Pillole fiscali – dicembre 2018

a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Per la professione – Irpef e Irap   Regime forfettario – aumentano le possibilità per i professionisti di usufruirne Art. 1, commi 9-11 legge n. 145/2018 I professionisti possono accedere al regime forfettario a condizione che nell’anno precedente abbiano percepito compensi non superiori a 65.000 euro. Pertanto,
a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione – Irpef e Irap

 

Regime forfettario – aumentano le possibilità per i professionisti di usufruirne

Art. 1, commi 9-11 legge n. 145/2018

I professionisti possono accedere al regime forfettario a condizione che nell’anno precedente abbiano percepito compensi non superiori a 65.000 euro. Pertanto, coloro che nel 2018 hanno percepito compensi entro tale soglia possono accedere dal 2019 al regime forfettario ricorrendone gli altri presupposti. Non sono più di ostacolo all’ingresso e alla permanenza nel regime la presenza di lavoratori dipendenti o assimilati ovvero il possesso di beni strumentali, di qualsivoglia importo.

 

Sono state modificate 2 delle cause di esclusione precedentemente previste:

  • la maggior parte dei compensi non deve essere rivolta al datore di lavoro con il quale il professionista che applica il forfettario intrattiene rapporti, ovvero con l’ex datore di lavoro dei 2 anni precedenti; la causa di esclusione non riguarda il praticante che ha effettuato il tirocinio obbligatorio presso un professionista e che successivamente apre una propria partita Iva;
  • il professionista per poter applicare il regime forfettario non deve partecipare, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società semplici, S.n.c, S.a.s., ad associazioni tra professionisti (studi associati) o a imprese familiari di cui all’art. 5 del Tuir, ovvero controllare direttamente o indirettamente S.r.l. o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto stesso. Questo passaggio normativo richiede una adeguata opera di interpretazione dell’Agenzia delle entrate a causa della sua cripticità.

Restano ferme le altre condizioni di accesso e di esclusione. Confermate, inoltre, le modalità di determinazione dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap, pari al 15%, dovuta; tale aliquota è applicata per i professionisti sul 78% dell’importo dei compensi percepiti.

 

Flat tax al 20% – bisogna aspettare fino al 2020

Art. 1, commi 17-23 legge n. 145/2018

Nel 2020 i professionisti che nel 2019 avranno percepito compensi compresi tra 65.001 e 100.000 euro potranno applicare al reddito un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell’Irap con aliquota del 20%. In questo caso, a differenza del regime forfettario, il reddito dovrà essere determinato analiticamente con le modalità ordinarie, ossia come differenza tra compensi e costi (senza applicazione del coefficiente di redditività).

 

Imu sugli immobili strumentali del professionista – la deducibilità aumenta dal 20 al 40%

Art. 1, comma 12 legge n. 145/2018

L’IMU afferente agli immobili strumentali del professionista ai fini della determinazione del reddito sarà deducibile per il 40%. Dunque (solo per i lavoratori autonomi) l’IMU del 2018 e anni precedenti se pagata nel 2019 sarà deducibile al 40%.

 

Irap – abrogata la deduzione per il personale delle Regioni del Sud e il credito d’imposta per chi non ha dipendenti

Art. 1, commi 1085 – 1086 legge n. 145/2018

È stata eliminata la deduzione dalla base imponibile Irap prevista (per un importo di 15.000 euro per ogni dipendente) per chi impiegava lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21.000 euro per le lavoratrici nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni. È stato, inoltre, eliminato il credito d’imposta previsto per i soggetti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, pari al 10% dell’imposta lorda per i lavoratori autonomi che non si avvalgono di dipendenti

 

Campione d’Italia – i redditi del professionista, sia in euro che in franchi svizzeri, sono ridotti forfettariamente

Art. 25-octies, D.L. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018

Per i professionisti residenti o localizzati nel comune di Campione d’Italia il reddito da assoggettare a Irpef è ridotto del 30%.  In particolare, i redditi di professionisti residenti e con studi nel comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, sono computati in euro sulla base del cambio ridotto del 30%. Si considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.

I redditi prodotti in euro concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari al 30% con un abbattimento minimo di 26.000 euro. La medesima agevolazione si applica anche ai fini Irap. In particolare, il valore della produzione netta in franchi svizzeri derivante da attività esercitate nel comune di Campione d’Italia, è computato in euro sulla base del cambio ridotto forfetariamente del 30%.

Il valore della produzione netta espresso in euro si riduce del 30%, con un abbattimento minimo di euro 26.000.

 

Trasformazione dell’associazione professionale in società tra professionisti S.a.s.

