Pillole fiscali

a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Legge di stabilità 2016 – Art. 1 legge n. 208 del 2015     Casa dolce casa – modifiche ai tributi comunali     TASI – addizionale dello 0,8 per mille confermata per il 2016 Comma 28 La maggiorazione dello 0,8 per 1.000 sulla Tasi, prevista dall’art.
a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Legge di stabilità 2016 – Art. 1 legge n. 208 del 2015

 

 

Casa dolce casa – modifiche ai tributi comunali

 

 

TASI – addizionale dello 0,8 per mille confermata per il 2016

Comma 28

La maggiorazione dello 0,8 per 1.000 sulla Tasi, prevista dall’art. 1, co. 677, della legge di stabilità 2014 per i soli anni 2014 e 2015 per finanziare agevolazioni sulle abitazioni principali, si applicherà anche per il 2016, nonostante l’introdotta esenzione dal tributo delle abitazioni principali.

Si ricorda che secondo l’art. 1, co. 677 della legge di stabilità 2014 il Comune può determinare l’aliquota Imu rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote Imu e Tasi per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31/12/13, fissata al 10,6 per 1.000 e altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Tali limiti potranno essere maggiorati di un ulteriore 0,8 per 1.000 anche per il 2016.

 

 

Tributi locali 2016 non potranno essere più alti di quelli del 2015 (ma ci sono delle eccezioni)

Comma 26

Nel 2016 non dovrebbero esserci aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate nel 2015. È stato previsto un divieto per gli enti locali in tale senso, divieto che però non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI), né per gli enti locali che deliberano il predissesto o il dissesto.

 

 

Non si pagherà la TASI sull’abitazione principale

Comma 14

Dal 2016 non si pagherà più la TASI sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, ovvero dall’utilizzatore, e dal suo nucleo familiare, a meno che non si tratti di unità immobiliari “di lusso”, ossia classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L’agevolazione può riguardare il possessore oppure l’utilizzatore dell’immobile, laddove quest’ultimo sia diverso dal possessore (come nel caso di immobili locati).

La TASI è, in linea generale, a carico del possessore (es. locatore), ma anche dell’utilizzatore (es. locatario) dell’immobile che è tenuto a versarne una parte nella misura stabilità dal comune nel regolamento (compresa fra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo, mentre la differenza resta a carico del possessore).

Tale disciplina generale resta ferma per le abitazioni di lusso (A/1, A/8, e A/9), per le quali, come si è detto, la Tasi continuerà a pagarsi anche se si tratta di abitazioni principali.

Per gli immobili diversi da quelli di lusso, chi detiene l’immobile come abitazione  principale (il possessore, ovvero l’utilizzatore) non pagherà la TASI. Se l’unità immobiliare e detenuta dall’utilizzatore (es. affittuario o comodante) quest’ultimo non pagherà la TASI, mentre il possessore sarà comunque tenuto al pagamento della propria quota (come si è detto stabilita da comune tra il 70 e il 90% dell’ammontare complessivo) di TASI.

 

IMU e TASI ridotte se l’immobile è locato a canone concordato

Commi 53 e 54

Sono ridotte al 75% Imu e Tasi, calcolate applicando le aliquote stabilite dal comune, per gli immobili locati a canone concordato.

 

IMU e TASI saranno ridotte in tutta Italia per l’unità immobiliare concessa in comodato a figli e genitori

Comma 10

Fino al 2015, era data facoltà ai Comuni di prevedere l’esenzione dall’Imu, così come per l’abitazione principale, per gli immobili concessi ai parenti entro il 1° grado. Con la legge di stabilità, a partire dal 2016 l’agevolazione per gli immobili concessi in comodato a figli e genitori non dipende più da un eventuale provvedimento del Comune, ma è prevista dalla legge per tutti i comuni d’Italia. Tuttavia, l’agevolazione non copre l’intera imposta bensì è costituita da una riduzione del 50% della base imponibile per tali unità immobiliari – a condizione che non si tratti di unità immobiliari di lusso, ossia non deve trattarsi di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9). L’immobile, per fruire dell’agevolazione deve essere concesso in comodato dal soggetto passivo IMU ai parenti in linea retta entro il 1° grado a condizione che questi ultimi utilizzino l’immobile come abitazione principale.

L’agevolazione, che si applica anche alla TASI, spetta al ricorrere delle seguenti ulteriori condizioni:

  • il contratto deve essere registrato;
  • il comodante (soggetto passivo Imu che presta l’immobile):

  • possieda un solo immobile in Italia;
  • risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

L’agevolazione si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile non di lusso (dunque non A/1, A/8 e A/9) adibito a propria abitazione principale.

