Pillole fiscali

a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi   Le violazioni del professionista   Se il contribuente è truffato dal professionista le sanzioni pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento sono prima sospese e poi possono essere imputate al professionista Articolo 6 del D.lgs. n. 159/2015 La riscossione delle (sole) sanzioni previste in caso di
a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

 

Le violazioni del professionista

 

Se il contribuente è truffato dal professionista le sanzioni pecuniarie per omesso, ritardato o insufficiente versamento sono prima sospese e poi possono essere imputate al professionista

Articolo 6 del D.lgs. n. 159/2015

La riscossione delle (sole) sanzioni previste in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento è sospesa nei confronti del contribuente se la violazione dipende da condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale.

La sospensione non è automatica ma deve essere richiesta con istanza dal contribuente, a cui deve essere allegata copia della denuncia del fatto illecito. Deve, inoltre, dimostrarsi di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento.

La sorte delle sanzioni sospese dipende dall’esito del giudizio penale conseguente alla denuncia.

Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo:

1.di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti – le sanzioni a carico del contribuente sono annullate e irrogate a carico del professionista;

2.di non luogo a procedere per motivi di natura processuale o per intervenuta estinzione del reato ovvero con un provvedimento definitivo di non doversi procedere – la sospensione delle sanzioni non perde efficacia a condizione che il contribuente promuova un’azione civile entro 3 mesi dal deposito del provvedimento. In tale ipotesi, se il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di condanna, le sanzioni a carico del contribuente sono annullate e irrogate a carico del professionista;

3.di assoluzione ovvero, nei casi di cui al punto 2, il contribuente non promuove l’azione civile nei confronti del professionista o, laddove promossa, il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di rigetto – la sospensione è revocata e si procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente.

Come si è detto, quanto sopra illustrato riguarda esclusivamente le sanzioni derivanti dal mancato pagamento di imposte conseguente a condotta penalmente rilevante del professionista. Le imposte e gli interessi devono essere comunque pagati dal contribuente.

Tuttavia, può essere disposta nei confronti dei contribuenti anche la sospensione delle imposte e degli interessi:

  1. a condizione il contribuente abbia comprovate difficoltà di ordine economico;
  2. la sospensione è limitata ai 2 anni successivi alla scadenza del termine per il pagamento; alla fine del biennio, il pagamento è la dilazione in 10 rate;
  3. sospensione e rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia e sono dovuti gli interessi.

 

Prevista una pena maggiore per il consulente che “organizza” l’evasione tributaria

Art. 12 del D.lgs. n. 158/2015

Con il comma 3 dell’articolo 13-bis del D.lgs. n. 74/2000 è prevista una disposizione diretta a colpire i soggetti che, per la loro qualifica professionale, possono operare come veri e propri prestatori d’opera criminale.

In particolare, è stato stabilito che le pene previste per i reati tributari sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

In sostanza, è stata introdotta nella disciplina delle circostanze dei reati tributari una fattispecie aggravante che determina un aumento della pena principale fino alla metà, applicabile quando:

  • il delitto fiscale è realizzato nella forma del concorso di persone;
  • il contributo del compartecipe è qualificato, in quanto si sostanzia nell’elaborazione o commercializzazione di “modelli” di evasione dallo stesso elaborati.

Secondo la Fondazione dottori commercialisti, che ha commentato la novità legislativa con un suo documento, il modello di evasione è uno “schema teorico di comportamento evasivo elaborato dal consulente e idoneo ad essere replicato in un numero indeterminato di casi.”

Il termine “professionista” è utilizzato dal legislatore in modo generico, per cui l’aggravante in esame sembra contestabile a qualunque consulente del contribuente.

Secondo la Fondazione dottori commercialisti, l’aggravamento di pena non dovrebbe comunque trovare applicazione nelle seguenti ipotesi:

  • se il reato è commesso in concorso dal consulente fiscale che non abbia elaborato un modello di evasione;
  • se il reato è commesso utilizzando un modello di evasione fiscale fornito da un soggetto che, però, non svolga attività di consulenza.

Le nuove disposizioni, avendo carattere sfavorevole per il reo, si applicano esclusivamente ai fatti commessi a decorrere dal 22/10/2015.

 

 

Il professionista e l’Irap

 

Il professionista deve pagare l’Irap? Dipende da….(ultime dalla Cassazione)

Sono stati affermati una serie di principi sulla esistenza (o meno) dell’obbligo di pagare l’Irap da parte dei professionisti:

