Stp, sul mercato con armi spuntate

Via libera al regolamento che disciplina le societa’ tra professionisti. Confprofessioni: Incertezza sui regimi fiscali e previdenziali “Dopo quasi un anno di attesa, l’unico dato positivo è che i liberi professionisti potranno finalmente svolgere la loro attività anche in forma societaria. Tuttavia, i nodi che il regolamento avrebbe dovuto sciogliere sono rimasti pressoché irrisolti; anzi,
Via libera al regolamento che disciplina le societa’ tra professionisti. Confprofessioni: Incertezza sui regimi fiscali e previdenziali

“Dopo quasi un anno di attesa, l’unico dato positivo è che i liberi professionisti potranno finalmente svolgere la loro attività anche in forma societaria. Tuttavia, i nodi che il regolamento avrebbe dovuto sciogliere sono rimasti pressoché irrisolti; anzi, si aggiungono forti incertezze interpretative sul regime fiscale e contributivo da applicare alle società tra professionisti”. Così, il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, ha commentato il via libera del ministero della Giustizia e dello Sviluppo economico al regolamento attuativo della riforma delle professioni che disciplina l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, in forma societaria. “A questo punto si tratta di vedere quale sarà la risposta dei professionisti di fronte a questa nuova “opportunità” aggiunge Stella. “Così come strutturate, infatti, le nuove società tra professionisti entrano nell’agguerrito mercato dei servizi professionali con le armi spuntate”.
Lo schema di regolamento, varato nei giorni scorsi, dopo un passaggio alla Corte dei Conti, entrerà in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il regolamento interviene, da un lato, per consentire espressamente espressamente la costituzione di società tra professionisti secondo i modelli codicistici delle società di persone, delle società di capitali e delle cooperative; dall’altro, abrogando espressamente la legge 23 novembre 1939, n. 1815, che impediva l’esercizio professionale in forma societaria.
Nel dettaglio, il regolamento prevede una duplice iscrizione. Le Stp dovranno, infatti, essere iscritte in una sezione speciale del registro delle imprese, con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell’incompatibilità. Inoltre, è prevista l’iscrizione in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti. La società multidisciplinare è invece iscritta presso l’albo o il registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell’ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti e deve essere corredata dai seguenti documenti: atto costitutivo e statuto della società in copia autentica; certificato di iscrizione nel registro delle imprese; certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.
Il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso cui è iscritta la società procede, nel rispetto del principio del contraddittorio, alla cancellazione della stessa dall’albo qualora, venuto meno uno dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento, la società non abbia provveduto alla regolarizzazione nel termine perentorio di tre mesi, decorrente dal momento in cui si è verificata la situazione di irregolarità, fermo restando il diverso termine previsto dall’articolo 10, comma 4, lettera b), della legge n. 183/2011.
Il socio professionista è soggetto alle regole deontologiche dell’ordine o collegio al quale è iscritto, e la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell’ordine al quale risulti iscritta. Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società.
Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione svolta in forma societaria, il provvedimento impone alla società obblighi di informazione del cliente. In particolare, la società professionale, al momento del primo contatto con il cliente, gli deve fornire, anche tramite il socio professionista, le seguenti informazioni: a) sul diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti; b) sulla possibilità che l’incarico professionale conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale; c) sulla esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità d’investimento.
La società professionale è tenuta a consegnare al cliente l’elenco scritto dei singoli soci professionisti, con l’indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali di ciascuno di essi, nonché l’elenco dei soci con finalità d’investimento. La prova dell’adempimento degli obblighi di informazione e il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati dal cliente devono risultare da atto scritto.
Nell’esecuzione dell’incarico ricevuto, il socio professionista può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, può avvalersi di sostituti. In ogni caso i nominativi dei sostituti e degli ausiliari sono comunicati al cliente; quest’ultimo ha la facoltà di comunicare per iscritto il proprio dissenso, entro tre giorni dalla comunicazione.
L’incompatibilità sulla partecipazione del socio a più società professionali si determina anche nel caso della società multidisciplinare e si applica per tutta la durata della iscrizione della società all’ordine di appartenenza. L’incompatibilità viene meno alla data in cui il recesso del socio, l’esclusione dello stesso, ovvero il trasferimento dell’intera partecipazione alla società tra professionisti producono i loro effetti per quanto riguarda il rapporto sociale. Il socio per finalità d’investimento può far parte di una società professionale solo quando: a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui la società è iscritta; b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.
Costituisce requisito di onorabilità la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali. Il regolamento stabilisce che le incompatibilità si applicano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d’investimento di una società professionale. Il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità, desumibile anche dalle risultanze dell’iscrizione all’albo o al registro tenuto presso l’ordine o il collegio professionale, integrano illecito disciplinare per la società tra professionisti e per il singolo professionista.
 

11805