COMMISSIONE EUROPEA: ITALIA, AIUTI DI STATO INDEBITI NELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI NATURALI

Benefici anche a imprese che non avevano subito nessun danneggiamento, e danni non quantificati. La Commissione europea ha svolto un’approfondita indagine sugli aiuti di Stato elargiti dal governo italiano alle aree colpite da disastri naturali e ciò che ne emerge è che queste misure, riduzioni delle tasse e dei contributi previdenziali, in realtà sono andate
Benefici anche a imprese che non avevano subito nessun danneggiamento, e danni non quantificati.

La Commissione europea ha svolto un’approfondita indagine sugli aiuti di Stato elargiti dal governo italiano alle aree colpite da disastri naturali e ciò che ne emerge è che queste misure, riduzioni delle tasse e dei contributi previdenziali, in realtà sono andate a beneficio anche di imprese che non hanno subito alcun danno, o hanno compensato in eccesso rispetto al danno subito. Secondo la Commissione queste misure, non essendo adeguatamente progettate e mirate allo scopo, hanno causato distorsioni alla concorrenza nel mercato unico, dando un indebito vantaggio ad alcune imprese.

Nel 2011 la Commissione è stata informata di una serie di misure introdotte tra il 2002 e il 2011, riguardanti sei disastri naturali avvenuti in Italia tra il 1990 e il 2009: gli allagamenti nel Nord Italia del 1994, i terremoti in Sicilia nel 1990, in Umbria e nelle Marche nel 1997, in Molise e Puglia nel 2002, negli Abruzzi nel 2009, l’eruzione vulcanica e il terremoto in Sicilia nel 2002. Nel 2012 è stata aperta l’indagine per verificare se gli aiuti fossero in linea con il diritto europeo e ora si è giunti alla constatazione che le misure non richiedevano, innanzitutto, che le imprese dimostrassero di aver subito alcun danno (ad eccezione del caso degli allagamenti in Nord Italia) e, in secondo luogo, che stabilissero l’ammontare del danno. Questo significa che anche imprese registrate nelle aree colpite ma senza nessuna presenza fisica o attività nella zona potessero chiedere gli aiuti, e che tali aiuti non dipendessero dal valore del danno subito.

Le norme europee, che prevedono il recupero degli aiuti di stato indebiti, in questo caso non varranno per le imprese che effettivamente avevano un’attività nella zona (ad eccezione del terremoto in Abruzzo nel 2009), non essendoci l’obbligo di mantenere i registri per più di dieci anni e non potendo così valutare l’eventuale eccesso di compensazione. La decisione della Commissione stabilisce però il recupero degli aiuti ricevuti da quanti non avevano nessuna attività nelle zone colpite, oltre che delle compensazioni eccessive nel caso abruzzese. In ogni caso, il recupero sarà dovuto solo se l’ammontare dell’aiuto di Stato incompatibile è sufficientemente elevato da poter distorcere la concorrenza.