Pillole fiscali

a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Per le persone fisiche iscritte nei registri di Campione d’Italia riduzione forfetaria del cambio per i redditi in franchi svizzeri Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 21924 del 9/2/16   L’art. 188-bis del Tuir disciplina la determinazione del reddito dei soggetti residenti o aventi domicilio fiscale
a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per le persone fisiche iscritte nei registri di Campione d’Italia riduzione forfetaria del cambio per i redditi in franchi svizzeri

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 21924 del 9/2/16

 

L’art. 188-bis del Tuir disciplina la determinazione del reddito dei soggetti residenti o aventi domicilio fiscale nel comune di Campione d’Italia.

In particolare, al co. 1 si prevede che i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso Comune, per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi, sono computati in euro sulla base di un cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno anteriore più prossimo e in mancanza secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti, ridotto forfetariamente di una percentuale stabilita dall’Agenzia delle entrate.

Per il 2015 con il provvedimento n. 21924 del 9/2/16 l’Agenzia delle entrate ha determinato nel 42,08% la riduzione forfetaria del cambio da applicare. In pratica, il cambio del giorno di percezione dei redditi deve essere preventivamente ridotto della suddetta percentuale prima di essere moltiplicato per il reddito prodotto in franchi, dando così un reddito imponibile ridotto in euro.

 

Sospesi gli adempimenti tributari a Parma e Piacenza

Ministro dell’economia e delle finanze, decreto 12/2/16 (G.U.n.39 del 17/2/16)

 

Sono stati sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti (avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni) previsti dall’art. 29 del D.L. 78/2010, scadenti tra l’1/1/16 e il 30/6/16 a causa degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14/9/15 hanno colpito il territorio di Parma e Piacenza, nei confronti di:

 

  • persone fisiche, che avevano la residenza ovvero la sede operativa a tale data;
  • soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa, nel territorio dei comuni, ovvero nelle frazioni sotto riportati. La sospensione non si applica alle ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta. In caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare gli adempimenti e i versamenti delle predette ritenute nei termini previsti, è applicabile l’art. 6, co. 5, del D.lgs. n.472/1997, secondo cui non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

 

Gli adempimenti e i versamenti interessati dalla sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 15/7/16.

 

I fisioterapisti non possono associarsi in STP

Ministero dello sviluppo economico, parere n. 39343 del 15/2/16

 

Poiché non esiste un loro Ordine professionale, i fisioterapisti non possono costituire tra loro società tra professionisti ma possono solo partecipare a società tra professionisti in qualità di soci finanziatori o soci per prestazioni tecniche (per “società tra professionisti” o STP si intende la società avente ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi Albi).

 

Cessione dell’abitazione in comodato ai familiari: riduzione del 50% della base imponibile TASI

Dipartimento delle finanze, risoluzione n. 2/2016

 

Il comodatario, dovendo adibire ad abitazione principale l’immobile concesso in comodato, non deve adempiere all’obbligazione relativa alla TASI, in virtù delle disposizioni contenute nell’art. 1, co. 639 e 669, della L. n. 147/2013, poiché la legge di Stabilità per l’anno 2016 ha previsto l’esclusione dalla TASI sia per il possessore sia per l’occupante per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

Il comodante, invece, se ricorrono tutte le condizioni richieste dalla norma di favore, verserà la TASI – una volta ridotta la base imponibile del 50% – nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015, come disposto dall’art. 1, co. 681, della L. n. 147/2013, modificato dal co. 14 dell’art. 1 della L. n. 208/2015.

In base al citato co. 681 solo nel caso in cui non sia stata determinata la predetta percentuale il comodante è tenuto ad applicare la TASI nella misura pari al 90% dell’ammontare complessivo del tributo.

 

Associazioni tra avvocati: individuati gli altri professionisti che vi possono partecipare

Ministero della Giustizia, decreto n. 23 del 4/2/16 (G.U. n.50 del 1/3/16)

 

I liberi professionisti non iscritti nell’albo forense per poter partecipare a una associazione multidisciplinare devono appartenere alle seguenti categorie organizzate in ordini e collegi professionali:

  • ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;
  • ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
  • ordine degli assistenti sociali;
  • ordine degli attuari;
  • ordine nazionale dei biologi;
  • ordine dei chimici;
  • ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
  • ordine dei geologi;
  • ordine degli ingegneri;
  • ordine dei tecnologi alimentari;
  • ordine dei consulenti del lavoro;
  • ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
  • ordine dei medici veterinari;
  • ordine degli psicologi;
  • ordine degli spedizionieri doganali;
  • collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
  • collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
  • collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
  • collegio dei geometri e geometri laureati.

