Pillole fiscali – settembre 2018

a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi Per la professione   Accertamento basato su c/c bancari – la verifica può riguardare anche i conti correnti dei parenti Cassazione n. 22093 dell’11/9/18 Nel caso in cui il professionista sia oggetto di accertamento basato sulle movimentazioni dei conti correnti, l’Agenzia delle entrate può procedere anche attraverso
a cura di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi

Per la professione

 

Accertamento basato su c/c bancari – la verifica può riguardare anche i conti correnti dei parenti

Cassazione n. 22093 dell’11/9/18

Nel caso in cui il professionista sia oggetto di accertamento basato sulle movimentazioni dei conti correnti, l’Agenzia delle entrate può procedere anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del professionista.

Nella fattispecie oggetto di esame da parte della Cassazione sono state verificate le movimentazioni sia sul conto corrente bancario cointestato al professionista ed alla coniuge, che a quello intestato ai genitori, sul quale aveva delega ad operare.

La conseguenza è che possono essere riprese a tassazione, quali compensi professionali non contabilizzati, anche le somme movimentate sul conto corrente intestato ai genitori del professionista, che erano state ritenute a lui riconducibili, tra l’altro valutando l’entità dei redditi conseguiti da quei congiunti in rapporto all’entità dei versamenti e prelevamenti effettuati.

In tali casi, al fine di superare la presunzione posta a carico del professionista dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973, in virtù della quale i prelevamenti ed i versamenti operati su conto corrente bancario vanno imputati a ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul conto corrente, ma è necessario che il professionista fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività.

 

Accertamento sintetico – giustifica il tenore di vita la disponibilità di redditi assoggettati a ritenuta alla fonte

Cassazione n. 21885 del 7/9/18

Qualora l’Agenzia delle entrate determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il professionista dall’art. 38, co. 6, del D.P.R. n. 600/1973, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.

Nel caso di specie, in cui al contribuente viene contestata la capacità reddituale per il tenore di vita condotto (connesso all’abitazione principale e secondaria, al possesso di un’autovettura Porsche ed all’utilizzo di una collaboratrice domestica) sia per quanto riguarda gli incrementi patrimoniali che le connesse spese di gestione, la disponibilità di maggiori redditi documentati dal contribuente, (oltre a quelli già dichiarati), posto che erano già stati assoggettati a ritenuta alla fonte, e di essi il contribuente ne ha avuto la disponibilità proprio nell’anno in contestazione, è stata ritenuta circostanza sufficiente a vincere la presunzione legale dell’accertamento sintetico disposto dall’ufficio, non dovendosi, invece, anche dimostrare di aver sostenuto il tenore di vita contestato proprio con tali redditi, in quanto la durata e il possesso era tale da ritenere che fosse circostanza sintomatica del fatto che ciò potesse essere accaduto.

 

Irap – compensi corrisposti ad altri professionisti – non c’è il presupposto d’imposta

Cassazione n. 21762 del 7/9/18

L’Agenzia delle entrate non può dedurre la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto in presenza del quale è dovuta l’Irap, sulla base del solo elemento dell’entità dei compensi corrisposti a terzi, riferiti a prestazioni estranee alle competenze professionali del professionista, ritenendo l’entità dei compensi, sia in termini assoluti (tra i 20.000 ed i 30.000 euro annui) sia in rapporto all’entità dei ricavi dell’attività professionale (di poco superiore ai 100.000 euro per ciascun anno), rappresentativa di per sé del requisito dell’autonoma organizzazione come presupposto dell’imposizione ai fini IRAP.

 

 

Per l’abitazione e lo studio professionale

 

Detrazioni per efficienza energetica – l’Enea può accedere presso l’immobile oggetto dell’intervento

Ministero dello sviluppo economico, decreto 11/5/18 (G.U. n.211 del 11/9/18)

Fino al 31/12/18, salvo la consueta proroga del termine, la detrazione fiscale sulle spese per gli interventi di risparmio energetico è pari al 65 della spesa sostenuta.

È bene sapere, comunque, che per la verifica della sussistenza delle condizioni per la fruizione delle detrazioni fiscali all’ENEA è riservato il potere di effettuare controlli a campione, sia documentali che in situ. Un decreto ministeriale di recente emanazione ha fissato le regole e le procedure per l’effettuazione di tali controlli.

L’ENEA procede a dei controlli a campione sulle istanze prodotte in relazione agli interventi conclusi entro il 31/12 dell’anno precedente, tenendo conto, in particolare, di quelle che soddisfano uno o più dei seguenti criteri:

  • istanze relative agli interventi che hanno diritto a una maggiore aliquota;
  • istanze che presentano la spesa più elevata;
  • istanze che presentano criticità in relazione ai requisiti di accesso alla detrazione fiscale.

Per il controlli in loco mediante sopralluogo l’ENEA comunica l’avvio del procedimento mediante raccomandata A/R o PEC, con un preavviso minimo di 15 giorni, specificando il luogo, la data, l’ora e il nominativo dell’incaricato del controllo. Il beneficiario può richiedere un rinvio per una sola volta (motivato).

Il controllo in loco si svolge alla presenza del beneficiario della detrazione ed eventualmente alla presenza del tecnico firmatario della relazione di fine lavori.

Al termine del controllo viene redatto un processo verbale. Il controllo produce esito negativo:

  • se le dichiarazioni contenute nella documentazione trasmessa dal beneficiario della detrazione presentino difformità rilevanti rispetto alle opere effettivamente realizzate;
  • se vi sono comportamenti ostativi od omissivi nei confronti dei tecnici dell’Enea, consistenti anche nel diniego di accesso all’edificio.

 

 

Zone colpite da calamità – le agevolazioni fiscali

 

Genova – crollo del ponte – sospensione degli adempimenti tributari per i soggetti danneggiati

Ministero dell’economia e delle finanze, decreto 6/9/18 (G.U. n.213 del 13/9/18)

Per i soggetti residenti o che hanno lo studio professionale a Genova nella zona colpita dal crollo del ponte Morandi, sono stati sospesi i termini per l’adempimento degli obblighi tributari.

La sospensione dei termini riguarda i versamenti e gli altri adempimenti tributari che scadono tra il 14/8/18 e l’1/12/18, riguarda:

  • persone fisiche non titolari di partita IVA – individuate nominalmente nell’allegato 1 al decreto – che, alla data del 14/8/18, avevano la residenza nel territorio del Comune di Genova;
  • soggetti titolari di partita IVA – indicati nell’allegato 2) al decreto – aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio del Comune di Genova.

La sospensione non si applica alle ritenute operate in qualità di sostituti d’imposta.

Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 20/12/18.

 

Zone colpite dal terremoto – utenze – proroga sospensione dei pagamenti

Art. 9 D.L. n. 91 del 25/7/18 convertito in legge n. 108 del 21/9/18 (G.U. n. 220 del 21/9/18)

Sono sospesi fino all’1/1/20, piuttosto che alll’1/1/19, i pagamenti delle fatture dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, delle assicurazioni e della telefonia per i soggetti danneggiati dal terremoto (Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio) che dichiarino l’inagibilità della casa di abitazione o dello studio professionale.

 

 

Cibo e aliquote Iva

 

Integratori alimentari, superfood e pomodoro datterino – le aliquote IVA

Agenzia delle entrate, risposta n. 1 del 4/9/18 e principio di diritto n.1 del 7/9/18

Gli integratori alimentari, composti da diversi ingredienti di origine naturale, e superfood sono soggetti all’aliquota IVA ridotta al 10%.

Al pomodoro “datterino” si applica l’aliquota IVA del 4%.