Pillole fiscali

Circolari, note, sentenze e massime in materia tributaria. La nuova rubrica dedicata alla fiscalità del professionista a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi. Non è soggetto a Irap il professionista che eroga compensi modesti ai propri praticanti Cassazione, ordinanza n. 6418 del 19 marzo 2014 Non paga l’Irap il professionista che svolge la sua
Circolari, note, sentenze e massime in materia tributaria. La nuova rubrica dedicata alla fiscalità del professionista a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi.

Non è soggetto a Irap il professionista che eroga compensi modesti ai propri praticanti

Cassazione, ordinanza n. 6418 del 19 marzo 2014

Non paga l’Irap il professionista che svolge la sua attività prevalentemente presso società del quale era sindaco o amministratore, utilizza beni strumentali di modesto valore ed eroga modesti compensi (inferiori a 500 euro al mese) ai suoi praticanti.

La soggezione a Irap del professionista non dipende dalle spese da questi sostenute

Cassazione, ordinanza n. 7153 del 26 marzo 2014

Ai fini della soggezione all’Irap del professionista le spese affrontate sono un fattore di per sé non decisivo se considerato nel suo importo globale, in quanto — ad esempio – le spese per trasferte o per i compensi ai domiciliatari non sono significative ai fini della sussistenza di una autonoma organizzazione. Né assume valore decisivo la presenza di una segretaria. L’ordinanza su quest’ultimo punto rinvia poi a una precedente sentenza n. 22020/2013 laddove era stato chiarito che le spese modeste per personale dipendente non sono sufficienti a determinare l’automatica soggezione del professionista a Irap, in quanto la presenza di dipendenti non è di per sé elemento costitutivo dell’autonoma organizzazione, bensì elemento presuntivo da cui essa può essere dedotta; ciò significa che se il dipendente non contribuisce in maniera significativa all’aumento del reddito, il professionista non è soggetto all’Irap.

Anche i professionisti possono ora accedere al fondo centrale di garanzia

Ministro dello sviluppo economico, decreto 27 dicembre 2013 (G.U. n. 56 dell’8 marzo 2014)

Per il professionista è ora più facile ottenere finanziamenti. Ed infatti, per le operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione dei professionisti iscritti agli ordini professionali e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico, è ora possibile l’accesso alla garanzia del Fondo centrale di garanzia. Con la pubblicazione del decreto attuativo l’agevolazione, prevista dall’articolo 1, comma 5-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, diventa operativa e, pertanto, i professionisti, in presenza di determinati requisiti, potranno, richiedere la garanzia del fondo (che copre il 70 o l’80% dell’operazione a seconda della tipologia) per le loro operazioni di finanziamento.

Impianto fotovoltaico installato dal professionista: disciplina fiscale

ODCEC di Milano, quaderno n. 49

Gli importi percepiti a qualsiasi titolo, derivanti dalla produzione e vendita di energia da impianti fotovoltaici, non rilevano nella determinazione del reddito di lavoro autonomo; questi importi potrebbero, invece, costituire reddito d’impresa qualora se ne verifichino le condizioni. In particolare, la tariffa incentivante non concorre alla determinazione del reddito imponibile, in quanto rappresenta un contributo a fondo perduto sia nell’ipotesi di utilizzo esclusivo dell’impianto per l’attività professionale, sia nell’ipotesi di utilizzo promiscuo (cioè anche “domestico”). Devono, dunque, distinguersi le seguenti ipotesi di utilizzo dell’impianto: – professionista o associazione professionale, che utilizza l’impianto esclusivamente per le esigenze dell’ attività professionale

Tariffa incentivante:

– è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva;

– non concorre alla determinazione del reddito di lavoro autonomo;

– l’Iva assolta dal professionista all’atto dell’acquisto o realizzazione del bene è detraibile.

Professionista che utilizza l’impianto per produrre energia da destinare promiscuamente all’uso personale ed all’esercizio della propria attività

Il costo relativo all’impianto può essere ammortizzato nella misura del 50%.

