Pillole fiscali di marzo 2022

Di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Irap – l’abolizione per i professionisti opera dal 2022

Ministero dell’economia e delle finanze, risposta all’interrogazione n. 5-07710

L’art. 1, co. 8, della legge di bilancio per il 2022, che ha introdotto un’esclusione soggettiva dall’obbligo di versamento dell’Irap per i professionisti, non ha efficacia retroattiva e, dunque, non si applica ai periodi anteriori al 2022.

Fino al 2021 i professionisti per i quali esisteva il presupposto d’imposta rappresentato dall’autonoma organizzazione sono tenuti al pagamento dell’imposta (è dovuto, dunque, anche il versamento a saldo dell’Irap 2021) e non esiste alcuna possibilità di sospensione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’attività di riscossione.

 

STP esercente attività di assistenza fiscale – rilascio del visto di conformità

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 10 del 4/3/22

Per l’iscrizione del socio professionista di una STP nell’elenco dei soggetti abilitati al visto di conformità, non è necessario che i soci professionisti costituiscano la maggioranza e che posseggano la maggioranza del capitale sociale della STP.

 

Pubblicità e sponsorizzazioni nello sport – proroga del credito d’imposta

Art. 9, decreto-legge 27/1/22, n. 4, convertito con legge 28/3/22, n. 25 (G.U. n.73 del 28/3/22)

I professionisti potranno fruire del credito d’imposta di cui all’art. 81 del D.L. n. 104/2020 anche per gli investimenti pubblicitari effettuati dal 1/1/22 al 31/3/22.

È bene ricordare che il credito d’imposta in parola è pari al 50% degli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

 

Canoni locazione immobili a uso non abitativo, adeguamento ambienti di lavoro, sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione – limiti alla circolazione del credito

Art. 28, co. 1-bis, lett. b), co. 2 e co. 3, decreto-legge 27/1/22, n. 4, convertito con legge 28/3/22, n. 25 (G.U. n.73 del 28/3/22)

Il soggetto che acquisisce il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo ovvero per l’adeguamento degli ambienti di lavoro o ancora per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione non potrà a sua volta cederlo fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Se detti crediti di imposta sono stati oggetto dell’opzione per la cessione del credito entro il 7/2/22, gli stessi possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti.

 

Regione Umbria – rideterminata l’addizionale regionale all’Irpef

Regione Umbria, comunicato Legge regionale 16/3/22, n. 3 (G.U. n.71 del 25/3/22)

Dal 2022, l’addizionale regionale all’Irpef in Umbria è stabilita applicando all’aliquota di base le seguenti maggiorazioni:

  • fino a 15.000 euro, nessuna maggiorazione;
  • oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, maggiorazione dello 0,39%;
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro maggiorazione dello 0,44%;
  • oltre 50.000 euro, maggiorazione dello 0,60%.

 

Regione Marche – rideterminata l’addizionale regionale all’Irpef

Regione marche, comunicato Legge regionale 23/3/22, n. 5 (G.U. n.75 del 30/3/22)

Dal 2022 l’addizionale regionale all’Irpef nelle Marche è stabilita applicando all’aliquota di base le seguenti maggiorazioni:

  • fino a 15.000 euro, nessuna maggiorazione;
  • oltre 15.000 euro e fino a 28.000,00 euro, maggiorazione del 0,30%;
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000,00 euro, maggiorazione del 0,47%;
  • oltre 50.000 euro, maggiorazione del 0,50%.

L’addizionale regionale all’Irpef non si applica ai contribuenti con un reddito imponibile fino a 50.000 euro con 1 o più figli portatori di handicap (art. 3 della legge n. 104/1992), compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, comunque a carico ai sensi dell’art. 12, co. 2, del Tuir. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, la maggiorazione non si applica solo nel caso in cui la somma dei redditi imponibili di tali soggetti non sia superiore a 50.000 euro.

