Pillole fiscali – febbraio 2019

a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Per la professione   Regime forfettario e nuovo regime con imposta sostitutiva per professionisti con compensi fino a 100.000 euro Interrogazione 5-01486, Risposta del 20/2/19 Il regime forfetario, che riguarda i professionisti con compensi non superiori a 65.000 euro, prevede l’esclusione dall’Iva, posto che tale esclusione è
a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Regime forfettario e nuovo regime con imposta sostitutiva per professionisti con compensi fino a 100.000 euro

Interrogazione 5-01486, Risposta del 20/2/19

Il regime forfetario, che riguarda i professionisti con compensi non superiori a 65.000 euro, prevede l’esclusione dall’Iva, posto che tale esclusione è stata autorizzata dal Consiglio UE fino al 31/12/19.

L’esclusione da Iva è prevista, a partire dal 2020, anche per i professionisti con compensi fino a 100.000 euro che applicheranno l’imposta sostitutiva del 20% prevista dalla legge di bilancio 2019. Tuttavia, in questo caso, l’applicabilità di tale esenzione è subordinata al rilascio di un’ulteriore analoga autorizzazione da parte della UE.

È stato, inoltre precisato che i professionisti che applicheranno dal 2020 l’imposta sostitutiva del 20% (che sostituisce, appunto l’Irpef, le addizionali regionale e comunale e l’Irap):

  • determinano il reddito con le modalità ordinarie e non con le modalità previste per il regime forfettario.
  • ricadono nell’ambito di applicazione del regime forfettario ovvero dell’imposta sostitutiva del 20% in base alla soglia di compensi percepiti nell’esercizio precedente, a nulla rilevando, a tal fine i costi sostenuti né il reddito conseguito.

È stato, infine, ribadito che l’ambito soggettivo sia del regime forfettario che della disciplina dell’imposta sostitutiva del 20% è circoscritto ai professionisti che esercitano individualmente la professione, con esclusione dei soggetti che esercitano la professione in forma associata.

 

Regime forfetario – chi ha fatto il tirocinio può accedere all’agevolazione

Art. 1-bis, co. 3 D.L.14/12/18, n. 135 convertito dalla legge 11/2/19, n. 12 (G.U. n.36 del 12/2/19)

I professionisti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio della professione possono fruire del regime forfettario. È stato, infatti, precisato che il tirocinio obbligatorio non rientra nella causa ostativa di accesso al regime dei forfettari introdotta dalla legge di bilancio 2019, secondo cui non possano accedere al regime le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

 

Professionisti residenti o con studio nella Provincia di Catania – sospesi i termini per gli adempimenti tributari a causa del terremoto del 26/12/18

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 25/1/19 (G.U. n.30 del 5/2/19)

Sono sospesi i termini per gli adempimenti tributari nei territori della Provincia di Catania colpiti dal sisma del 26/12/18; si tratta, in particolare, dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, in Provincia di Catania.

I contribuenti interessati dalla sospensione sono:

  • persone fisiche non titolari di partita Iva che, alla data del 26/12/18, avevano la residenza nei comuni interessati;
  • professionisti con sede operativa nei territori dei comuni interessati.

Sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché da atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle entrate scadenti tra il 26/12/18 e il 30/9/19.

Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 31/10/19.

 

Professionisti residenti o con studio in Campione d’Italia – Riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi

Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 37461 del 15/02/19

Per il 2018, la riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, è pari al 30%.

 

Medici di base – obblighi di fatturazione elettronica

Agenzia delle entrate, risposta n. 54 del 15/2/19

I medici di famiglia non emettono fatture elettroniche per le prestazioni eseguite:

  • sia nei confronti dell’Asl;
  • sia direttamente a favore dei pazienti i cui dati sono stati trasmessi al Sistema tessera sanitaria.

 

Duplicati di documenti informatici – Imposta di bollo dovuta solo in caso di dichiarazione di conformità all’originale

Agenzia delle entrate, risposta n. 45 del 12/2/19

Il rilascio dei duplicati informatici di un documento amministrativo informatico non è soggetto a imposta di bollo. Il presupposto dell’imposta di bollo si realizza solo per le copie informatiche di documenti informatici munite di dichiarazione di conformità all’originale.