 

Cooperative edilizie a proprietà indivisa – non pagano l’Imu le abitazioni assegnate agli studenti (anche fuori sede)

Comma 15

Non si paga l’Imu sulle abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche se gli studenti non hanno il previsto requisito della residenza anagrafica.

 

IMI di Bolzano e IMS di Trento come l’IMU

Comma 12

A decorrere dal 2014, la rendita catastale degli immobili non locati assoggettati ad IMI (Bolzano) e a IMS (Trento) non concorre alla formazione della base imponibile ai fini Irpef.

È stato, infatti stabilito che, come per l’Imu, l’imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di Bolzano e l’imposta immobiliare semplice (IMS) della provincia autonoma di Trento sostituiscono, per la componente immobiliare, l’Irpef e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.

 

Nuovo elenco di comuni i cui terreni agricoli sono esenti da IMU – ritorno al passato

Comma 13

Dal 2016, l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli situati in aree montane e di collina, si applica in base ai criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, la quale in allegato riporta l’elenco di comuni in cui ricadono i terreni agricoli esenti dall’imposta.

Sono in ogni caso esenti dall’IMU, a prescindere dalla loro ubicazione, i terreni agricoli ricadenti nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A alla legge n. 448/2001.

 

 

Esclusa dall’IVIE la casa coniugale assegnata al coniuge

Comma 16

Non si pagherà l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) – oltre che sulla già esente abitazione principale – anche sulla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L’esenzione non si applica se la casa coniugale assegnata al coniuge è considerata “di lusso”, ossia se in Italia sarebbe classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Alla casa assegnata al coniuge “di lusso” si applica, invece,  l’aliquota dello 0,4% e la detrazione di 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione agevolata.

 

 

Detrazioni Irpef per persone fisiche

 

Chi acquista unità immobiliari a destinazione residenziale può detrarre l’Iva pagata dalle imposte sui redditi

Comma 56

Il 50% dell’Iva pagata sull’acquisto, effettuato entro il 31/12/16, di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici può essere detratto dall’Irpef in 10 quote costanti, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d’imposta successivi.

 

Prorogate le detrazioni Irpef per interventi di efficienza energetica

Comma 74, 87 e 88

Le spese per interventi di efficienza energetica sugli immobili effettuate entro il 31/12/16 consentiranno di usufruire detrazioni fiscali per il 65% della spesa sostenuta (detrazione ripartita in 10 quote annuali di pari importo).

Da quest’anno danno diritto alla detrazione anche le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative se presentano i seguenti requisiti:

  • devono mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
  • devono mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
  • devono consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

 

Prorogate le detrazioni Irpef per ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili

Comma 74

Le spese per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili per la casa ristrutturata effettuate entro il 31/12/16 consentono di usufruire di detrazioni dall’Irpef per il 50% della spesa sostenuta. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

 

Le giovani coppie che acquistano l’abitazione principale potranno avere una detrazione per l’acquisto di mobili

Comma 75

Le “giovani coppie” che acquistano un’immobile e lo adibiscono ad abitazione principale, possono detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute nel 2016 per l’acquisto di mobili ad arredo dell’abitazione. La detrazione, calcolata su una spesa complessiva non superiore a 16.000 euro, deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

Possono usufruire dell’agevolazione le coppie in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che costituiscono un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio i quali abbiano costituito nucleo da almeno 3 anni.

 

Se si acquista l’abitazione in leasing è possibile detrarre i canoni

Comma 76 – 82 – 83

È stata prevista la possibilità di acquisire in leasing, tramite la banca o l’intermediario finanziario, un immobile da adibire ad abitazione principale entro 1 anno dalla consegna.

Il 19% delle spese sostenute per il contratto di leasing possono essere detratte da chi ha un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro e non è titolare di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

La detrazione sarà calcolata su importi massimi differenti a seconda che chi acquista abbia più o meno di 35 anni. In particolare:

  • giovani di età inferiore a 35 anni – I canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro;
  • soggetti di età non inferiore a 35 anni – I canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 4.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, per un importo non superiore a 10.000 euro.

Qualora tali contratti siano successivamente ceduti dagli utilizzatori a terzi che hanno i requisiti per l’acquisto “prima casa”, sono soggetti ad aliquota dell’imposta di registro agevolata (1,5%), se hanno per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9. Entrambe le agevolazioni si applicano ai contratti stipulati dall’1/1/16 al 31/12/20.