 

Per gli immobili

Interventi sul patrimonio edilizio – chiarimenti

Ministero dell’economia e delle finanze, risposta all’interrogazione n. 5-07599

Sono stati forniti una serie di chiarimenti ufficiali in merito al superbonus, bonus mobili e bonus verde:

  • Superbonus – la proroga, prevista dall’art. 119, co. 8-bis, 1° periodo, del D.L. n. 34/2020, fino al 31/12/25, non si applica agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici unifamiliari.
  • Bonus mobili – per la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile ristrutturato l’intervento edilizio deve essere riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria (art. 3, co. 1, lett. b), del TU Edilizia). Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria anche gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia (installazione di stufe a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili);
  • bonus verde – non rientrano nell’agevolazione le spese per i sistemi di illuminazione e i complementi d’arredo delle aree verdi.

 

Emilia Romagna, Lombardia e Veneto – sisma 2012 – esenzione IMU prorogata per gli immobili inagibili

Art. 22-bis, decreto-legge 27/1/22, n. 4, convertito con legge 28/3/22, n. 25 (G.U. n.73 del 28/3/22)

Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal terremoto del 2012 (individuati dall’art. 1, co. 1, del D.L. n. 74/2012, e dall’art. 67-septies del D.L. n. 83/2012, ed eventualmente rideterminati dai Commissari delegati), l’esenzione dall’IMU per i fabbricati inagibili è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque non oltre il 31/12/22.

 

Cessione del credito e sconto in fattura – limiti alla circolazione del credito

Art. 28, co. 1-bis, lett. a), co. 2 e co. 3, decreto-legge 27/1/22, n. 4, convertito con legge 28/3/22, n. 25 (G.U. n.73 del 28/3/22)

I crediti di imposta derivanti da:

  • concessione dello sconto in fattura di cui all’art. 121, co. 1, lett. a) del D.L. n. 34/2020, acquisito da parte di un terzo dall’impresa che ha concesso lo sconto in fattura;
  • opzione del committente dei lavori per il credito d’imposta piuttosto che per la detrazione di cui all’art. 121, co. 1, lett. b) del D.L. n. 34/2020, acquisito da parte di un terzo soggetto;

non possono essere da quest’ultimo successivamente ceduti, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo bancario ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle suddette norme.

Per le comunicazioni di 1° cessione o sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate dal 1/5/22 è stato stabilito che:

  • i crediti che derivano dall’esercizio delle opzioni non possono essere ceduti parzialmente dopo la 1° comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate;
  • al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni di eventuali successive cessioni.

Le modifiche riguardano l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito relativa agli interventi, effettuati dal 2020 al 2024, di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e gli interventi che rientrano nel “Superbonus” (quest’ultimi con estensione al 2025).

Se i crediti di imposta sono stati già oggetto di opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito entro il 7/2/22, gli stessi possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti.

 

Spese per interventi edilizi – agevolazioni solo se la ditta applica i contratti collettivi

Art. 28 quater, decreto-legge 27/1/22, n. 4, convertito con legge 28/3/22, n. 25 (G.U. n.73 del 28/3/22)

Le agevolazioni previste sulle spese per una serie di interventi edilizi e di riqualificazione energetica (es. superbonus) sono condizionate alla indicazione nell’atto di affidamento dei lavori che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

Tali disposizioni avranno efficacia dal 27/5/22 e si applicano ai lavori edili, avviati successivamente a tale data, di cui all’allegato X al D.lgs. n. 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro.

 

Agevolazione “prima casa” – acquisto di altro immobile – inidoneità dell’immobile pre posseduto

Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 1 del 17/3/22

Non può fruire dell’agevolazione “prima casa”, chi è già titolare di altra casa di abitazione nello stesso Comune del nuovo acquisto, ovvero di altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni, indipendentemente dal luogo in cui essa è ubicata.

Non rientra in tale condizione chi possiede un immobile dichiarato inagibile a seguito di un evento sismico, posto che, per effetto dell’evento stesso, si è verificato “un impedimento oggettivo, non prevedibile e tale da non poter essere evitato che ha comportato l’impossibilità per il contribuente di continuare ad utilizzare l’immobile acquistato per finalità abitative”.

