Le pillole fiscali di febbraio

Di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Interessi sul pagamento di tributi – la prescrizione è quinquennale

Cassazione n. 2095 del 24/1/23

Il termine di prescrizione per gli interessi da ritardato pagamento di tributi all’erario è quello quinquennale stabilito dall’art. 2948, n. 4, del codice civile.

La prescrizione dell’obbligazione da interessi non è collegata a quella dell’obbligazione della parte capitale (il tributo) e prescinde sia dalla tipologia degli interessi che dalla natura dell’obbligazione principale.

 

Modalità di recupero dell’Iva versata in sede di regolarizzazione della fattura

Agenzia delle entrate, risposta n. 32 del 13/1/23

Per il recupero dell’Iva versata in sede di regolarizzazione della fattura, il professionista può procedere all’emissione di una nota di variazione, entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui si intende realizzato il presupposto.

Qualora, invece, l’emissione della nota di variazione in diminuzione non sia più consentita, è possibile il presentare istanza di rimborso.

 

Prestazioni di servizi senza il pagamento di un corrispettivo in denaro – permuta

Agenzia delle entrate, risposta n. 31 del 13/1/23

Ai fini dell’applicazione dell’Iva, il corrispettivo di una prestazione di servizi non necessariamente deve essere rappresentato da una somma di denaro, ma può ben consistere anche nella cessione di un bene oppure nella prestazione di un altro servizio (permuta). In tal caso, l’onerosità (presupposto di applicazione dell’Iva) ricorre in tutti i casi in cui, in virtù delle condizioni contrattuali, la prestazione di servizi (o la cessione di beni) è resa al committente a fronte del pagamento di un corrispettivo che tenga conto della natura della prestazione.

 

Adeguamento strumenti utilizzati per la memorizzazione e trasmissione telematica

Art. 8, D.L. n. 176 del 18/11/22 convertito con Legge n. 6 del 13/1/23 (G.U. n.13 del 17/01/23)

È stata confermata anche in sede di conversione del decreto-legge la previsione di un credito d’imposta per l’adeguamento nel 2023 degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e trasmissione telematica.

Il credito d’imposta è pari al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento.

 

 

Per gli immobili

 

Modifiche agli incentivi per l’efficientamento energetico

Art. 9, D.L. n. 176 del 18/11/22 convertito con Legge n. 6 del 13/1/23 (G.U. n.13 del 17/01/23)

Sono state sostanzialmente confermate in sede di conversione le novità in tema di superbonus introdotte dal decreto-legge. Ricordiamo che la disposizione confermata ha previsto che per gli interventi effettuati:

  • dai condomini;
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione;

la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/25.

In particolare, la detrazione spetta nelle seguenti misure:

  • 110% per le spese sostenute entro il 31/12/22,
  • 90% per le spese sostenute nell’anno 2023;
  • 70% per le spese sostenute nell’anno 2024;
  • 65% per le spese sostenute nell’anno 2025.

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31/3/23, a condizione che al 30/9/22 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

Per gli interventi avviati a partire dal 1/1/23 su unità immobiliari dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31/12/23, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro.

Per gli interventi eco bonus e sisma bonus effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici è possibile accedere al beneficio per le spese sostenute entro il 31/12/25 nella misura del 110%.

La riduzione della detrazione dal 110 al 90 % per le spese sostenute nell’anno 2023 non si applica:

  • agli interventi per i quali, alla data del 25/11/22, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, a condizione che la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25/11/22;
  • agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 25/11/22, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

 

Varie

 

Imposta di bollo – domande di contributi – soggetti colpiti da eventi calamitosi

Art. 12, co. 3, D.L. n. 176 del 18/11/22 convertito con Legge n. 6 del 13/1/23 (G.U. n.13 del 17/01/23)

È stata confermata anche in sede di conversione del decreto-legge la previsione secondo cui sono esenti dall’imposta di bollo le domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l’evento.