Tariffe, impossibile liquidare i compensi

Il ministero della Giustizia sta preparando un emendamento per introdurre una norma transitoria Non c’è pace sulle tariffe professionali. Dopo lo stop in commissione Giustizia in Senato dell’articolo 9 del decreto legge sulle liberalizzazioni e la decisione del Tribunale di Cosenza di sollevare davanti alla Consulta la questione di incostituzionalità, il guardasigilli, Paola Severino, corre
Il ministero della Giustizia sta preparando un emendamento per introdurre una norma transitoria

Non c’è pace sulle tariffe professionali. Dopo lo stop in commissione Giustizia in Senato dell’articolo 9 del decreto legge sulle liberalizzazioni e la decisione del Tribunale di Cosenza di sollevare davanti alla Consulta la questione di incostituzionalità, il guardasigilli, Paola Severino, corre ai ripari. In attesa dei decreti ministeriali che dovranno stabilire i parametri per la determinazione del compenso da parte degli organi giurisdizionali chiamati a liquidare il compenso del professionista, l’ufficio legislativo del ministero della Giustizia sta studiando l’ipotesi di introdurre una disciplina transitoria, che verrà presentata con un emendamento al disegno di legge di conversione del decreto legge 1/212.
Lo ha chiarito lo stesso ministero rispondendo a un’interrogazione di Cinzia Capano, componente della commissione Giustizia della Camera, che segnalava “l’impossibilità per i giudici di liquidare le spese nei casi di soccombenza, nonché l’impossibilità per gli avvocati di redigere gli atti di precetto” dopo l’entrata in vigore del decreto sulle liberalizzazioni che ha abrogato le tariffe e la norma che disponeva che il giudice dovesse riferirsi a esse nella liquidazione delle spese legali. Sulla questione era intervenuto anche il Tribunale di Cosenza, sollevando dinanzi alla Consulta la questione di incostituzionalità dei commi 1 e 2 dell’articolo 9 del decreto legge sulle liberalizzazioni. Come noto, il dl prevedeva che, nel caso di liquidazione dei compensi in sede giudiziale, il giudice poteva fare riferimento ai parametri stabiliti con un decreto che però il ministro della Giustizia non ha ancora emanato creando un vuoto legislativo, sottolineato dalla stessa Capano, che i giudici non possono colmare ricorrendo al principio all’equità.
Secondo il ministero, invece, “non si è venuto a creare alcun vuoto normativo” si legge nella risposta all’interrogazione. “L’articolo 2233 del codice civile stabilisce, infatti, che il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe: viene determinato in base agli usi e in mancanza di usi è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene, in misura adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”.
 

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