È davvero singolare come le richieste dei Prospetti Informativi ex art. 1, co. 234 della L. 197/2022 (l’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili) formulate da un medesimo contribuente con un intervallo di pochi giorni, mediante i canali telematici all’Agenzia delle Entrate Riscossione, contengano dati differenti.
In tal senso, giungono all’Associazione Nazionale Commercialisti molteplici segnalazioni riguardanti il contenuto dei Prospetti Informativi che in prima battuta sono privi di posizioni definibili, nei quali compare la dicitura “non ci sono carichi affidati all’agente della riscossione a lei intestati rientranti nell’ambito applicativo della definizione agevolata di cui all’art. 1 commi da 231 a 252 della legge n. 197/2022” (cd rottamazione delle cartelle), malgrado nell’estratto debitorio, che si trova all’interno dell’area riservata della medesima Agenzia delle Entrate Riscossione, siano presenti ruoli rientranti negli istituti previsti dalla Legge di Bilancio.
È sorprendente poi come, rinnovando la richiesta del Prospetto a distanza di pochi giorni, per qualche incomprensibile motivo, si materializzi l’”Elenco cartelle/avvisi riguardanti carichi per i quali è possibile accedere all’istituto della definizione agevolata”.
Se da una parte c’è la consapevolezza dello sforzo messo in atto dal Governo nel concretizzare la c.d. “tregua fiscale”, dall’altra non si può fare a meno di evidenziare come l’Ente preposto alla distribuzione dei dati necessari a individuare i carichi definibili, in questo caso l’Agenzia delle Entrate Riscossione, sia impreparato a dare tempestivo seguito alle previsioni normative.
Le conseguenze purtroppo, anche in questa occasione, inevitabilmente ricadono sui commercialisti, i quali per la loro attività di assistenza ai contribuenti, sono di fatto obbligati a monitorare, se non addirittura ad eseguire più volte, le richieste dei prospetti informativi e quindi a procedere al rinnovo degli invii delle domande di rottamazione.
Le notizie che circolano in queste ore relativamente ad una nuova programmazione del calendario della tregua fiscale fanno ben sperare nella possibilità di riuscire a risolvere alcune evidenti criticità che non dipendono dai professionisti, bensì dall’inefficienza dell’Amministrazione deputata dal Legislatore a rendere disponibili i dati indispensabili al completamento corretto delle procedure.
L’auspicio è che tra i contenuti del pacchetto di modifiche alla tregua fiscale sia anche previsto il superamento di alcune evidenti disparità di trattamento. Del tutto particolare, infatti, è il caso del contribuente che ha definito con adesione entro la data del 31 dicembre 2022 accertamenti tributari, pur se non ancora decorsi i termini per ricorrere al giudice tributario, che non potrà estinguere il proprio debito con l’Amministrazione finanziaria ricorrendo agli istituti agevolativi previsti dalla legge 197/2022.
Se l’intenzione del Governo è davvero quella di costruire un nuovo rapporto fisco/contribuente, è indispensabile fare in modo che ci sia il rispetto del principio del legittimo affidamento, la garanzia della certezza del diritto come pure la proporzionalità del regime sanzionatorio.