Tariffa incentivante:

– è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva;

– non concorre alla determinazione del reddito di lavoro autonomo;

– l’Iva assolta dal professionista all’atto dell’acquisto o realizzazione del bene è detraibile, tenendo conto dell’utilizzo promiscuo del bene. Attenzione, però, perché nel caso di produzione e vendita di energia in eccesso rispetto al fabbisogno dell’attività professionale la disciplina fiscale cambia. In particolare, la tariffa incentivante, per la parte riferibile all’energia ceduta, deve essere considerata un contributo in conto esercizio nell’ambito del reddito d’impresa (che si affianca a quello di lavoro autonomo). I ricavi di vendita dell’energia prodotta, tra cui il contributo in conto scambio e la relativa eventuale eccedenza liquidata, costituiranno compensi rilevanti ai fini del reddito d’impresa. In considerazione del fatto che questi corrispettivi sono relativi allo svolgimento di un’attività (d’impresa) diversa dall’esercizio dell’arte o professione, il contribuente dovrà tenere una contabilità separata. La suddetta disciplina fiscale riguarda i proventi che derivano dai cd “conti energia” da 1 a 4. Il meccanismo di incentivazione è cambiato con il 5° conto energia che prevede:

Tariffa omnicomprensiva (corrispettivo erogato per la cessione dell’energia e, pertanto, se percepita da un soggetto che svolge attività di lavoro autonomo, è rilevante ai fini Irpef e Irap)

Tariffa premio (contributo a fondo perduto che ai fini imposte sui redditi e Irap è imponibile solo se percepita nell’ambito di un’attività commerciale)

Incentivo pari alla differenza tra tariffa omnicomprensiva e prezzo orario zonale (integrazione di prezzo volta a coprire i costi dell’investimento e, pertanto, assume rilevanza ai fini Irpef e Irap)

Alcune precisazioni in tema di riforma del condominio

Consiglio Nazionale del Notariato, studio n. 906-2013/C

Il consiglio del notariato ha spiegato alcuni aspetti legati alla riforma della disciplina del condominio. Registro dei beni condominiali o “Registro dell’anagrafe condominiale” – spetta alle parti (non al notaio rogante) inoltrare all’amministratore la copia dell’atto negoziale che modifica i dati contenuti nel registro. L’acquirente ha, infatti, interesse a provvedere a tale adempimento per acquistare a tutti gli effetti di legge lo status di condomino. L’alienante ha interesse ad effettuare tale comunicazione, perché egli resta obbligato solidalmente con l’acquirente per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto. Alle stesse parti spetta anche informare l’amministratore della esistenza di un diritto reale/personale costituito su una proprietà immobiliare facente parte di un condominio. I poteri dell’amministratore – l’amministratore di condominio potrà vendere (o costituire diritti reali minori sui) i beni condominiali (es. le parti comuni) soltanto con il consenso unanime di tutti condomini, espresso a mezzo procura, la quale è opportuno presenti la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Depositi e conti correnti all’estero non devono essere dichiarati se inferiori a 10.000 euro

Legge 28 marzo 2014, n. 50 (G.U. n. 74 del 29 marzo 2014) di conversione del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2014 (articolo 2, co. 4-bis)

Non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia stato superiore a 10.000 euro.

Niente possibilità di regolarizzare i capitali detenuti all’estero

Legge n. 50 del 28 marzo 2014 (G.U. n. 74 del 29 marzo 2014) di conversione del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2014 (articolo 1)

Abrogata, in attesa di essere riscritta, la norma sulla cosiddetta “voluntary disclosure”, che consentiva la regolarizzazione di capitali non dichiarati detenuti all’estero attraverso una richiesta spontanea del contribuente.

Agevolazioni per i comuni colpiti da calamità naturali ed eventi atmosferici della provincia di Modena e del Veneto

Legge n. 50 del 28 marzo 2014 (G.U. n.74 del 29 marzo 2014) di conversione del decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2014 (articolo 3)

Sono sospesi i termini dei versamenti e adempimenti tributari nel periodo compreso tra il 17/1 e il 31/10/14 nei Comuni nella provincia di Modena colpiti dall’alluvione di 17/1/14 e già colpiti dal sisma del 2012 e in alcuni comuni del Veneto colpiti dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30/1 al 18/2/14. I contribuenti che hanno residenza o sede legale o operativa in uno di tali comuni e che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili (anche parzialmente), ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno il diritto di chiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione, fino al 31/12/14, delle rate dei mutui in essere, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale.

Alloggi sociali: detrazioni Irpef per il conduttore

Art. 7, decreto legge n. 47 del 28 marzo 2014 (G.U. n. 73 del 28 marzo 2014)

Per il triennio 2014 – 2016 I titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, che adibiscono a propria abitazione principale l’alloggio, hanno diritto a una detrazione complessivamente pari a: 900 euro, se il loro reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; 450 euro, se il loro reddito complessivo supera 15.493,71 euro ma non 30.987,41 euro.

Più conveniente il regime cd della cedolare secca per gli immobili locati a canone concordato

Art. 9, decreto legge n. 47 del 28 marzo 2014 (G.U. n. 73 del 28 marzo 2014)

Dal 2014 al 2017 l’aliquota della cedolare secca sui redditi derivanti da canoni di locazione di immobili locati a canone concordato è ridotta al 10%.