Agenzia delle entrate, risposta n. 125 del 21/12/18

È stato ribadito che il reddito delle società tra professionisti è da considerarsi reddito d’impresa. In particolare, nel caso di costituzione di una società tra professionisti nella forma di una S.a.s. mediante conferimento di un’associazione professionale il reddito dalla stessa prodotto è qualificabile come reddito d’impresa. Per le prestazioni effettuate dalla S.a.s. nell’esercizio d’impresa non deve essere operata alcuna ritenuta sulla base di quanto disposto dall’art. 25, co. 1, del D.P.R. n. 600/1973.

 

Studio professionale individuale conferito in STP

Agenzia delle entrate, risposta n. 125 del 21/12/18

Il conferimento dello studio professionale in una società tra professionisti (nel caso di specie una S.r.l.) non è fiscalmente neutrale come, invece, accade nell’ambito dei conferimenti d’azienda, posto che il soggetto conferente, il professionista, non esercita impresa commerciale. Pertanto, ai fini dell’Irpef concorrono a formare il reddito del professionista le plusvalenze dei beni strumentali realizzate con il conferimento; il valore della plusvalenza imponibile è dato dalla differenza tra il corrispettivo e il costo non ammortizzato ovvero, in assenza di corrispettivo, la differenza tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato.

Ai fini Iva, il conferimento è considerato un atto a titolo oneroso che importa il trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere ed è, dunque, imponibile.

Per approfondimenti sulle specifiche tematiche della trasformazioni in STP si rinvia all’articolo di approfondimento su questo sito di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi.

 

Per la professione – Iva

 

Niente aumenti IVA (per il 2019)

Art. 1, comma 2 legge n. 145/2018

Non ci sarà, almeno per il 2019, il previsto aumento delle aliquote IVA, derivante dalla cd. clausola di salvaguardia. L’incremento dell’aliquota ordinaria è, invece, confermato per il 2020, con aliquota ordinaria che passerà quindi dal 22 al 25,2%, e dal 1/1/21, con aliquota che passerà dal 25,2% al 26,5%. A meno di ulteriori differimenti.

 

Semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica

Art. 10, D.L. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018

Per i primi sei mesi del 2019, è prevista la disapplicazione ovvero la riduzione delle sanzioni in caso di omessa o irregolare emissione delle fatture. In particolare, per il primo semestre 2019, saranno disapplicate del tutto le sanzioni, quando il ritardo non comporterà un effetto sostanziale sulla liquidazione dell’imposta di periodo (mensile o trimestrale), ovvero ne sarà, invece, ridotta la misura (al 20%) laddove l’errore inciderà sulla liquidazione solo da un punto di vista temporale (quando la fattura è emessa tardivamente).

Per i professionisti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile le riduzioni si applicano fino alla liquidazione del mese di settembre 2019.

Per chiarimenti sulla fatturazione elettronica consultare le FAQ sul sito dell’Agenzia delle entrate.

 

Emissione delle fatture – possibile il differimento dell’emissione

Art. 11, D.L. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018

È consentita, a decorrere dall’1/7/19, l’emissione delle fatture entro 10 giorni dall’effettuazione delle operazioni. Chi si avvale di tale possibilità dovrà darne evidenza nel documento stesso; tale obbligo non ricorre per chi emette la fattura nello stesso giorno di effettuazione dell’operazione. La norma non incide sulla disciplina dell’esigibilità dell’imposta e della conseguente liquidazione che è sempre riferita al giorno in cui è effettuata l’operazione.

 

Fatture differite emesse – annotazione entro il 15 del mese successivo

Art. 12, D.L. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018

Le fatture emesse, indipendentemente dalla loro tipologia, devono essere annotate, nell’ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (con riferimento alla data della loro emissione).

 

Detrazione dell’IVA

Art. 14, D.L. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018

È possibile computare l’IVA addebitata in fattura del periodo in cui è stata effettuata l’operazione, a condizione che la fattura sia recapitata e, quindi, debitamente registrata dall’acquirente entro i termini di liquidazione (il giorno 16 del mese successivo).

 

Condoni & Co.

 

Rottamazione delle cartelle dal 2000 al 2017 – è possibile pagare solo le imposte

Art. 3, D.L. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018

I debiti tributari affidati alla riscossione dall’1/1/00 al 31/12/17, possono essere estinti versando, entro il 31/7/19, le somme a titolo di:

  • imposte e interessi (dunque, al netto di sanzioni e interessi di mora);
  • aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e notifica della cartella di pagamento.

Per l’estinzione entro il 31/7/18, deve essere effettuato il pagamento degli importi in unica soluzione oppure della 1° rata, se si opta per la rateizzazione. Infatti, il pagamento può essere rateizzato in 18 rate consecutive; la prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute, scadono il 31/7 e il 30/11/19; le altre rate, di pari ammontare, scadono il 28/2, il 31/5, il 31/7 e il 30/11 di ciascun anno a decorrere dal 2020.

