Pillole fiscali – aprile 2018

a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Per la professione   Acquisto di carburante – attenzione a come paghi se vuoi avere la detrazione fiscale Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 73203 del 4/4/18 e circolare n. 8 del 30/4/18 L’obbligo di fatturazione elettronica a decorrere dall’1/7/18 interessa solo ed esclusivamente le cessioni
a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Acquisto di carburante – attenzione a come paghi se vuoi avere la detrazione fiscale

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 73203 del 4/4/18 e circolare n. 8 del 30/4/18

L’obbligo di fatturazione elettronica a decorrere dall’1/7/18 interessa solo ed esclusivamente le cessioni di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Diversamente, per le cessioni di benzina per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio, ecc. l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dall’1.1.2019.

L’emissione della fattura elettronica dovrà avvenire tramite il Sistema di Interscambio.

Per la deducibilità dei costi d’acquisto e la detraibilità dell’Iva occorre che il pagamento sia effettuato con mezzi di pagamento tracciabili, quali carte di credito, di debito, prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione ex art. 7, co. 6, D.P.R. 605/1973, e qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo, quali assegni e vaglia, e mezzi elettronici ex art. 5, D.lgs. 82/2005.

 

Niente più studi di settore dal 2018… ora si chiameranno “Indici sintetici di affidabilità fiscale”

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 23/3/18 (G.U. n.85 del 12/4/18)

Sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi alle attività professionali che dal 2018 sostituiranno gli studi di settore.

 

Se tu non paghi le tasse la Pubblica amministrazione non ti paga le prestazioni professionali

Ministero dell’economia e delle finanze, circolare 21/3/18, n. 13/RGS (G.U n.83 del 10/4/18)

Le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 165/2001, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5.000 euro, devono verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non possono procedere al pagamento e devono segnalare la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

 

Professionisti rimpatriati – rimborso delle maggiori imposte versate per il 2016

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 85330 del 20/4/18

Per i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime dei lavoratori rimpatriati si applicano, per il periodo d’imposta 2016, le disposizioni previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238/2010, assoggettando a tassazione i redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa percepiti in tale anno sulla minor base imponibile del 20%, se donne, e del 30%, se uomini, in luogo della tassazione sulla base imponibile del 70%, prevista per i lavoratori rimpatriati dall’art. 16 del D.L. n. 147/2015.

È possibile recuperare le maggiori imposte eventualmente versate, in caso sia stato applicato nel periodo d’imposta 2016 il regime speciale previsto dall’art. 16 del D.L. n. 147/2015, presentando:

  • una dichiarazione integrativa ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n.322/1998, qualora abbiano validamente presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2016;
  • un’istanza di rimborso in carta libera, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, all’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate competente in base al proprio domicilio fiscale alla data in cui la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2016 è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata.

Si considerano valide le istanze di rimborso presentate anche anteriormente alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

 

 

Per gli studenti

 

Alunni con disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa) – come si ottiene la detrazione del 19% per l’acquisto di strumenti didattici

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 75067 del 6/4/18

L’art. 1, co. da 665 a 667, della legge 27/12/17, n. 205, ha introdotto, a partire dall’anno 2018, a favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, la detrazione del 19% dall’imposta lorda delle persone fisiche delle spese sostenute per l’acquisto di strumenti compensativi (ad esempio, la sintesi vocale che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto, il registratore, i programmi di video scrittura con correttore ortografico e la calcolatrice che facilita le operazioni di calcolo) e di sussidi tecnici ed informatici, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell’interesse di familiari a carico.

Il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal SSN o da specialisti o strutture accreditate che attesti, per sé ovvero per il proprio familiare, la diagnosi di DSA; dalla certificazione ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico deve risultare il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato.

Per accedere alla detrazione, le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

 

Per i nonni

 

Over 75enni a basso reddito – è possibile ottenere l’esenzione dal canone Tv

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 73137 del 4/4/18

È disponibile il modello di dichiarazione sostitutiva da rendere ai fini dell’esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i cittadini di età pari o superiore a 75 anni.

