Irap, professionisti esentati

La Corte di Cassazione interviene sull’esenzione dal versamento dell’Imposta regionale sulle attività produttive. Ecco quali professionisti non devono pagare Con la sentenza 1662 del 2015 la Corte di Cassazione si è espressa sull’esenzione dal versamento Irap per i liberi professionisti. Secondo la legislazione vigente, sono tenuti a pagare l’Irap solo i contribuenti costituiti in imprese
La Corte di Cassazione interviene sull’esenzione dal versamento dell’Imposta regionale sulle attività produttive. Ecco quali professionisti non devono pagare

Con la sentenza 1662 del 2015 la Corte di Cassazione si è espressa sull’esenzione dal versamento Irap per i liberi professionisti.

Secondo la legislazione vigente, sono tenuti a pagare l’Irap solo i contribuenti costituiti in imprese ed è proprio sulla definizione dello status professionale che si basa la decisione dei Giudici.

La sentenza della Cassazione riguarda in particolare un medico, convenzionato con il servizio sanitario nazionale e iscritto ad un’associazione professionale che forniva personale e attrezzature specialistiche. Per il Fisco, questa struttura rappresentava a tutti gli effetti un’impresa e, per questo motivo il suddetto professionista era tenuto al versamento dell’Irap.

La Cassazione in questo caso ha dato torto al Fisco, quindi ragione al medico, precisando quali devono essere i principi guida dell’imposizione anche al di fuori del caso specifico. La questione infatti riguarda una platea di migliaia di contribuenti.

In base a quanto stabilito dal Tribunale, il medico, pur avendo aderito all’associazione, manteneva un ruolo indipendente e autonomo nella gestione dei rapporti lavorativi.

In questo caso, e in tanti altri analoghi, secondo la Cassazione, è errato parlare di impresa nell’accezione legale del termine. La suddetta associazione si basava infatti sulla “mera condivisione di servizi (e delle relative spese) fra soggetti ognuno dei quali svolge autonomamente la propria attività, trattenendone interamente il relativo reddito e senza alcuna partecipazione al reddito derivante dall’attività degli altri”.

La sentenza in oggetto dunque si configura come un precedente di fondamentale importanza tanto più se si considera che le forme ibride di collaborazione (un esempio su tutti il cosiddetto coworking) stanno diventando sempre più diffuse in tutto il territorio nazionale.

In questi ambiti dunque, in base alla decisione della Corte, i contribuenti non sono tenuti a pagare l’Irap poiché la condivisione di spazi o strumenti di lavoro non trasforma un libero professionista in un’impresa e il paragone risulta errato anche, e soprattutto, in materia fiscale.