Stop all’invadenza delle Regioni nelle competenze dei liberi professionisti

Una sentenza del Consiglio di Stato, resa su ricorso congiunto degli Agrotecnici e dei Medici Veterinari, impone alle Regioni di non interferire con le attività professionali riservate agli iscritti agli Albi Con la sentenza n. 2944 del Consiglio di Stato si impone alle Regioni di non interferire con le attività professionali riservate agli iscritti agli
Una sentenza del Consiglio di Stato, resa su ricorso congiunto degli Agrotecnici e dei Medici Veterinari, impone alle Regioni di non interferire con le attività professionali riservate agli iscritti agli Albi

Con la sentenza n. 2944 del Consiglio di Stato si impone alle Regioni di non interferire con le attività professionali riservate agli iscritti agli Albi. Depositata il 15 giugno 2015, la sentenza è stata resa a seguito del ricorso congiunto di Agrotecnici e Medici Veterinari.

 

La vicenda nasce dall’applicazione della Misura 114 “Consulenza Aziendale” del PSR 2007-2013 in tutte le Regioni italiane, molte delle quali hanno imposto regole proprie senza distinguere fra gli iscritti agli Albi e i non iscritti.

 

Tra queste Regioni anche l’Emilia-Romagna che, nel 2007, aveva approvato una delibera con la quale si obbligavano i liberi professionisti iscritti all’Albo, al pari dei non iscritti, a dimostrare requisiti ulteriori all’iscrizione, come la pregressa esperienza nel settore, l’aggiornamento specifico, etc., per poter operare nell’ambito della Consulenza Aziendale. 

 

Il Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati e la FNOVI (Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani), insieme a tutti gli Ordini provinciali dei Veterinari e i Collegi provinciali degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, hanno quindi impugnato presso il TAR Bologna la Delibera regionale sulla Misura 114, ottenendo la sentenza n. 3474/2008 che accoglie il ricorso ed annulla la deliberazione regionale in materia di consulenza aziendale.

 

La pronuncia del Consiglio di Stato n. 2944/2015 respinge il ricorso della Regione, confermando pertanto la precedente sentenza del TAR Bologna, favorevole alle tesi sostenute dagli Albi professionali ricorrenti.

 

Nell’esaminare la controversia, il Consiglio di Stato ha sentenziato: “Si configura quindi discriminatoria, indipendentemente dalla tipologia delle prestazioni da rendere, l’imposizione anche al professionista abilitato del biennio di esperienza professionale, unitamente ad un ulteriore percorso formativo, al pari di chi non versa in situazione differenziata perché in possesso del solo titolo di studio per svolgere l’attività di consulenza”. “Va osservato che proprio l’istituzione degli albi professionali è finalizzata a garantire il grado di professionalità e di corredo di cognizioni per l’espletamento di prestazioni e di servizi nelle materie di competenza. L’introduzione di ulteriori condizioni e requisiti viene, quindi, a sovrapporsi e sostituirsi -con scelta a livello di provvedimento amministrativo- al valore abilitante dell’iscrizione”. “Tantomeno la Regione può, con proprie valutazioni di merito volte a dequotare i criteri e le modalità di iscrizione all’albo professionale, sostituirsi al valore abilitante dell’iscrizione stessa agli effetti del titolo allo svolgimento delle attività riservate ai soli soggetti inseriti nell’albo professionale”.