 

Debiti fino a 1.000 euro affidati alla riscossione dal 2000 al 2010 – annullamento automatico

Art. 4, D.L. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018

Sono automaticamente annullati i debiti che al 24/10/18 hanno un importo residuo – comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni – fino a 1.000 euro, affidati agli agenti della riscossione dall’1/1/00 al 31/12/10. L’annullamento non riguarda:

  • somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • risorse proprie tradizionali della UE;
  • Iva riscossa all’importazione.

 

Contenzioso con l’Agenzia delle entrate – definizione agevolata

Art. 6, D.L. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018

Se si ha un contenzioso in corso con l’Agenzia delle entrate, che ha ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, anche in Cassazione, è possibile definirlo con il pagamento di un importo pari al solo valore della controversia, senza sanzioni né interessi.

Nel caso in cui nell’ultima o unica sentenza depositata al 24/10/18 l’Agenzia delle entrate è soccombente, è possibile definire la controversia con il pagamento del:

  • 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di 1° grado;
  • 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di 2° grado.

Per i ricorsi pendenti in 1° grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.

Le controversie tributarie pendenti in cassazione al 18/12/18 in cui l’Agenzia delle entrate è soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento del 5% del valore della controversia.

 

Dichiarazione integrativa speciale

Art. 9, D.L. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018

Versando 200 euro per ciascun periodo d’imposta possono essere le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24/10/18. Sono esclusi dalla regolarizzazione le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi al 19/12/18.

 

Contribuenti in difficoltà economica – definizione agevolata dei debiti tributari

Art. 1, commi 184-199 legge n. 145/2018

Le persone fisiche che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, possono rottamare debiti fiscali diversi da quelli (non superiori a 1.000 euro) annullati automaticamente ai sensi del decreto-legge n. 119/2018, affidati all’agente della riscossione dall’1/1/00 al 31/12/17, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini IRPEF e IVA. Per estinguere i debiti gli interessati dovranno versare le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

  • al 16%, se l’ISEE del nucleo familiare non è superiore a 8.500 euro.
  • al 20%, se l’ISEE del nucleo familiare è compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
  • al 35% se l’ISEE è superiore a 12.500 euro ma non a 20.000 euro;

Deve, inoltre, essere versato l’aggio maturato a favore dell’agente della riscossione, nonché il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

 

 

Detrazioni e crediti d’imposta

 

Cani guida per non vedenti – detrazione più alta

Art. 1, comma 27 legge n. 145/2018

Passa da 516,46 a 1.000 euro la detrazione forfetaria dall’Irpef relativa alle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

 

Detrazioni Irpef per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia e acquisto di mobili

Art. 1, comma 67 legge n. 145/2018

Sono state prorogate fino al 31/12/19, le detrazioni fiscali con aliquota maggiorata per:

  • interventi di efficienza energetica;
  • recupero del patrimonio edilizio;
  • acquisto di mobili.

Per gli interventi di efficienza energetica la detrazione è riconosciuta nella misura del 50% delle spese sostenute (es. finestre comprensive di infissi) o del 65% (es. acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione) a seconda della tipologia di spesa.

Per le ristrutturazioni edilizie si applica la detrazione del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Per l’acquisto mobili e elettrodomestici si applica la detrazione del 50% riferita all’acquisto di mobili, grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nel limite di spese di 10.000 euro.

 

Bonus sistemazione a verde – la detrazione si applica anche al 2019

Art. 1, comma 68 legge n. 145/2018

Anche chi effettua spese nel 2019 per gli interventi di sistemazione a verde potrà fruire della detrazione dall’Irpef del 36%, cd. “bonus verde”.

La detrazione spetta a chi possiede o detiene l’immobile sul quale sono effettuati i seguenti interventi:

  • «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

 

Erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici – c’è un credito d’imposta

Art. 1, commi 156-161 legge n. 145/2018

Chi effettua erogazioni liberali per interventi su edifici e terreni pubblici di bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, può fruire di un credito d’imposta pari al 65% dell’importo elargito. L’agevolazione è riconosciuta per le persone fisiche nei limiti del 20% del reddito imponibile ed è ripartita in tre quote annuali di pari importo.

 

Credito d’imposta per manutenzione, restauro e per la realizzazione di impianti sportivi pubblici

Art. 1, commi 621-625 legge n. 145/2018

Per le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro nel 2019 per

  • interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici;
  • la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche

c’è un credito d’imposta, nel limite del 20% del reddito imponibile, pari al 65% delle erogazioni effettuate e ripartito in 3 quote annuali.