 

Agevolazioni per l’installazione di sistemi di videosorveglianza

Comma 982

Previsto un credito d’imposta per le spese sostenute da persone fisiche (non nell’esercizio di attività professionale) per:

  • l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme;
  • i contratti stipulati con istituti di vigilanza, diretti alla prevenzione di attività criminali.

Un decreto ministeriale dovrà definire i criteri e le procedure per l’accesso al beneficio e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo.

 

Detrazioni per spese funebri

Comma 954, lettera a)

Le spese funebri sono detraibili ai fini Irpef per un importo non superiore a 1.550 euro per ciascun evento verificatosi nell’anno. Con la legge di stabilità 2016 la detrazione è riconosciuta più genericamente in relazione alla “morte di persone” e non più di familiari di cui all’art. 443, C.c., affidati o affiliati.

 

Detrazioni per spese frequenza di università non statali

Comma 954, lettera b)

Sono detraibili per il 19% del loro importo le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in  misura  non  superiore, per le università non statali, a quella  stabilita  annualmente  per ciascuna   facoltà   universitaria   con   decreto   ministeriale da emanare entro il 31  dicembre,  tenendo  conto  degli  importi  medi  delle  tasse e contributi dovuti alle università statali.

 

Contributo per l’acquisto di strumenti musicali

Comma 984

Per il 2016, agli studenti dei conservatori  di  musica  e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai  corsi  di  strumento (vecchio ordinamento) e  ai  corsi  di  laurea  di  1° livello (nuovo ordinamento), è concesso un  contributo  una tantum di 1.000 euro, non eccedente il  costo  dello  strumento,  per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso  di studi.  Lo  strumento musicale oggetto di agevolazione deve  essere  acquistato  presso  un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di  un  certificato di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti  musicali pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso  di strumento cui lo studente è iscritto. Il  contributo  è  anticipato all’acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di  sconto sul prezzo di vendita. Un provvedimento   del   direttore dell’Agenzia delle entrate, stabilirà le modalità attuative dell’agevolazione.

 

 

 

Attività professionale

 

Ammortamento maggiorato per i beni strumentali del professionista

Commi 91-94 e 97

Gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 15/10/15 al 31/12/16 consentono di usufruire delle seguenti agevolazioni:

  • quote di ammortamento più elevate. Il costo di acquisizione è maggiorato del 40% ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (ad esempio, se un computer è acquistato per 10.000 euro l’ammortamento è calcolato come se fosse stato acquistato per 14.000 euro).
  • aumento dei limiti per l’acquisto dei veicoli. Sono maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli di cui  all’art. 164, co. 1, lett. b), del Tuir (ad esempio, il limite per le autovetture di 18.075,99 euro diventa di 25.306,39 euro).

La maggiorazione sul costo di acquisizione non si applica:

  • agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
  • agli investimenti in fabbricati e costruzioni.

 

 

Regime forfetario più accessibile e conveniente

Commi 111- 112-113

Sono state apportate modifiche al regime forfettario, utilizzabile a determinate condizioni anche dai professionisti, introdotto dalla legge di stabilità 2015. In particolare, sono state modificati i valori soglia dei ricavi, nonché la particolare agevolazione prevista per le nuove iniziative.

Nell’ambito del regime forfettario, al ricorrere di determinate condizioni, è prevista una ulteriore agevolazione per chi inizia una nuova attività professionale, limitata ai primi 5 anni della nuova attività. Tale regime di maggior favore per le nuove attività, rispetto a quello “ordinario” del regime forfettario, è stato ulteriormente agevolato.

Infatti, piuttosto che la riduzione di 1/3 del reddito per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 2 successivi, è stata previsto che per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 4 successivi, l’aliquota, che in linea generale per il regime forfetario è del 15%, è stabilita nella misura del 5%:

  • 2015 – riduzione di 1/3 del reddito per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 2 successivi;
  • dal 2016 – aliquota 5% per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 4 successivi.

L’aliquota ridotta si applica anche ai professionisti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi dell’agevolazione prevista nel 2015, ossia avvalendosi dell’ulteriore riduzione di 1/3 del reddito per il 1° periodo d’imposta. Per i professionisti che si trovano in tali condizioni l’aliquota ridotta si applicherà dunque per 4 anni (2016, 2017, 2018 e 2019), essendosi già avvalsi nel 2015 della previgente agevolazione.

Sono stati, inoltre, raddoppiati da 15.000 euro annui a 30.000 euro annui, sempre per i professionisti, i limiti di compensi che consentono di accedere/permanere nel regime forfettario.

I professionisti che applicano il regime forfetario determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei compensi percepiti un coefficiente di redditività la cui misura è diversificata a seconda del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. La precedente tabella introdotta con la legge di stabilità 2015 è stata sostituita dalla seguente con la legge di stabilità 2016.