 

Coordinamento Nazionale dei CAF: questioni interpretative

Agenzia delle entrate, circolare n. 3 del 2/3/16

 

Fornite le risposte ai quesiti dei Caf e degli operatori.

Sostituzione della caldaia o della vasca

Le spese sostenute per la sostituzione dei sanitari ed in particolare per la sostituzione della vasca con altra vasca con sportello apribile o con box doccia non sono agevolabili, poiché sono inquadrati tra gli interventi di manutenzione ordinaria.

Garage, box o posto auto, acquistato in comproprietà da due diversi soggetti e utilizzato da entrambi a servizio dell’abitazione principale

Può essere considerato pertinenza per tutti e due nel rispetto delle percentuali di proprietà. Il vincolo pertinenziale con due distinte unità immobiliari assume rilievo anche ai fini delle imposte sui redditi. Per determinare l’importo deducibile ciascuno dovrà fare riferimento alla quota di rendita della pertinenza pari alla percentuale di possesso.

Acquisto immobili abitativi destinati alla locazione

Il limite di 300.000 euro costituisce l’ammontare massimo di spesa su cui calcolare la deduzione del 20%, (art. 21 del D.L. n. 133/2014), anche nel caso di acquisto di più abitazioni. In tema di immobili abitativi destinati alla locazione, il documento di prassi precisa, inoltre, che gli interessi passivi hanno un loro autonomo limite di deducibilità ma in ogni caso vanno rapportati ad una quota capitale non superiore a 300mila euro. Ai fini della deducibilità degli interessi passivi rilevano gli importi effettivamente pagati, e non quelli maturati nell’anno d’imposta; inoltre, è possibile fruire di questa deduzione per l’intera durata del mutuo. Dal punto di vista temporale, la deduzione del 20% del prezzo di acquisto è ritenuta ammissibile anche nel caso in cui sia stato stipulato un contratto di locazione a canone concordato la cui durata è stabilita in anni “sei più due”, essendo, in questo caso, la legge a prevedere una proroga di diritto fino alla durata minima di otto anni prevista dal comma 4 dell’art. 21 del D.L. n.133/2014.

Condomini minimi

Con riferimento agli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico, i condòmini possono usufruire delle detrazioni anche a prescindere dalla richiesta del codice fiscale da parte del condominio. Ciò nel presupposto che i bonifici di pagamento siano stati assoggettati a ritenuta d’imposta da parte di banche e poste.

 

 

Nuovo bonus mobili per giovani coppie under 35: chiarimenti

Agenzia delle entrate, circolare n. 7 del 31/3/16

 

Forniti chiarimenti sul nuovo bonus mobili. Il bonus è riservato alle coppie che nel 2016 risultino coniugate o conviventi more uxorio da almeno 3 anni. All’interno della giovane coppia è necessario che almeno uno dei componenti non abbia superato i 35 anni di età o che li compia nel 2016.

 

Caratteristiche dell’immobile

L’immobile deve risultare acquistato nel 2016 o nel 2015. L’acquisto può essere effettuato da entrambi i componenti della coppia o da uno solo di essi. L’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale nel 2016. Gli immobili acquistati nel 2016 possono essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

I beni agevolati

Tra i mobili ammessi al beneficio rientrano, a titolo esemplificativo, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile. Sono esclusi, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Come calcolare la detrazione

L’agevolazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, si applica nella misura del 50% delle spese sostenute dall’1/1 al 31/12/16 e viene determinata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. L’ammontare massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione deve essere comunque riferito alla coppia. Per fruire del beneficio è necessario che il pagamento per l’acquisto dei nuovi mobili sia effettuato mediante bonifico o carta di debito o credito. Il nuovo bonus mobili giovani coppie non è cumulabile per lo stesso immobile con il bonus mobili e grandi elettrodomestici.

 

Ricordiamo che la legge di stabilità 2016 ha prorogato al 31/12/16 l’aumento della diversa detrazione dal 36% al 50% per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché l’incremento delle spese ammissibili da euro 48.000 a euro 96.000. Per il 2016 è stato prorogato anche il bonus per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

 

Canone Rai: chiarimenti

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 45059 del 24/03/16 e comunicato stampa del 14/4/16

 

Disponibile il modello con cui i titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale possono certificare di non possedere un apparecchio televisivo. Si tratta di una dichiarazione sostitutiva che se non veritiera comporta delle sanzioni anche penali (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000). Le dichiarazioni sostitutive possono essere presentate in ogni giorno dell’anno e producono effetti in base alla data di presentazione.