 

Superbonus – cumulabilità con contributo pubblico per la ricostruzione post sisma

Agenzia delle entrate, risposta n. 134 del 21/3/22

Il Superbonus è cumulabile con un contributo pubblico per la ricostruzione post sisma a condizione che l’intervento consenta il conseguimento dei limiti prestazionali richiesti dal superbonus avendo come riferimento lo stato dell’edificio prima dell’inizio dei lavori per i quali si accederà alla detrazione.

 

Varie

Esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni – atti mortis causa

Agenzia delle entrate, risposta n. 103 dell’11/3/22

L’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni di cui all’art. 6 della Legge Dopo di Noi, con riferimento agli atti con cui i beni e diritti vengano destinati a fondi speciali (cd. patrimoni destinati), istituiti in favore delle persone con disabilità grave, si applica anche nel caso in cui tale destinazione è effettuata con un atto mortis causa mediante il quale in sede di successione si disponga a favore del predetto fondo speciale.

 

 

Carburante – ridotte le accise

Art. 1 decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (G.U. n.67 del 21/3/22)

Dal 22/3/22 al 21/4/22:

  • sono rideterminate le aliquote di accisa su benzina e gasolio impiegato come carburante:
  • benzina: 478,40 euro per 1000 litri;
  • olio da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per 1000 litri.
  • non si applicano:
  • l’aliquota di accisa su gasolio commerciale usato come carburante, di cui al n. 4-bis della Tabella A allegata al D.lgs. n. 504/1995 (T.U. accise);
  • le aliquote di accisa ridotte su benzina e gasolio usato come carburante, di cui al n. 12 della Tabella A allegata al T.U. accise.

Fino al 31/12/22, le aliquote di accisa applicate sugli stessi prodotti potranno essere rideterminate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Buoni per servizi termali – proroga del periodo di validità

Art. 6, decreto-legge 27/1/22, n. 4, convertito con legge 28/3/22, n. 25 (G.U. n.73 del 28/3/22)

Potranno essere utilizzati entro il 30/6/22 i buoni per l’acquisto di servizi termali non fruiti all’8/1/22.

 

Rottamazione-ter e saldo e stralcio – nuova rimessione in termini

Art. 10 quinquies, decreto-legge 27/1/22, n. 4, convertito con legge 28/3/22, n. 25 (G.U. n.73 del 28/3/22)

Il versamento delle rate del 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate cd. Rottamazione-ter e saldo e stralcio, è tempestivo e non determina l’inefficacia delle definizioni se effettuato entro il:

  • 30/4/22 – per le rate in scadenza nel 2020;
  • 31/7/22 – per le rate in scadenza nel 2021;
  • 30/11/22 – per le rate in scadenza nel 2022.

Sono estinte le procedure esecutive già avviate per l’inutile decorso del termine in precedenza previsto.

 

Imposta sulle transazioni finanziarie – utilizzo in F24

Art. 28, co. 3-bis, decreto-legge 27/1/22, n. 4, convertito con legge 28/3/22, n. 25 (G.U. n.73 del 28/3/22)

Crediti e debiti relativi all’imposta sulle transazioni finanziarie (art. 1, co. da 491 a 500, della legge n. 228/2012) possono essere utilizzati in compensazione in F24.

 

Benzina, gasolio e GPL usati come carburanti – riduzione temporanea delle aliquote di accisa

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 18/3/22 (G.U. n.67 del 21/3/22)

Dal 22/3/22 al 21/4/22 le aliquote di accisa di benzina, olio da gas, gasolio e GPL sono così rideterminate:

  • benzina: 643,24 euro per 1.000 litri;
  • oli da gas o gasolio usato come carburante: 532,24 euro per 1.000 litri;
  • gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: 182,61 euro per 1.000 chilogrammi.

 

Bonus acqua potabile – percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 102326 del 31/3/31

Per chi ha già presentato la domanda è stata ora definita nel 30,3745% la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.