Societa’ di professionisti ai blocchi di partenza

Nella bozza del dl sviluppo le norme che disciplinano l’attivita’ professionale in forma societaria. Sì ai soci di capitale, ma in minoranza Le società professionali imboccano la corsia preferenziale. Il via libera alla costituzione di società per l’esercizio di attività professionali, sia in forma di società di persone o cooperative, è contenuto nella bozza del
Nella bozza del dl sviluppo le norme che disciplinano l’attivita’ professionale in forma societaria. Sì ai soci di capitale, ma in minoranza

Le società professionali imboccano la corsia preferenziale. Il via libera alla costituzione di società per l’esercizio di attività professionali, sia in forma di società di persone o cooperative, è contenuto nella bozza del decreto sviluppo, messa a punto dal ministero dello sviluppo economico e che dovrebbe approdare in uno dei prossimi consigli dei ministri. Il provvedimento, ancora in fase di definizione, stabilisce l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci professionisti iscritti a ordini, albi e collegi. Ammessi anche i soci non professionisti (di capitale) ma solo con quote di partecipazione minoritarie o per prestazioni tecniche, ovvero per finalità di investimento. Resta fermo, infatti, il divieto per i soci non professionisti di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società.
La norma stabilisce poi che l’atto costitutivo della società professionale o interprofessionale preveda criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale, conferito alla società, sia eseguito solo dai soci professionisti iscritti a un albo. Sarà poi l’utente a designare il nominativo del professionista che dovrà svolgere la prestazione o, in assenza di una preferenza del cliente, il nominativo deve essere comunicato all’utente preventivamente e in forma scritta. Nell’atto costitutivo dovranno poi essere inserite le modalità di esclusione dalla società del socio cancellato dal rispettivo albo professionale.
Nella bozza del decreto sviluppo si legge poi che la denominazione sociale deve contenere l’indicazione di società tra professionisti e i soci iscritti a un albo sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine. La norma sottolinea che la stessa società tra professionisti deve essere iscritta a un ordine e, quindi, soggetta al medesimo regime disciplinare. Inoltre, il professionista-socio di una società non potrà partecipare ad altre società tra professionisti. Viene poi prevista espressamente la possibilità di costituire società interprofessionali, “per l’esercizio di più attività professionali”.
Sarà quindi il ministero della Giustizia, di concerto con il ministero dello Sviluppo economico, a fissare i regolamenti, da emanare entro sei mesi, che dovranno disciplinare le modalità per l’esecuzione dell’incarico professionale, i criteri di incompatibilità tra società professionali e del rispetto delle regole deontologiche.
 

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