Pillole Fiscali

Società tra professionisti, ancora una conferma della soggezione a Ires a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi   Società tra professionisti, ancora una conferma della soggezione a Ires Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n. 954-55/2014 del 16 ottobre2014, fonte organi di stampa Il reddito delle società tra professionisti (STP) ove costituite sotto forma di
Società tra professionisti, ancora una conferma della soggezione a Ires

a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

 

Società tra professionisti, ancora una conferma della soggezione a Ires

Agenzia delle entrate, consulenza giuridica n. 954-55/2014 del 16 ottobre2014, fonte organi di stampa

Il reddito delle società tra professionisti (STP) ove costituite sotto forma di società di capitali è soggetto a Ires in quanto si tratta di reddito d’impresa e non di lavoro autonomo. Non rileva, dunque, che le STP esercitino attività professionale, ma il fatto che la società utilizzi uno dei tipi di società disciplinate dai titoli V e VI del libro V del Codice civile.

Infatti, in base all’art. 6, comma 3, Tuir e al combinato disposto di cui agli artt. 81, comma 1, e 73, comma 1, lettere a) e b), il reddito prodotto dalle S.n.c., S.a.s., società di capitali e cooperative è considerato reddito di impresa “da qualsiasi fonte provenga”. Il trattamento tributario del reddito segue quindi le relative regole.

 

Dalla Cassazione civile e fiscale

Professionista componente del collegio sindacale di una S.p.A. – se non è diversamente stabilito il compenso lo determina il giudice

Corte di Cassazione n. 22761 del 27 ottobre 2014

In mancanza di una delibera assembleare o di indicazioni nello statuto, la misura del compenso del professionista che ha fatto parte del collegio sindacale della S.p.A. dev’essere stabilita dal giudice tenendo conto dell’importanza dell’opera prestata e del decoro della professione.

 

Commercialisti e soggezione ad Irap

Corte di Cassazione n. 22674 del 24 ottobre 2014

È soggetto a Irap il commercialista che si serve, in modo non occasionale, di un’organizzazione costituita da una società di servizi retribuita a percentuale.

Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre, infatti, quando il contribuente, che esercita attività di lavoro autonomo:

  • è il responsabile dell’organizzazione;
  • impiega beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass. SS.UU. 8265/2009).

 

Quando c’è obbligo di annotazione sulla carta di circolazione dei veicoli di conducenti diversi dal titolare

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014

Ministero dell’Interno, circolare n. 300/A/7812/14/106/16 del 31 ottobre 2014

L’obbligo di annotazione sulla carta di circolazione dei veicoli in caso di utilizzo in comodato in esclusiva da parte di persona diversa dall’intestatario per più di 30 giorni consecutivi è entrato in vigore il 3 novembre. 

In particolare, tale obbligo nasce nell’ipotesi di utilizzo esclusivo, personale e a titolo gratuito dell’auto, anche solo pe finalità esclusivamente aziendali.

Tuttavia, non sussiste alcun obbligo di annotazione in caso di comodato di veicoli a favore di familiari conviventi.

Come si è detto l’obbligo è in vigore dal 3 novembre, talché i comodati, anche verbali, iniziati prima di tale data e che permangono anche dopo il 3 novembre scorso, non comportano alcuna comunicazione.

 

Notizie a valenza territoriale

In Molise sono confermate le maggiorazioni Irap e Irpef per il 2014

Ministero dell’economia e delle finanze, comunicato stampa n.235 del 16 ottobre 2014

Per il 2014 nella regione Molise è confermata l’applicazione delle maggiorazioni:

  • dell’aliquota dell’Irap, nella misura di 0,15 punti percentuali;
  • dell’addizionale regionale all’Irpef, nella misura di 0,30 punti percentuali.

 

Il pagamento dei  tributi è sospeso fino al 20 dicembre nelle zone colpite dall’alluvione in ottobre (2014)

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 20 ottobre 2014 (G.U. n.246 del 22.10.2014)

Sono stati sospesi dal 10 ottobre al 20 dicembre 2014 i versamenti dei tributi e gli altri adempimenti tributari nelle zone della Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Friuli-Venezia Giulia colpite dall’alluvione che si è verificato tra il 10 e il 14 ottobre 2014.

La sospensione riguarda tutti i soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta, con residenza e sede nei territori interessati dal maltempo. Sono sospesi anche i versamenti, derivanti dalle cartelle notificate dagli agenti della riscossione o derivanti da accertamenti esecutivi.

