrà subire ulteriori incrementi di adeguamento.

Dal 1° gennaio 2016, l’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita sarà di ulteriori 4 mesi, come sancito dal decreto interministeriale Lavoro-Economia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014. Per il pensionamento, le lavoratrici autonome passeranno pertanto dagli attuali 64 anni e 9 mesi di età a 66 anni e un mese dal primo gennaio 2016

Fino al 31 dicembre 2015, coloro per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, possono ottenere la pensione anticipata con una anzianità contributiva di 42 anni e 6 mesi se uomini, e di 41 anni e 6 mesi se donne (dal 2016 il requisito aumenta di 4 mesi). In alternativa, si può accedere al pensionamento al compimento di 63 anni e 3 mesi, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria e da riscatto) e che l’ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale. I contributi versati nella gestione separata successivamente alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa, danno titolo ad un supplemento di pensione, da riconoscere dopo due anni dalla data di decorrenza e, successivamente, dopo cinque anni dalla decorrenza del precedente supplemento.