 

Gruppo di settore

Attività Ateco 2007

Vecchia soglia compensi

Nuova soglia compensi

Redditività

Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi

(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)

15.000

30.000

78%

 

 

Irap più leggera per i professionisti dal 2016

Commi 123-124

Dal 2016 aumenteranno le deduzioni forfetarie dalla base imponibile Irap per i professionisti soggetti a tale tributo. In particolare, potranno dedurre dalla base imponibile Irap:

  1. 13.000 euro se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
  2. 9.750 euro se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
  3. 6.500 euro se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
  4. 3.250 euro se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91.

 

Medici che svolgono attività intramoenia – stabilite le condizioni in presenza delle quali non pagano l’Irap

Comma 125

È stabilito, per i medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all’interno di tali strutture, che se percepiscano per l’attività intramuraria più del 75% del proprio reddito complessivo, non sussiste autonoma organizzazione ai fini della soggezione all’Irap.

Ai fini della configurazione dell’autonoma organizzazione (presupposto di applicazione dell’Irap), sono in ogni caso irrilevanti:

  • l’ammontare del reddito realizzato;
  • le spese direttamente connesse all’attività svolta.

L’esistenza dell’autonoma organizzazione è, comunque, configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

 

Crediti degli avvocati verso la PA compensabili con imposte

Commi 778-780

Gli avvocati  che  vantano  crediti  per spese, diritti e onorari, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati,  possono compensarli con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’Iva,  nonché con il pagamento dei contributi  previdenziali  per  i  dipendenti  mediante cessione, anche  parziale,  dei  predetti  crediti  entro  il  limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi, aumentato  dell’Iva  e del contributo previdenziale per gli avvocati  (CPA).  Tali  cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di  registro

 

 

Pagare e incassare

 

Il contante passa da 1.000 a 3.000 euro ma non per tutto

Commi 898-904

Dal 2016, i trasferimenti di denaro contante, a qualsiasi titolo e tra soggetti diversi, potrà essere effettuato entro il limite di 3.000 euro (1.000 euro per i money transfer).

Il limite di 3.000 euro si applica anche ai pagamenti dei canoni di locazione di unità abitative.

Sarà inoltre sempre possibile (anche per importi inferiori a 5 euro) pagare con carte di debito o di credito. Per chi non accetterà i pagamenti con carte, a meno di “oggettiva impossibilità tecnica”,  è prevista una sanzione pecuniaria che verrà stabilita con un decreto ministeriale.

Per le PA resta fermo a 1.000 euro il limite, superato il quale, è obbligatorio il pagamento dei compensi, solo con strumenti elettronici bancari o postali.

 

L’Agenzia delle entrate avrà più tempo per gli accertamenti

Comma 130, 131e 132

Sia ai fini delle imposte sui redditi che a fini Iva, gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti potranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (es. per la dichiarazione dei redditi relativa al 2015, presentata nel 2016 l’Agenzia avrà tempo fino al 31/12/21).

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione, o di dichiarazione nulla,  l’avviso di accertamento dell’imposta potrà essere notificato entro il 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

L’allungamento dei termini si applica agli avvisi relativi al periodo d’imposta 2016 e ai periodi successivi.

Per i periodi d’imposta fino al 2015, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

 

Nuova possibilità per i contribuenti decaduti dalla rateazione delle imposte sui redditi

Comma 134-138

I contribuenti che, nei 36 mesi antecedenti il 15/10/15, sono decaduti dal beneficio della rateazione delle somme dovute a seguito di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31/12/16 riprendano il versamento della 1° delle rate scadute.

 

Canone rai in fattura della impresa che eroga energia elettrica

Commi 152 – 159

La detenzione di un apparecchio televisivo, e dunque, l’obbligo di pagamento del canone, si presume nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Il cliente dovrà per tale motivo comunicare all’impresa elettrica ogni successiva variazione.

L’abbonamento Rai si paga comunque una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

L’abbonamento alla televisione per uso privato è pari, per il 2016, a 100 euro. Il pagamento avviene in 10 rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica da gennaio ad ottobre. Solo per il 2016 nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 saranno cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.

Qualora il pagamento delle fatture dell’energia elettrica avvenga direttamente con addebito sul c/c bancario o postale in seguito ad autorizzazioni all’addebito diretto rilasciate agli intermediari finanziari dai titolari dell’utenza per la fornitura di energia elettrica, le autorizzazioni si intendono estese agli importi dell’abbonamento Rai i quali, pertanto, verranno anch’essi addebitati sul conto corrente.