Devono, invece, essere operate e versate le ritenute.

Un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze stabilirà le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi.

 

La sospensione opera solo nei comuni indicati nella seguente tabella.

 

I Comuni per i quali versamento e adempimenti tributari sono sospesi

Regione

Provincia

Comune

 

 

 

Veneto

 

 

Padova

 

 

 

Monselice, Este, Baone, Arquà, Petrarca, Due Carrare, Maserà, Montegrotto Terme, Abano Terme, Padova, Albignasego, Urbana, Megliadino San Vitale, Megliadino San Fidenzio, Ponso, Montagnana, Saletto, Ospedaletto Euganeo, Cinto Euganeo, Galzignano Terme, Piacenza D’Adige, Carceri, Santa Margherita D’Adige, Casale di Scodosia, Pernumia, Casalserugo, Battaglia Terme, Cartura, Lozzo Atestino, Merlara

 

Rovigo

Melara, Occhiobello, Fiesso Umbertiano, Stienta, Bergantino

 

Verona

 

Bardolino, Castagnaro, Legnago, Terrazzo, Caprino Veronese, Costermano, Valdadige, San Pietro in Cariano

 

 

 

 

Piemonte

 

 

Alessandria

Albera Ligure, Alessandria, Arquata Scrivia, Avolasca, Belforte, Borghetto di Borbera, Bosio, Brignano Frascata, Carrega Ligure, Casaleggio Boiro, Casasco, Cassano Spinola, Cassine, Cassinelle, Castelletto d’Orba, Castelnuovo Scrivia, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Francavilla Bisio, Garbagna, Gavazzana, Gavi, Grondona, Lerma, Novi Ligure, Paderna, Parodi Ligure, Pozzolo Formigaro, San Sebastiano Curone, Sarezzano, Sardigliano, Serravalle Scrivia, Stazzano, Tortona, Vignole Borbera, Viguzzolo, Villaromagnano, Villarvernia

 

Verbania

Valstrona

 

Emilia Romagna

 

Parma

 

Bedonia, Berceto, Calestano, Collecchio, Compiano, Corniglio, Felino, Fornovo Taro, Langhirano, Lesignano de bagni, Parma, Sala Baganza, Terenzo

 

Piacenza

Bettola, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Farini, Ferriere, Ottone

 

 

 

 

Toscana

Pisa

Bientina, Buti, Calcinaia, Castelfranco di Sotto, Pontedera, Santa Maria a Monte, Vicopisano, Volterra

 

Pistoia

Larciano, Serravalle Pistoiese

 

Livorno

Piombino

 

Grosseto

Manciano, Orbetello, Capalbio, Follonica, Scarlino, Sorano

 

Liguria

Genova

Genova e tutti i Comuni della Provincia

 

Friuli Venezia Giulia

Trieste

Trieste, Muggia

 

 

È finita la sospensione degli adempimenti e versamenti per le zone colpite da eventi atmosferici di gennaio-febbraio (2014)

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 136193 del 27 ottobre 2014

I contribuenti residenti nei comuni della provincia di Modena colpiti dall’alluvione di 17 gennaio 2014 e già colpiti dal sisma del 2012 e in alcuni comuni del Veneto colpiti dagli eventi atmosferici avvenuti dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014, hanno beneficiato della sospensione, disposta con l’art. 3 del decreto legge n.4/2014, dei termini dei versamenti e adempimenti tributari nel periodo compreso tra il 17 gennaio e il 31 ottobre 2014.

Il periodo di sospensione dei suddetti termini è ora terminato e sono state stabilite le modalità per riprendere gli adempimenti e la riscossione.

 

 

Ancora la casa al centro dei chiarimenti dell’Agenzia

I benefici “prima casa” sono applicabili anche in caso di sentenza di usucapione

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 90 del 17 ottobre 2014

Nel caso in cui le dichiarazioni necessarie per fruire delle agevolazioni non siano state rese nella sentenza che accerta l’intervenuto usucapione e negli atti del procedimento, il contribuente può, comunque, beneficiare delle agevolazioni “prima casa” mediante integrazione dell’atto giudiziario, con dichiarazione autenticata nelle firme, da autorità anche diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziario, da allegare al provvedimento stesso nelle more della sua registrazione.