Tutto quello che bisogna sapere sulla detassazione

FISCO. Alcune indicazioni fornite da Confprofessioni sulla nuova agevolazione Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 è possibile applicare un’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione, legata ad incrementi della produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa. Dopo la firma dell’accordo quadro siglato lo scorso 13 aprile 2011 da Confprofessioni insieme a Filcams-Cgil,
FISCO. Alcune indicazioni fornite da Confprofessioni sulla nuova agevolazione

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 è possibile applicare un’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione, legata ad incrementi della produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa. Dopo la firma dell’accordo quadro siglato lo scorso 13 aprile 2011 da Confprofessioni insieme a Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltuc-Uil, anche le somme corrisposte ai dipendenti degli studi professionali possono essere assoggettate all’imposta agevolata.
Per accedere ai benefici occorre applicare il CCNL per i dipendenti degli studi professionali e aver fatto svolger un’attività lavorativa volta all’incremento della produttività, della qualità e redditività ai propri dipendenti, a prescindere dall’iscrizione a una delle associazioni aderenti a Confprofessioni.
Il datore di lavoro, per poter applicare la detassazione, dovrà semplicemente accertarsi che sia stato sottoscritto a livello territoriale l’accordo attuativo dell’accordo quadro nazionale. Non è necessario quindi che vengano stipulati accordi interni allo studio, ma basterà applicare il regime agevolato della detassazione nel libro unico del lavoro e nei prospetti paga dei lavoratori interessati. Attualmente sono già 15 le Regioni che hanno sottoscritto l’accordo: Alto Adige (14 marzo), Emilia Romagna (22 aprile), Umbria (27 aprile), Toscana (29 aprile), Friuli Venezia Giulia (2 maggio), Lazio e Veneto (4 maggio), Sardegna (5 maggio), Lombardia e Piemonte (10 maggio), Marche (16 maggio), Liguria (1° giugno), Abruzzo (14 giugno), Puglia (28 giugno) e Valle d’Aosta (25 luglio).
Come rettificato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n.19/E del 19 maggio 2011, il regime agevolato al 10% può essere applicato solo a partire dalla data di sottoscrizione degli accordi territoriali. Per tutti coloro che nei primi mesi del 2011, hanno usufruito della detassazione in assenza di un accordo, non ci saranno sanzioni, ma il recupero degli importi detratti indebitamente, ovvero la differenza tra l’importo dell’imposta versata e quella effettivamente dovuta, entro il 16 dicembre 2011.
Per poter godere della detassazione il lavoratore non deve aver percepito una somma superiore ai 40mila euro di reddito nel corso del 2010. Il limite di reddito assoggettabile all’imposta del 10% è infatti fissato a 6mila euro lordi.

 

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