Studi di settore, ex minimi e sisma esonerati

I chiarimenti forniti dalla circolare 30/E dell’Agenzia delle Entrate per l’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2012. I contribuenti esercenti attività d’impresa che, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011 hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti “minimi”, sono esonerati dalla compilazione del quadro T – Congiuntura
I chiarimenti forniti dalla circolare 30/E dell’Agenzia delle Entrate per l’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2012.

I contribuenti esercenti attività d’impresa che, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011 hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti “minimi”, sono esonerati dalla compilazione del quadro T – Congiuntura economica, dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate che con la circolare 30/E del 19 settembre scorso è intervenuta per rispondere ad alcuni quesiti relativi all’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2012.

Le ragioni sono dovute alle “rilevanti difficoltà legate alla determinazione degli importi da indicare nel quadro T, dovuta anche ai ridotti obblighi contabili cui i soggetti interessati erano sottoposti in tali annualità” sottolinea la nota dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto, prosegue la circolare “si ritiene che i contribuenti in argomento che non dispongono di alcuni dati fondamentali per il calcolo dei correttivi crisi possano non compilare il citato quadro T precludendosi, di conseguenza, la possibilità di accesso ai correttivi crisi che necessitano di tali informazioni”. Tuttavia, “gli ex minimi” per poter beneficiare dei correttivi anti-crisi, approvati con il dm 23 maggio 2013 potranno fornire indicazioni in merito al comportamento adottato utilizzando la sezione relativa alle annotazioni di Gerico 2013.

Eventi sismici del maggio 2012. La circolare interviene anche nei confronti dei contribuenti residenti nelle zone colpite dal terremoto del maggio 2012 (Emilia Romagna, Veneto e Lombardia), chiarendo che “i soggetti d’imposta interessati presentino un periodo di non normale svolgimento dell’attività e siano, di conseguenza, non accertabili sulla base delle risultanze degli studi di settore ed esonerati, per l’annualità di imposta 2012, dalla presentazione del relativo modello”. Già il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 27 maggio 2013, aveva escluso l’obbligo di presentazione del relativo modello per i soggetti con residenza (se diversi dalle persone fisiche, sede legale) o sede operativa in uno dei comuni individuati nel decreto ministeriale del 1 giugno 2012 che presentano un periodo di non normale svolgimento dell’attività, in ragione della specifica situazione soggettiva; hanno cessato l’attività o si trovano in liquidazione volontaria.

 

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