Premi di produttivita’ solo dopo l’accordo

Il chiarimento dell’agenzia delle Entrate-Ministero Lavoro: la detassazione al 10% non e’ retroattiva La detassazione dei premi di produttività non è retroattiva. Le somme erogate nel 2011 ai lavoratori dipendenti legate a incrementi di produttività, prima della stipula del relativo accordo collettivo territoriale o aziendale, non possono essere soggette all’imposta sostitutiva del 10%, anche quando
Il chiarimento dell’agenzia delle Entrate-Ministero Lavoro: la detassazione al 10% non e’ retroattiva

La detassazione dei premi di produttività non è retroattiva. Le somme erogate nel 2011 ai lavoratori dipendenti legate a incrementi di produttività, prima della stipula del relativo accordo collettivo territoriale o aziendale, non possono essere soggette all’imposta sostitutiva del 10%, anche quando l’accordo prevede la retroattività al 1° gennaio. L’agevolazione, infatti, non si applica per le somme erogate quest’anno dal datore di lavoro, prima di aver stipulato l’accordo o contratto collettivo, anche se nel patto è prevista la retroattività al primo gennaio e gli importi si riferiscono a prestazioni effettuate nel 2011. Lo chiarisce la circolare n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro dell’11 maggio scorso.
Il documento di prassi spiega che la produttività che scaturisce da un’intesa collettiva opera sempre per il futuro. La tassazione agevolata al 10 per cento, infatti, vale per le somme erogate ai dipendenti del settore privato “in attuazione” di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali
volti a incrementare la produttività del lavoro. Da ciò deriva che il datore di lavoro può applicare l’imposta sostitutiva agli importi erogati a partire dalla data in cui è stipulato l’accordo o contratto collettivo territoriale e aziendale, quindi, per tradurre in atto il dettato dello stesso accordo.
Non dovranno pagare alcuna sanzione i datori di lavoro che nei mesi di gennaio e febbraio hanno applicato la detassazione sulle componenti accessorie della retribuzione, pur in mancanza di accordi o contratti collettivi di secondo livello. Ciò a patto che la differenza tra l’importo dell’imposta sostitutiva già pagato e quello effettivamente dovuto sia versata entro il primo agosto 2011.
 

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