  • l’entità del reddito conseguito dal professionista, è di per sé irrilevante ai fini della sussistenza del presupposto per il pagamento dell’Irap per i lavoratori autonomi (Cassazione n. 16406 del 5/8/15 );
  • sussiste autonoma organizzazione, e dunque il professionista è soggetto all’Irap, se il professionista eroga, non occasionalmente, elevati compensi a terzi per prestazioni afferenti l’esercizio della propria attività, indipendentemente dal mezzo giuridico utilizzato e, cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti, a una società di servizi o un’associazione professionale (Cassazione n. 16406 del 5/8/15);
  • è soggetto all’Irap il professionista che si avvale, nell’esercizio della propria attività, di una struttura organizzata in un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico sono suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo know-how. Il presupposto per il pagamento dell’Irap può escludersi solo se il risultato economico trovi giustificazione esclusivamente nella autorganizzazione del professionista o, comunque, quando l’organizzazione da lui predisposta abbia incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento (Cassazione n. 16406 del 5/8/15 )
  • non è soggetto passivo Irap il professionista che esercita la sua attività senza strumenti di entità elevata, in carenza di personale dipendente e comunque in presenza di una dimensione organizzativa minimale (Cassazione n. 15010 del 17/7/15);
  • l’esistenza di un’autonoma organizzazione, presupposto per l’applicazione dell’Irap, deve essere intesa come esistenza di un apparato esterno alla persona del professionista e distinto da lui, frutto dell’organizzazione di beni strumenti e/o di lavoro altrui. In applicazione di tale principio è stato affermato che non deve pagare l’Irap il professionista che non ha uno studio proprio ma esercita presso la propria abitazione e contemporaneamente è collaboratore di altro studio (Cassazione n. 16941 del 19/8/15).

 

 

La casa

 

Casa assegnata all’ex coniuge: se l’evasore conserva la residenza è soggetta a sequestro

Cassazione n. 36530 del 10/9/15

È possibile il sequestro della casa assegnata all’ex coniuge se l’evasore conserva nell’immobile la propria residenza.

 

Agevolazioni prima casa – uno dei due coniugi può non avere la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile

Cassazione n. 16026 del 29/7/15

In caso di comunione legale tra i coniugi, ai fini dell’agevolazione per l’acquisto della prima casa rileva che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare. Non rileva, invece, il fatto che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica nel Comune in cui l’immobile è ubicato.

 

Agevolazioni prima casa – rileva la residenza anagrafica, non quella di fatto

Cassazione n.18187 del 16/9/15

L’agevolazione prima casa spetta solo a chi può dimostrare in base alle risultanze anagrafiche di risiedere o lavorare nel comune dove ha acquistato l’immobile, senza che a tal fine possano essere prese in considerazio­ne situazioni di fatto contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile.

 

Agevolazioni prima casa – 7 giorni di ritardo sui 18 mesi entro cui trasferire la residenza fanno perdere l’agevolazione

Cassazione n. 18188 del 16/9/15

La residenza anagrafica nel comune in cui è situato l’immobile deve essere trasferita entro 18 mesi dalla data dell’atto. L’esistenza di un ritardo di giorni 7 nell’assunzione della residenza rispetto al termine di legge, non può che considerarsi contrario alla previsione normativa. Nessun rilievo può essere attribuito alla supposizione che il contribuente avesse assunto “di fatto” la dimora anticipatamente rispetto all’esito della pratica burocratica.

 

In caso di locazione dei immobili

 

Cambiano le sanzione in caso di cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione di immobili

Art. 17, co. 1 del D.lgs. n. 158/2015

È stato stabilito che la comunicazione relativa alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe (anche tacite) del contratto di locazione di immobili deve essere presentata, entro 30 giorni, all’ufficio presso cui è stato registrato il contratto.

È stato, soppresso l’obbligo di presentare l’attestato di versamento dell’imposta di registro relativo alle cessioni, alle risoluzioni e alle proroghe all’ufficio del registro presso cui è stato registrato il contratto entro 20 giorni dal pagamento.

È stato, inoltre, stabilito che chi non esegue, in tutto o in parte, il versamento relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione è sanzionato ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 471/1997. Le relative sanzioni sono riportate in nella seguente tabella.

 

Le sanzioni ex art. 13 D.lgs. n. 471/1997 per ritardati od omessi versamenti relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti di locazione

 

Omesso versamento della imposta, in tutto o in parte, relativo alle cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite dei contratti

 

30% di ogni importo non versato

Versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni

15% di ogni importo non versato

Versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni

1/15 del 15% di ogni importo non versato per ciascun giorno di ritardo

 

Sanzioni pesanti per chi viola gli adempimenti previsti avendo optato per la cedolare secca

Art. 15, co. 1, lett. a) del D.lgs. 158/2015

Il proprietario di unità immobiliari locate ad uso abitativo può optare per la “cedolare secca”. Il regime della “cedolare secca” prevede che il canone di locazione sia assoggettato a un’imposta sostitutiva, con aliquota ordinaria del 21%, che sostituisce le seguenti imposte relative al canone annuo di locazione:

  • Irpef e le relative addizionali;
  • Imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione.

La cedolare secca sostituisce, inoltre, le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione; non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

È prevista un’aliquota ridotta del 15% (ulteriormente ridotta al 10% fino al 2017) per i contratti a canone concordato relativi a immobili ubicati in alcune citta specificamente individuate.

