Pillole fiscali – luglio 2018

a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi   Spesometro – cambiano i termini di trasmissione, ma non la sostanza   Spesometro – invio dei dati con più tranquillità Articolo 11 decreto-legge 12/7/18, n. 87      L’art. 21, co. 1, del D.L. n. 78/2010 (cd. spesometro) prevede che i professionisti debbono trasmettere all’Agenzia delle entrate i
a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

 

Spesometro – cambiano i termini di trasmissione, ma non la sostanza

 

Spesometro – invio dei dati con più tranquillità

Articolo 11 decreto-legge 12/7/18, n. 87     

L’art. 21, co. 1, del D.L. n. 78/2010 (cd. spesometro) prevede che i professionisti debbono trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate entro l’ultimo giorno del 2° mese successivo ad ogni trimestre.

I professionisti possono anche trasmettere i dati, esercitando un’opzione, con cadenza semestrale.

Il decreto dignità interviene su queste norme e dispone che i dati relativi al terzo trimestre possano essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo anziché entro il 30 novembre dell’anno in corso. Per chi sceglie l’invio a cadenza semestrale, i termini sono fissati al 30 settembre del medesimo anno per il I semestre e al 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre.

 

 

Abolito il redditometro? Non proprio

 

Redditometro – cavalli, auto e yacht potrebbero (forse) non essere più indicativi della capacità contributiva del professionista

Articolo 10 decreto-legge 12/7/18, n. 87

Il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13/7/18, ha abrogato il D.M. 16/9/15 relativo al redditometro. L’abrogazione ha effetto a partire dal periodo d’imposta in corso al 31/12/16. Conseguentemente il D.M. 16/9/15 non può essere applicato nell’ambito delle attività di controllo/accertamento che concernono l’annualità d’imposta in corso al 31/12/16 e successive.

Tutto da rifare. Ai fini dell’accertamento di cui all’art. 38, co. 5 del D.P.R. n. 600/1973 (c.d. redditometro), l’individuazione del contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva, sulla base del quale può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche – sarà effettuata da un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze che potrà essere emanato dopo aver sentito l’ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.

Sono fatti salvi gli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e gli atti previsti dall’art. 38, co. 7, del D.P.R. n. 600/1973, per gli anni di imposta fino al 31/12/15.

Le nuove disposizioni non si applicano agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

 

 

IRAP LA STORIA INFINITA

 

Lo studio associato tra professionisti non sfugge all’Irap

Cassazione n. 19431 del 20/7/18

Irap e studi associati – Sembra consolidarsi il principio dell’assoggettabilità ad imposta

L’ennesima sentenza della Corte di Cassazione ha affermato che l’esercizio di professioni in forma societaria, in cui rientrano anche le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di professioni – costituisce “ex lege” presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di’ un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività. Tutt’al più il professionista può fornire (cosa comunque non da poco) la prova contraria avente ad oggetto non l’insussistenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata dell’attività, ma piuttosto l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa.

 

Esercizio in forma associata della professione forense – è possibile solo con la società tra avvocati dell’art. 4 bis della legge n. 247/2012

Cassazione SS.UU.  n. 19298 del 19/7/18

La Cassazione si è pronunciata sull’esercizio in forma associata della professione forense, in particolare analizzando la normativa sulle STP e quella della società tra avvocati di cui al D.lgs. n. 96/2001.

L’esercizio in forma associata della professione forense è regolato dall’art. 4-bis della legge n. 247/2012 che consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno 2/3 del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati.

Dal 2018, secondo la Suprema Corte, l’esercizio della professione forense è consentito solo nella forma societaria dell’art. 4 bis della legge n. 247/2012 che, in quanto legge speciale, prevale sia sulla società tra avvocati di cui all’art. 16 del D.lgs. n. 96/2001 che sulla STP dell’art. 10 della legge n. 183/2011. La Cassazione ha, inoltre, affermato che possono far parte della società tra avvocati anche professionisti non iscritti all’ordine forense (es. commercialisti).

 

 

Accettazione dell’eredità con rischio per debiti fiscali del de cuius

 

Se il chiamato all’eredità rinuncia non è responsabile dei debiti tributari del de cuius

Cassazione n. 17970 del 9/7/18

È chiamato a rispondere dei debiti tributari del de cuius non il chiamato all’eredità, bensì chi abbia effettivamente accettato l’eredità, anche attraverso comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita. Non può, invece, ritenersi obbligato chi abbia rinunciato all’eredità, ai sensi dell’art. 519 c.c.

È onere dell’Agenzia delle entrate provare che il chiamato all’eredità abbia poi effettivamente accettato e tale prova non può fondarsi sulla mera presentazione della denuncia di successione, che non ha alcun rilievo ai fini dell’accettazione dell’eredità.

