Professioni sanitarie, Il Ddl Lorenzin atteso alla Camera

Il provvedimento varato dal Senato prevede la costituzione di nuovi ordini professionali con più di 20 mila iscritti. Norme ad hoc per la medicina di genere e sanzioni più elevate per l’abusivismo professionale Dopo il via libera del Senato, nei prossimi giorni il Ddl Lorenzin verrà assegnato alla commissione Affari sociali della Camera. Il provvedimento,
Il provvedimento varato dal Senato prevede la costituzione di nuovi ordini professionali con più di 20 mila iscritti. Norme ad hoc per la medicina di genere e sanzioni più elevate per l’abusivismo professionale

Dopo il via libera del Senato, nei prossimi giorni il Ddl Lorenzin verrà assegnato alla commissione Affari sociali della Camera. Il provvedimento, approvato lo scorso 24 maggio dall’Aula di Palazzo Madama, si compone di 15 articoli che toccano aspetti tra loro: dalla revisione della sperimentazione clinica dei medicinali all’inserimento del parto indolore nei nuovi Livelli essenziali si assistenza sanitaria; dall’inasprimento delle sanzioni penali in caso di esercizio abusivo di una professione sanitaria e di reati commessi ai danni di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali; dall’istituzione, presso l’ordine degli ingegneri, dell’elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici fino alle nuove norme per i farmacisti. Ma il fulcro del ddl Lorenzin è il riconoscimento di nuove professioni sanitarie e l’istituzione di nuovi ordini professionali. L’articolo 3 del disegno di legge delega, infatti, introduce una riforma organica degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie, con un intervento di riordino della normativa vigente, risalente alla legge istitutiva degli Ordini del 1946, accogliendo alcuni ordini del giorno che impegnavano il governo di nuovi Ordini professionali in ambito sanitario con più di 20mila iscritti  Il nuovo provvedimento prevede l’istituzione dei seguenti ordini professionali: professioni infermieristiche; ostetriche e ostetrici; professioni sanitarie della riabilitazione; tecnici sanitari di radiologia medica e professioni sanitarie tecniche, riabilitazione e prevenzione (in quest’ultimo ordine confluisce anche la professione di osteopata). È inoltre previsto che anche l’ordine dei biologi e quello degli psicologi rientrino tra gli ordini delle professioni sanitarie (e quindi sotto la vigilanza del ministero della Salute) insieme a medici-chirurghi e  odontoiatri, veterinari, farmacisti, fisici, chimici.

 

Il Ddl Lorenzin attribuisce agli ordini la natura di  enti pubblici non economici, che agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale; sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute. Sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica.

Gli ordini hanno il compito di promuovere e assicurare l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell’esercizio professionale indicati nei codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva. Oltre a verificare il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale, curano la tenuta e la pubblicità degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi. Possono essere iscritti all’albo gli stranieri che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia. Gli Ordini  vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell’illecito.

 

Nell’esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell’autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, gli Ordini devono separare la funzione istruttoria da quella giudicante. E’ questa una delle più rilevanti novità del Ddl Lorenzin. A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d’ufficio, compiono gli atti preordinati all’instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all’organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l’apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza.

 

Tra gli altri compiti degli ordini c’è quello di regolamentare l’accesso alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all’esame di abilitazione all’esercizio professionale; inoltre, novità del Ddl Lorenzin, essi rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell’esame di abilitazione all’esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l’adozione di disposizioni regolamentari. Sul fronte della formazione e dell’aggiornamento, gli Ordini contribuiscono, insieme con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private, alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all’estero.