Sanzioni per omessa/inferiore indicazione del canone in dichiarazione – A fronte di una agevolazione così rilevante concessa dal legislatore, l’evasione relativa al canone di locazione per il quale si è esercitata l’opzione per la cedolare secca è considerato comportamento particolarmente grave e come tale sanzionato. In particolare, per:

  • l’omessa indicazione del canone – si applica la sanzione dal 240 al 480% delle imposte dovute;
  • l’infedele indicazione del canone – si applica la sanzione dal 180 al 360% delle maggiori imposte dovute.

Sanzioni per omessa registrazione del contratto – Nel caso di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione i soggetti obbligati sono tenuti al versamento dell’imposta di registro dovuta, al pagamento della sanzione dal 120% al 240% dell’imposta, nonché al pagamento degli interessi.

È prevista una sanzione ridotta per il caso in cui la richiesta di registrazione sia effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni. In tale ipotesi, fermo restando un importo minimo pari a 200 euro, la sanzione per omessa registrazione è compresa tra il 60 e il 120% dell’ammontare dell’imposta dovute.

Sanzioni per mancata presentazione della comunicazione per risoluzione del contratto – È prevista una sanzione specifica pari a 67 euro per la mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per cui è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento. La sanzione è ridotta a 35 euro se la presentazione della comunicazione avviene con un ritardo non superiore a 30 giorni

 

Imposta di successione

 

Imposta sulle successioni – le sanzioni per la mancata presentazione della dichiarazione di successione

Articolo 28 del D.lgs. n. 158/2015

La dichiarazione di successione deve essere presentata entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

Chi omette di presentare, entro tale termine, la dichiarazione della successione è punito con la sanzione amministrativa dal 120 al 240% dell’imposta liquidata o riliquidata d’ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000.

È prevista una sanzione ridotta per il caso in cui la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni. In tal caso si applica la sanzione dal 60 al 120% dell’ammontare dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500.

 

Le sanzioni per la mancata presentazione della dichiarazione di successione

Mancata presentazione della dichiarazione della successione

Sanzione dal 120 al 240% dell’imposta liquidata dall’ufficio. Se non è dovuta imposta sanzione da 250 euro a 1.000 euro

Dichiarazione di successione presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni

Sanzione dal 60 al 120 % dell’imposta liquidata dall’ufficio. Se non è dovuta imposta sanzione da 150 euro a 500 euro

 

Imposta sulle successioni – è consentito il pagamento rateizzato

Articolo 7 del D.lgs. n. 159/2015

Per accedere alla rateazione dell’imposta di successione (per debiti d’imposta superiori a 1.000 euro) deve essere effettuato un versamento non inferiore al 20% dell’imposta liquidata entro 60 giorni da quando è stato notificato l’avviso di liquidazione. Il debito residuo può essere in linea generale dilazionato in 8 rate trimestrali. Solo per importi superiori a 20.000 euro è possibile dilazionare in 12 rate trimestrali.

Sugli importi dilazionati sono dovuti gli interessi, calcolati dal 1° giorno successivo al pagamento del 20% dell’imposta liquidata.

Si decade dalla rateazione e si ha immediata iscrizione a ruolo dell’importo ancora dovuto, con relative sanzioni e interessi, in casi di mancato pagamento:

-del 20% dell’imposta liquidata entro 60 giorni da quando è stato notificato l’avviso di liquidazione,

-di una delle rate entro il termine di pagamento della rata successiva.

 

 

Cartelle di pagamento

 

Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo

Articolo 10 – Articolo 15, commi 5 e 6 del D.lgs. n. 159/2015

Si può ottenere la dilazione fino ad un massimo di 72 rate mensili di somme iscritte a ruolo per un massimo di 50.000 euro semplicemente dichiarando di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà. Sulla base della sola dichiarazione del contribuente l’agente della riscossione è tenuto a concedere la rateizzazione.

Per importi superiori a 50.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Si ha decadenza dal beneficio e la conseguente iscrizione a ruolo in seguito al mancato pagamento di 5 rate (anche non consecutive). È consentito al contribuente di accedere a un nuovo piano di rateazione anche se già decaduto dal precedente, sempre che le rate scadute sono integralmente saldate.

 

Utilizzo esclusivo della posta elettronica certificata per la notifica delle cartelle di pagamento ai professionisti

Articolo 14 D.lgs. n. 159/2015

A decorrere dal 1° giugno 2016 la notifica della cartella di pagamento a professionisti iscritti in albi o elenchi sarà eseguita esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo che risulta dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). La notifica sarà eseguita, invece, mediante deposito dell’atto presso gli uffici della CCIAA competente per territorio e pubblicazione dell’avviso sul relativo sito informatico – dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata A/R – solo se non è possibile eseguire la notifica via PEC, ossia se:

  • l’indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo;
  • la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un 2° tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno 15 giorni dal 1° invio.

Diversamente, per le persone fisiche, la notifica della cartella di pagamento avverrà a mezzo PEC solo qualora tali soggetti ne facciano richiesta.