 

Spese scolastiche sostenute all’estero – solo quelle universitarie sono detraibili

Agenzia delle entrate, risposta n. 158 del 28/12/18

Le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado sostenute all’estero, a differenza di quelle per le scuole italiane, non sono detraibili dall’Irpef. Le spese di istruzione sostenute all’estero sono agevolabili solo se relative alla frequenza di corsi di istruzione universitaria posto che la normativa, in quest’ultimo caso, fa riferimento alle “università statali e non statali”.

 

Detrazione riqualificazione energetica – errata comunicazione all’Enea

Agenzia delle entrate, risposta n. 163 del 28/12/18

Qualora, ai fini della detrazione per riqualificazione energetica, nella comunicazione trasmessa all’Enea, siano stati erroneamente riportati i dati catastali dell’ubicazione dell’immobile su cui sono stati effettuati i lavori, ciò non costituisce, di per sé, motivo di perdita dell’agevolazione. In ogni caso, l’interessato dovrà dimostrare che i lavori sono stati effettivamente eseguiti sull’immobile indicato esibendo i documenti che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui lo stesso è stato sostenuto.

 

 

Per le autovetture

 

Acquisto di veicoli elettrici o ibridi – previsto un contributo

Art. 1, commi 1031-1047 e co. Co. 1057 a 1064, legge n. 145/2018

Per gli anni 2019, 2020 e 2021, è previsto un contributo tra i 1.500 e i 6.000 euro per chi acquista, anche in locazione finanziaria e immatricola in Italia, un autoveicolo nuovo, di categoria M1, caratterizzato da basse emissioni inquinanti, inferiori a 70 g/KM, quindi sostanzialmente per i veicoli totalmente elettrici o ibridi.

L’ammontare del contributo è differenziato sulla base di due fasce di emissioni e della circostanza per cui l’acquisto avvenga contestualmente alla consegna per la rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4. Inoltre, per chi acquista, nel 2019, in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11kW, delle categorie L1e e L3e e che consegni per la rottamazione un veicolo delle medesime categorie di cui siano proprietari o utilizzatori (in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi) è previsto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto sino ad un massimo di 3.000 euro qualora il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga di categoria 0, 1, 2. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto del nuovo veicolo.

 

Tassa automobilistica per i veicoli storici – riduzione per i veicoli con più di 20 anni

Art. 1, comma 1048 legge n. 145/2018

Prevista la riduzione del 50% della tassa automobilistica per i veicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra 20 e 29 anni che siano iscritti ai registri delle auto storiche.

 

 

Varie

 

Interesse legale – modifica del tasso dall’1/1/19

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 12/12/18 (G.U. n.291 del 15/12/18)

A decorrere dall’1/1/19 è dello 0,8% la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile. La variazione del tasso legale riguarda, tra l’altro, in ambito fiscale:

  • adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette;
  • ravvedimento operoso;
  • rateizzazione di somme dovute in caso di adesione a istituti deflativi del contenzioso;
  • misura degli interessi non computati per iscritto;
  • interessi di mora.

 

Dichiarazione di successione – errori che non incidono sull’imposta

Agenzia delle entrate, risposta n. 92 del 4/12/18

Qualora una dichiarazione di successione contenga errori che non incidono nella determinazione della base imponibile, è possibile presentare una dichiarazione rettificativa e versare, per le formalità di trascrizione, le imposte catastale e ipotecaria in misura fissa, la tassa ipotecaria, l’imposta di bollo e i tributi speciali.

 

Condomini – fornitura di energia elettrica – aliquota IVA

Agenzia delle entrate, risposta n. 3 del 4/12/18 (consulenza giuridica)

Alla fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni dei condomini deve essere applicata l’aliquota ordinaria (22%).

 

Immobili commerciali – potranno essere locati con la cedolare secca

Art. 1, comma 59 legge n. 145/2018

A decorrere dal 2019 una persona che intende locare un immobile di categoria catastale C/1 (fino a 600 mq di superficie, escluse le pertinenze) potrà optare, ai fini del pagamento delle imposte, per l’applicazione della cedolare secca con aliquota del 21%. La nuova possibilità riguarda i contratti di locazione stipulati nel 2019, non si applica, invece, se vi era un precedente contratto in vigore al 15/10/18, non scaduto, che sia stato interrotto e, ne è stato stipulato un altro dopo il 31/12/18.

 

Canone tv – importo definito a regime

Art. 1, commi 89 – 90, legge n. 145/2018

Sarà di 90 euro, a regime, l’importo del canone di abbonamento alla tv.

 

Sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilità

Art. 9-bis, D.L. n. 119/2018 convertito dalla legge n. 136/2018

Per l’emissione di assegni senza clausola di trasferibilità per importi inferiori a 30.000 euro la sanzione minima è fissata al 10% dell’importo trasferito.

Tale sanzione minima si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, mentre resta ferma la sanzione da 3.000 euro a 50.000 euro nei casi più gravi. La disposizione si applica anche ai procedimenti amministrativi in corso.