In via transitoria, la dichiarazione sostitutiva presentata:

 

  • a mezzo del servizio postale dall’1/1/16 e in via telematica fino al 10/5/16 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2016;
  • a mezzo del servizio postale dall’1/5/16 ed entro il 30/5/16 e in via telematica dall’11/5/16 al 30/5/16 ha effetto per il canone dovuto per il 2° semestre solare del 2016;
  • dall’1/7/16 al 31/1/17 ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno 2017.

 

A regime, la dichiarazione sostitutiva presentata entro il 31/1 dell’anno di riferimento, a partire dall’1/7 dell’anno precedente, ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno solare di riferimento. La medesima dichiarazione sostitutiva, presentata dall’1/2 ed entro il 30/6 dell’anno solare di riferimento, ha effetto per il canone dovuto per il semestre solare successivo a quello di presentazione.

 

Un solo canone tra moglie e marito

Se entrambi i coniugi appartengono alla stessa famiglia anagrafica, il canone dovrà essere pagato una sola volta e non sarà necessario presentare alcuna dichiarazione sostitutiva. L’addebito, infatti, sarà fatto solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito e lo sportello SAT procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del marito stesso.

Nuove utenze elettriche

Chi attiva un’utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno, e non è già titolare di un’altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, è esonerato dal pagamento del canone solo se presenta la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura.

Come presentare la dichiarazione di non detenzione

I titolari di utenza elettrica ad uso domestico residenziale possono presentare una dichiarazione di non detenzione tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate o tramite gli intermediari abilitati. Inoltre, è possibile presentarla anche in forma cartacea, mediante spedizione postale al Sat – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta detenzione. Le risposte e gli esempi sono aggiornati costantemente in base alle richieste pervenute. intestate allo stesso soggetto.

Più utenze elettriche

Nel caso in cui un contribuente sia titolare di più utenze di tipo domestico residenziale non rischia il doppio addebito: il canone viene addebitato, infatti, su una sola utenza elettrica.

Un solo canone tra moglie e marito

Se entrambi i coniugi appartengono alla stessa famiglia anagrafica, il canone dovrà essere pagato una sola volta e non sarà necessario presentare alcuna dichiarazione sostitutiva. L’addebito, infatti, sarà fatto solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito e lo sportello SAT procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del marito stesso.

Nuove utenze elettriche

Chi attiva un’utenza elettrica per la prima volta nel corso dell’anno, e non è già titolare di un’altra utenza residenziale nell’anno di attivazione, è esonerato dal pagamento del canone solo se presenta la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura.

Come presentare la dichiarazione di non detenzione

I titolari di utenza elettrica ad uso domestico residenziale possono presentare una dichiarazione di non detenzione tramite l’applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate o tramite gli intermediari abilitati. Inoltre, è possibile presentarla anche in forma cartacea, mediante spedizione postale al Sat – c.p.22 Torino – per plico raccomandato senza busta insieme a una copia di un valido documento di riconoscimento.

 

Regime forfetario introdotto dalla Legge di Stabilità 2015

Agenzia delle entrate circolare n. 10 del 7/4/16

 

Forniti chiarimenti sugli effetti delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 e chiariti i dubbi interpretativi emersi nel 1° anno di applicazione in merito al regime forfetario per gli imprenditori e professionisti, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 e successivamente modificato dalla Legge di Stabilità 2016. L’imposta unica, che sostituisce Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, ha un’unica aliquota fissa del 15% e si applica sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi. Le nuove attività beneficiano dell’imposta sostitutiva al 5% per i primi 5 anni. Inoltre il regime non prevede limiti di età per accedere, né limiti temporali dopo i quali è obbligatorio uscire dalla disciplina di favore.

 

Come accedere al forfetario

Dal 2015 i contribuenti che hanno i requisiti previsti dalla legge e intendono avviare una piccola impresa o attività professionale, possono accedere direttamente al regime al momento della richiesta di apertura della partita Iva. Le Entrate chiariscono che i contribuenti che già svolgono un’attività di impresa, arte o professione, accedono al regime forfetario senza dover fare alcuna comunicazione, preventiva o successiva (come la dichiarazione annuale). Se vogliono fruire anche del regime contributivo agevolato, sono però obbligati a inviare la comunicazione telematica all’Inps entro il 28 febbraio di ogni anno.

