PRIME INDICAZIONI SULLA COMUNICAZIONE DEGLI RLS

Comunicazione solo in caso di nuova nomina L’INAIL (Circolare INAIL n. 43 del 25 agosto 2009) ha fornito le prime indicazioni operative relative alla procedura informatica per la comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), adempimento recentemente modificato dal decreto legislativo n. 106 del 2009. A differenza di quanto previsto prima
Comunicazione solo in caso di nuova nomina

L’INAIL (Circolare INAIL n. 43 del 25 agosto 2009) ha fornito le prime indicazioni operative relative alla procedura informatica per la comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), adempimento recentemente modificato dal decreto legislativo n. 106 del 2009.

A differenza di quanto previsto prima del decreto “correttivo”, la comunicazione non va più effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione. L’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati".

Queste le indicazioni dell’Istituto:

a) coloro i quali hanno ottemperato all’obbligo – secondo le istruzioni emanate dall’Istituto in attuazione del Decreto legislativo n. 81/2008 – comunicando il nominativo (o i nominativi se più di uno) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1° gennaio 2009 alla data della circolare.
b) coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall’Istituto con la richiamata circolare n. 11/2009 devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative come di seguito specificato.

Per gli altri, l’obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS.
 

4998