 

Prestazioni rese nei confronti di società estere senza stabile organizzazione in Italia – obblighi di ritenuta e di certificazione

Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 8 del 12/2/19

Una società estera senza stabile organizzazione in Italia che conferisce l’incarico a professionisti residenti per prestazioni tecniche relative a lavori di ristrutturazione di immobili in Italia deve operare le ritenute d’acconto sui relativi compensi corrisposti e rilasciare l’apposita Certificazione unica.

 

Lavoratori impatriati – Regime speciale

Agenzia delle entrate, risposte n. 32-34 e 36 del 12/2/19

Al fine di fruire dell’agevolazione relativa ai lavoratori rimpatriati, è stato chiarito che:

  • il requisito della “non residenza in Italia”, non è sufficiente perché occorre anche quello relativo allo svolgimento di un’attività continuativa di lavoro o studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi;
  • i requisiti dello svolgimento dell’attività lavorativa all’estero per 24 mesi (o più) e dell’iscrizione all’Aire per il periodo minimo di 2 periodi d’imposta, devono essere presenti in capo al soggetto nel momento in cui rientra in Italia per svolgervi attività lavorativa acquisendo la residenza fiscale nel nostro Paese, non rilevando la contemporaneità della loro maturazione;
  • rispetto alla durata dell’attività di studio svolta all’estero in modo continuativo negli ultimi 24 mesi per il conseguimento di un titolo di laurea o di una specializzazione post lauream, il requisito è soddisfatto a condizione che il soggetto consegua i titoli aventi la durata di almeno 2 anni accademici.

 

 

Per gli immobili

 

Detrazione per interventi di riduzione del rischio sismico – cumulabilità tra contributi per la ricostruzione e detrazione

Agenzia delle entrate, risposte n. 61 e 64 19/02/19

La detrazione per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è cumulabile con i contributi ricevuti per l’applicazione di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici, quali finanziamenti ricevuto per la ricostruzione privata dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 (ma l’interpretazione è applicabile anche ai contributi erogati negli anni 2009-2010 in relazione ad interventi già eseguiti, per la riparazione dell’edificio danneggiato dal sisma del 2009).

È stato, inoltre, chiarito che in assenza dell’asseverazione del tecnico da cui si evince che il progetto prevede interventi per la riduzione de rischio sismico non è possibile accedere ai benefici.

 

Interessi passivi mutuo per acquisto e ristrutturazione – detrazione dall’Irpef

Agenzia delle entrate, risposta n. 38 del 12/2/19

In caso di contratto di mutuo destinato, in parte, all’acquisto dell’abitazione principale e, in parte, alla ristrutturazione, gli interessi passivi sono detraibili cumulativamente solo se l’immobile viene adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori e se non sono ancora trascorsi 2 anni dall’acquisto.

 

 

Altro

 

Rottamazione ter dei ruoli – riapertura anche per chi non aveva pagato le rate della rottamazione bis

Art. 1-bis, co. 1, lett. a) D.L.14/12/18, n. 135 convertito dalla legge 11/2/19, n. 12 (G.U. n.36 del 12/2/19)

È ancora possibile accedere alla rottamazione ter anche per coloro che non hanno pagato entro il 7/12/18 tutte le rate della rottamazione bis. A tal fine, è necessario versare le somme ancora dovute della rottamazione bis in unica in unica soluzione entro il 31/7/19, ovvero, nel numero massimo di 10 rate consecutive, ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31/7/19, la seconda il 30/11/19 e le restanti il 28/2, il 31/5, il 31/7 e il 30/11 degli anni 2020 e 2021.

È bene ricordare che la rottamazione ter (art. 3 del D.L. n. 119/2018) prevede la possibilità di estinguere i debiti tributari affidati agli agenti della riscossione dall’1/1/00 al 31/12/17, mediante il versamento, entro il 31/7/19, delle somme:

  • a titolo di imposte e interessi (dunque, al netto di sanzioni e interessi di mora);
  • a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

 

Dichiarazione di successione – con la rinuncia si è esonerati

Agenzia delle entrate, risposta n. 42 del 12/2/19

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione i chiamati all’eredità o i legatari che hanno rinunciato all’eredità entro il termine di presentazione della dichiarazione (1 anno dal decesso).