SICUREZZA SUL LAVORO IN VIGORE LE SEMPLIFICAZIONI

Valorizzato il ruolo degli enti bilaterali Il 20 agosto è entrato in vigore il decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 che integra e corregge il Testo Unico (Decreto legislativo 81/08) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il decreto correttivo vuole favorire la chiarezza delle norme e introduce la semplificazione di
Valorizzato il ruolo degli enti bilaterali

Il 20 agosto è entrato in vigore il decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 che integra e corregge il Testo Unico (Decreto legislativo 81/08) in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il decreto correttivo vuole favorire la chiarezza delle norme e introduce la semplificazione di alcune procedure burocratiche, dà maggiore spazio alla prevenzione e rivisita le sanzioni. Valorizzato il ruolo degli enti bilaterali quali strumenti di ausilio ai datori di lavoro e ai lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi e per l’innalzamento dei livelli di tutela negli ambienti di lavoro. La formazione diventa il cardine della prevenzione: la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire in collaborazione con gli organismi paritetici.

Con riferimento a criticità di carattere formale e documentale segnalate anche da Confprofessioni al Ministero del Lavoro, le principali novità sono le seguenti.

Data certa nel documento di valutazione dei rischi.
In merito al requisito obbligatorio dell’apposizione della data certa nel documento di valutazione dei rischi, l’originaria modalità di certificazione del documento di valutazione dei rischi aziendali (data certa), è stata affiancata ad altro sistema certificativo. In alternativa alla data certa, è possibile accompagnare la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, che se ne assume giuridicamente e in via esclusiva la responsabilità, con la sottoscrizione per presa visione e ai soli fini della prova della data, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente, ove nominato.

Documento unico di valutazione dei rischi
Sempre in tema di semplificazione, il decreto correttivo ha portato alla previsione di esonerare il datore di lavoro dall’obbligo di redazione del Duvri nei casi di fornitura di materiali, servizi di tipo intellettuale e comunque di lavori di durata inferiore a due giorni quando non vi siano rischi specificamente rilevanti.

Informativa sugli eventi infortunistici
L’obbligo informativo degli eventi infortunistici che prevedono una durata superiore a uno e a tre giorni è assolto mediante la comunicazione in via telematica all’Inail entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni.

Pubblichiamo il TU modificato dal Dlvo 16/2009
 

4995