Stp, per le Entrate è reddito d’impresa

La pronuncia dell’Agenzia sul regime tributario delle società tra professionisti: prevale la veste giuridica commerciale Quando i professionisti, associandosi tra loro ed eventualmente con soggetti non professionisti, scelgono la forma della Stp, vengono inevitabilmente attratti nel regime del reddito d’impresa.  È questa l’interpretazione resa l’8 maggio dalla direzione centrale normativa dell’agenzia delle Entrate, in sede
La pronuncia dell’Agenzia sul regime tributario delle società tra professionisti: prevale la veste giuridica commerciale

Quando i professionisti, associandosi tra loro ed eventualmente con soggetti non professionisti, scelgono la forma della Stp, vengono inevitabilmente attratti nel regime del reddito d’impresa. 

È questa l’interpretazione resa l’8 maggio dalla direzione centrale normativa dell’agenzia delle Entrate, in sede di risposta ad interpello. Nel caso particolare, l’istante (una Stp costituita in forma di Srl per svolgere le attività di dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale e consulente del lavoro) ha chiesto chiarimenti in merito alla tipologia del reddito prodotto, alla sua determinazione nell’ambito dell’imposizione diretta e dell’Irap, all’eventuale assoggettamento dei compensi a ritenuta e del reddito a contribuzione previdenziale.

L’articolo 10, comma 3 della legge 183/2011 e il decreto del ministero della Giustizia 34 dell’8 febbraio 2013, che disciplinano le società tra professionisti, hanno tralasciato di indicare quale sia l’inquadramento tributario del reddito prodotto, pur trattandosi di entità del tutto peculiari, ossia soggetti societari che, al tempo stesso, svolgono esclusivamente attività professionale. I chiarimenti forniti in passato dalle Entrate sono stati oscillanti, atteso che è stato definito (con risoluzione 118/2003) quale reddito di lavoro autonomo, quello prodotto dalle società tra avvocati di cui al dlgs 96/2001 (nonostante tale disciplina rinviasse alle Snc), mentre è stato qualificato alla stregua di reddito d’impresa, quello delle società di ingegneria, di cui alla legge 109/1994 (risoluzione 56/2006).

Pur tralasciando l’aspetto previdenziale, l’agenzia delle Entrate fornisce risposte molto nette sotto l’aspetto tributario. Infatti, anche per le società tra professionisti, opera a tutto tondo il principio affermato dagli articoli 6, ultimo comma, e 81 del Tuir, che attraggono nel reddito d’impresa i redditi prodotti dalle società di persone non semplici, dalle società di capitali e dagli enti commerciali. Risulterebbe «determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria», mentre non assumerebbe «alcuna rilevanza» l’esercizio dell’attività professionale. Ciò determina l’applicazione del principio di competenza (in luogo di quello di cassa) e il non assoggettamento alla ritenuta d’acconto di cui all’articolo 25 del Dpr 600/73 dei compensi relativi alle prestazioni rese. Anche ai fini Irap, il valore della produzione va determinato sulla base delle disposizioni che regolano gli imprenditori commerciali (articoli 5 e 5-bis del Dlgs 446/97), in luogo di quella che attiene ai lavoratori autonomi (articolo 8).