 

Lasciare accesa la luce nell’abitazione tiene lontani i ladri….e l’ICI

 

ICI – agevolazione abitazione principale – bassi consumi energetici vincono sulla residenza anagrafica

Cassazione n. 14793 del 7/6/18

La Cassazione si è pronunciata sul tema dell’effettiva spettanza dei benefici ICI riferiti all’abitazione principale per coloro che pur avendo la residenza anagrafica nell’immobile, non la abitano che occasionalmente.

Sul punto, è stato affermato che siccome la residenza anagrafica riveste un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e può essere superata da prova contraria, il comune può disconoscere i benefici ICI dell’agevolazione riferita all’immobile dichiarato come adibito ad abitazione principale in base all’elemento presuntivo della esiguità dei consumi elettrici, in quanto, elemento sintomatico di una presenza non abituale nell’abitazione.

 

Abitazione utilizzata come studio professionale; verificate se conviene

 

Se l’abitazione già posseduta è utilizzata come studio professionale il beneficio cd. “prima casa” non spetta per il nuovo acquisto

Cassazione n. 18098 del 10/7/18

L’agevolazione cd. “prima casa” può essere fruita anche se il contribuente ha già un’altra abitazione, sempreché questa non sia idonea all’uso abitativo. La Cassazione si è pronunciata sui criteri di individuazione dell’idoneità dell’immobile preposseduto affinché il contribuente possa fruire dell’agevolazione nonostante, lo ricordiamo, la norma preveda che il beneficio possa essere fruito, tra l’altro, se il contribuente non è titolare, esclusivo o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra abitazione ubicata nel comune ove è situato l’immobile da acquistare.

Al riguardo, la Cassazione ha affermato che le caratteristiche della preesistente abitazione che consentono comunque l’utilizzo dell’agevolazione sulla nuova casa devono valutarsi sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilità), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l’applicazione del beneficio anche all’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato.

Tuttavia, l’inidoneità (che consente di ottenere l’agevolazione) non può dipendere dalla destinazione data all’immobile dal proprietario ad uso diverso da quello abitativo, come nel caso di specie in cui un immobile rientrante nella categoria A/2, in assenza di variazione catastale, era stato destinato a studio professionale.

 

Cosa succede se abitazione e suolo su cui è costruita non sono vendute insieme

 

Villa e terreno su cui è costruita la villa venduti separatamente – le ipotesi in cui non si presume la cessione congiunta

Cassazione n. 19007 del 17/7/18

Nonostante il Testo unico dell’imposta di registro preveda una presunzione – secondo cui nei trasferimenti di immobili le accessioni, i frutti pendenti e le pertinenze si presumono trasferiti all’acquirente dell’immobile – diretta ad evitare che attraverso la cessione del terreno possa eludersi o evadersi la tassazione del bene incorporato al suolo (ossia il fabbricato), secondo la Cassazione tale presunzione non opera nelle ipotesi:

  1. in cui vi sia una espressa esclusione dalla vendita delle accessioni, dei frutti pendenti e delle pertinenze (ossia nel caso di specie del fabbricato);
  2. nel caso in cui si provi, con atto che abbia acquistato data certa mediante la registrazione, che appartengano ad un terzo o sono stati ceduti all’acquirente da un terzo.

Tale principio è stato applicato al caso di specie sottoposto alla Cassazione in cui erano stati venduti separatamente il suolo e la costruzione ivi insistente da parte di due soggetti distinti:

  • il terreno dal proprietario, persona fisica (operazione soggetta al registro);
  • la villa dalla S.r.l. costruttrice (operazione soggetta ad Iva).

Nel caso in esame, è stato affermato che la presunzione di accessione è superata dalla (doppia) vendita contestuale davanti al notaio del suolo da una parte e della villa ivi insistente dall’altra, da parte di dei 2 soggetti distinti e, pertanto, rende legittima l’imposizione ad imposta di registro della cessione del terreno e ad Iva della villa.

 

L’ossimoro: l’inedificabile terreno edificabile

 

ICI – terreni edificabili rimangono tali anche se vi sono vincoli geologici all’edificazione

Cassazione n. 18429 del 12/7/18

La Cassazione torna sul concetto di “area edificabile” che impatta sulla disciplina fiscale degli immobili ai fini delle imposte sui redditi, Iva, imposta di registro e imposte locali (ICI/IMU). In particolare, a discapito dell’effettiva inedificabilità del terreno, continua a prevalere il dato formale della classificazione dell’area nel piano regolatore generale.

In particolare, in tema di ICI, è stato affermato che terreni considerati aree fabbricabili nel P.R.G.C., anche se gravati da vincolo di inedificabilità per ragioni geologiche disposto dallo Comune a seguito dell’alluvione, mantengono una potenzialità edificatoria e, pertanto, continuano ad essere tassati come tali ai fini del tributo comunale.