La comunicazione sui requisiti

La presenza dei requisiti per l’accesso al regime e l’assenza della cause ostative andranno confermate in sede di dichiarazione dei redditi. Quest’anno, in Unico 2016, i contribuenti dovranno barrare i campi 1 e 2 del rigo LM21.

Periodo transitorio

Dall’1/1/15 sono stati abrogati i precedenti regimi agevolati previsti per i contribuenti di minori dimensioni. Per consentire un passaggio graduale alle nuove regole, però, i soggetti che al 31/12/14 applicavano il regime di vantaggio o il regime delle nuove attività produttive possono applicare le agevolazioni previste per le nuove attività fino alla conclusione del periodo agevolato (per un massimo di 5 anni). Per esempio, un soggetto che ha iniziato una nuova attività nel 2014, e ha applicato il regime fiscale di vantaggio oppure il regime delle nuove attività produttive, potrà applicare le specifiche agevolazioni previste dalla legge (riduzione dell’imponibile di 1/3 per il 2015, applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 5% a decorrere dal 2016) fino al 2018. Inoltre, i soggetti che al 31/12/14 applicavano il regime fiscale di vantaggio possono continuare ad applicarlo per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato ovvero fino al compimento del 35° anno di età se successivo alla scadenza del quinquennio, anche se hanno iniziato l’attività nel 2015.

 

Tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita: chiarimenti

Agenzia delle entrate, circolare n. 8 dell’1/4/16

 

Le disposizioni contenute nei co. 658 e 659 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015, riscrivendo il co. 5 dell’art. 34 del D.P.R. n. 601/1973, hanno limitato l’esenzione dall’IRPEF ai soli capitali percepiti, in caso di morte dell’assicurato, a copertura del rischio demografico, dai beneficiari di assicurazioni sulla vita. È stato chiarito che, ai fini dell’imposizione, il rendimento complessivo della polizza dovrà essere decurtato della parte dello stesso riferibile alla copertura del rischio demografico. L’imposta sostitutiva di cui all’art. 26-ter del D.P.R. n. 600/1973, risulta dovuta solo in relazione alla parte del capitale erogato non a copertura del rischio demografico; vale a dire la parte imponibile – ai sensi dell’art. 45, co. 4, del TUIR – delle prestazioni periodiche corrisposte all’assicurato in vita e dei capitali corrisposti agli eredi a seguito del decesso dell’assicurato riferibile al rendimento finanziario della polizza.

 

Novità fiscali 2016: risposte ai quesiti della stampa specializzata

Agenzia delle entrate, circolare n. 12 dell’8/4/16

 

Raccolti in una circolare i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate forniti in risposta a quesiti della stampa specializzata in occasione degli eventi “Videoforum” con Italiaoggi e “Telefisco” con il Sole 24ore. Di seguito alcune delle indicazioni.

 

Agevolazione “prima casa”

Il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa spetta al contribuente anche nell’ipotesi in cui proceda all’acquisto della nuova abitazione prima d’aver venduto l’immobile pre-posseduto.

Compliance e ravvedimento

La via del ravvedimento è sbarrata per il contribuente solo una volta ricevuta la comunicazione con le somme dovute, mentre la richiesta iniziale di documentazione, che coincide con l’avvio del controllo formale, non pregiudica affatto la chance del ravvedimento.

Detrazione IRPEF per gli studenti fuori sede

Nel caso di un figlio a carico dei genitori (al 50 per cento per ciascuno) con una spesa per canoni di locazione superiore a 2.633 euro annui, la detrazione deve essere calcolata su di un importo massimo non superiore a 2.633 euro, da ripartire tra i genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento.

Dichiarazione precompilata

I dati relativi ai bonifici effettuati per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica non sono inseriti direttamente nella dichiarazione precompilata, ma saranno riportati solo nel foglio informativo allegato alla dichiarazione, in modo che il contribuente possa verificarli e, qualora sia in possesso dei requisiti per fruire delle detrazioni, possa riportarli nella dichiarazione dei redditi.

Rimborsi superiori ai 4.000 euro

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2016, nel caso di presentazione della dichiarazione con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata, l’Agenzia delle Entrate può effettuare dei controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, se si rilevano degli elementi di incoerenza oppure se il rimborso che emerge dalla dichiarazione supera 4.000 euro. Pertanto, nel caso in cui dalla dichiarazione modificata dal contribuente, emerga un rimborso di importo superiore a 4.000 euro il controllo preventivo può essere effettuato dall’Agenzia delle Entrate anche a prescindere dalla presenza di detrazioni per familiari a carico.