L’istanza va presentata, insieme alla copia di un valido documento di riconoscimento:

  • con raccomandata senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino;
  • tramite PEC  all’indirizzo [email protected] purché i documenti siano firmati digitalmente;
  • a mano presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.

 

Per gli immobili

 

Iva al 10% per interventi di demolizione e ricostruzione se si abbassa il rischio sismico

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 34 del 27/4/18

L’aliquota IVA agevolata del 10%, prevista per gli interventi di ristrutturazione, si applica anche alla demolizione con fedele ricostruzione, con riduzione di due classi di rischio sismico, se le opere sono qualificate come tali dalla documentazione amministrativa dei lavori.           

 

Locazione ad uso abitativo a canone concordato: l’attestato deve essere acquisito ma non allegato

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 30 del 20/4/18

Occorre acquisire l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con cui viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’accordo territoriale, per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali, per i contratti a canone concordato “non assistiti”. Tuttavia, l’attestazione non deve essere obbligatoriamente allegata al contratto in sede di registrazione e non è soggetta né a registro né a bollo.          

 

Costituzione e cessione del diritto superficie equiparati ai fini fiscali alla cessione della proprietà del bene

Agenzia delle entrate, circolare n. 6 del 20/4/18

Il proprietario di un fondo può concedere un terzo (il superficiario) il diritto di fare e mantenere una costruzione al di sopra del suolo attribuendogli la proprietà separata dell’edificio. Il proprietario del suolo può, altresì, alienare la proprietà di una costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.

La costituzione di tale diritto, chiamato, “di superficie”, permette di scindere la proprietà della costruzione (che appartiene al superficiario) dalla proprietà del suolo (che resta al concedente). Il diritto di superficie può essere costituito per atto inter vivos (contratti o donazioni) o mortis causa (per successione legittima o testamento, a titolo d’eredità o di legato).

Qualora la costituzione del diritto di superficie avvenga a titolo oneroso, ai fini fiscali, secondo l’Agenzia delle entrate, al corrispettivo conseguito dal concedente, in applicazione dell’art. 9, co. 5, del Tuir, si applicano le medesime disposizioni relative alla cessioni a titolo oneroso della piena proprietà degli immobili. Pertanto, per la costituzione e la cessione a titolo oneroso di un diritto di superficie da parte di una persona fisica, l’eventuale plusvalenza è imponibile se compresa tra quelle di cui all’art. 67, co. 1, lett. b), del Tuir, posto che rientra tra i redditi “diversi”. In particolare:

  • non è considerata “reddito diverso” e, pertanto, non è imponibile la plusvalenza derivante da costituzione e cessione del diritto di superficie su un terreno agricolo posseduto da più di 5 anni;
  • è considerata “reddito diverso” ed è soggetta a tassazione la plusvalenza derivante da:

  • costituzione e cessione del diritto di superficie su terreno agricolo posseduto da non più di 5 anni (sono escluse da tassazione, anche se cedute prima dei 5 anni, le cessioni del diritto di superficie su terreni agricoli pervenuti per successione, a prescindere dal periodo di possesso);
  • costituzione e cessione del diritto di superficie su aree fabbricabili.

 

La plusvalenza, ai sensi dell’art. 68 del Tuir, si calcola come di seguito:

  • in caso di cessione del diritto di superficie acquistato da meno di 5 anni, la plusvalenza sarà costituita dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto del diritto stesso;
  • nel caso in cui il diritto di superficie sia concesso senza un precedente acquisto a titolo oneroso (ad esempio perché pervenuto per testamento), la plusvalenza sarà determinata individuando il “prezzo di acquisto” originario del diritto secondo un criterio di tipo proporzionale, in base al rapporto tra il valore complessivo attuale del terreno agricolo/area fabbricabile e il corrispettivo percepito per la costituzione del diritto di superficie, da applicare al costo originario di acquisto del terreno.

