Via libera alle Societa’ tra Professionisti

Pubblicato il decreto sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 6 aprile Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si è chiuso il cerchio delle Società tra professionisti. Nei giorni scorsi, infatti, la Corte dei Conti aveva registrato lo schema di regolamento del Ministero della Giustizia, a circa due anni dall`introduzione nell`ordinamento, avvenuta con la Legge 183/2011. Ma con l’inserimento
Pubblicato il decreto sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 6 aprile

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si è chiuso il cerchio delle Società tra professionisti. Nei giorni scorsi, infatti, la Corte dei Conti aveva registrato lo schema di regolamento del Ministero della Giustizia, a circa due anni dall`introduzione nell`ordinamento, avvenuta con la Legge 183/2011. Ma con l’inserimento nella G.U. n. 81 del 6 aprile, le Società tra Professionisti diventano realtà.

Il nuovo modello di società si basa sulla trasparenza e sulla concorrenza. Dopo essersi rivolto alla Stp, il cliente ha infatti la possibilità di scegliere il professionista a cui affidare l’incarico. Sono inoltre previsti dei limiti di capitale e dei paletti nelle iscrizioni. Ogni socio può quindi iscriversi ad una sola Stp, mentre la quota maggioritaria di capitale sociale deve essere detenuta dai soci professionisti. Restano estranei al decreto per la mancanza di riferimenti nella normativa primaria i profili fiscale e previdenziale. Per questi aspetti si farà affidamento sull’interpretazione amministrativa.

Trasparenza. I professionisti devono informare il cliente con un atto scritto di tutti gli aspetti che riguardano lo svolgimento dell’incarico, dandogli la possibilità di scegliere il professionista cui affidare il lavoro e mettendolo al corrente dell’eventuale presenza di conflitti di interesse. Vanno comunicati al cliente anche eventuali sostituzioni del professionista che svolge l’incarico, la presenza di ausiliari e l’elenco dei soci con finalità di investimento.

Modelli societari. La Stp può essere costituita secondo i modelli societari previsti dal Codice Civile e avere per oggetto sociale l’esercizio di una o più attività professionali per le quali è prevista l’iscrizione in ordini o albi. È ammessa la presenza di società multidisciplinari per l’esercizio di più attività professionali, che devono iscriversi nell’albo previsto per l’attività che riveste un ruolo prevalente all’interno della società. Se non è indicata un’attività prevalente, la società può iscriversi in più albi.

La doppia iscrizione. La domanda di iscrizione deve essere presentata al consiglio dell’ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società tra professionisti, allegando l’atto costitutivo e lo statuto della società in copia autentica, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese e il certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.
Se la Stp non risulta idonea all’iscrizione, prima di procedere al diniego il consiglio dell’ordine o del collegio professionale segnala le motivazioni al rappresentante legale della società, che può presentare le proprie osservazioni entro dieci giorni. La Stp deve inoltre essere iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.

Requisiti di onorabilità. I soci della Stp devono possedere requisiti di onorabilità, non aver riportato condanne e non essere stati cancellati dal proprio albo per motivi disciplinari. Ogni socio può partecipare ad una sola Stp o società multidisciplinare all’interno della quale i professionisti devono detenere i due terzi del capitale sociale. Le regole stabilite per le Società tra professionisti non valgono per le associazioni professionali né per le Stp costituite secondo modelli precedenti.

 

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