 

La disciplina fiscale del corrispettivo della costituzione/cessione del diritto di superficie sopra descritta è il risultato di una nuova elaborazione delle disposizioni effettuata dall’Agenzia delle entrate, conseguente ai principi di diritto, sul punto, affermati dalla Sentenza della Cassazione n. 15333/2014. In precedenza, con la circolare n. 36/2013 l’Agenzia aveva, invece, affermato che:

  • se il diritto reale di superficie era stato acquistato a titolo oneroso da un precedente titolare, in base all’art.67, co, 1, lett. b) del Tuir:

  • la plusvalenza realizzata doveva essere considerata reddito diverso e, dunque, soggetta a tassazione esclusivamente se realizzata entro 5 anni dal momento in cui si era verificata l’acquisizione del diritto;
  • la plusvalenza realizzata non era imponibile nell’ipotesi in cui il diritto reale di superficie fosse stato ceduto oltre i 5 anni dall’acquisto;

  • se il diritto reale di superficie era stato concesso in assenza di un precedente acquisto a titolo oneroso, il corrispettivo percepito sarebbe stato, in ogni caso, imponibile ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. l) del Tuir, secondo il quale sono inclusi fra i redditi diversi quelli derivanti “dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”.

 

IMU – il “verde pubblico” non è area edificabile

Cassazione n. 10231 del 27/4/18

Il vincolo di destinazione urbanistica a “verde pubblico” sottrae l’area al regime fiscale dei suoli edificabili, ai fini dell’ICI. In particolare, i terreni che, secondo il vigente piano regolatore generale (PRG), hanno quale destinazione “Aree per spazi pubblici a parco, gioco e lo sport a livello comunale” sono soggetti ad un vincolo di destinazione pubblico (verde pubblico; attrezzature pubbliche; ecc.) e, pertanto, non sono da considerarsi edificabili ai fini ICI. Ciò nonostante nell’area in questione non sarebbe precluso l’intervento del privato, purché coerente con la destinazione dell’area, posto che sono precluse ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione.

 

IMU – l’esenzione dell’abitazione principale si basa sulla residenza effettiva

Cassazione n. 9429 del 17/4/18

In tema di ICI, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione prevista per l’immobile adibito ad abitazione principale di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito.

Nel caso di specie, i coniugi avevano una diversa residenza anagrafica (un coniuge risiedeva in altro comune) e ciò costituiva, secondo la Cassazione, solo una presunzione circa il luogo di residenza effettiva, che può essere oggetto di prova contraria.

 

Agevolazione “prima casa” – mancato trasferimento della residenza nel termine di 18 mesi – non conta quando terminano i lavori

Cassazione n. 9433 del 17/4/18

In tema di imposta di registro, la fruizione delle agevolazioni cosiddette “prima casa” postula, nel caso di acquisto di immobile ubicato in un comune diverso da quello di residenza dell’acquirente, che quest’ultimo vi trasferisca la residenza entro il termine di 18 mesi dall’atto, altrimenti verificandosi l’inadempimento di un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, con conseguente decadenza dal beneficio, provvisoriamente accordato dalla legge, salva la ricorrenza di una situazione di forza maggiore Quest’ultima è caratterizzata dalla non imputabilità al contribuente e dall’inevitabilità e imprevedibilità dell’evento, la cui ricorrenza va però esclusa in caso di mancata ultimazione di un appartamento in costruzione, atteso che, in assenza di specifiche disposizioni, non vi è ragione di differenziare il regime fiscale di un siffatto acquisto rispetto a quello di un immobile già edificato.

La pronuncia è in antitesi con quanto precedentemente affermato dalla cassazione secondo cui iI termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza, presso il comune ove è ubicato l’immobile, in riferimento al quale il contribuente ha richiesto le agevolazioni “prima casa”, si riteneva decorresse dall’ultimazione dei lavori, in particolare, dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione e ultimazione degli stessi e non dalla stipula dell’atto, senza l’individuazione di una specifica e obiettiva causa di forza maggiore.

 

 

Per le auto

 

Autoveicoli e motoveicoli di provenienza UE – a chi si presenta l’istanza di immatricolazione

Agenzia delle entrate, provvedimento n. 84332 del 19/4/18

Devono essere presentate esclusivamente alle Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle entrate territorialmente competenti in ragione del domicilio fiscale del contribuente alla data di presentazione dell’istanza stessa, le istanze necessarie all’immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli oggetto di acquisto in altro Stato membro dell’Unione Europea.