CONSIGLIO: APPROVATO L’ACCORDO SULLA DIRETTIVA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA

Triplice obiettivo: integrazione del mercato, concorrenza equa, protezione dei consumatori Il Consiglio ha approvato l’accordo raggiunto con il Parlamento europeo sulla direttiva sulla distribuzione assicurativa. Il nuovo testo modifica e abroga la direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa, focalizzandosi su tre obiettivi: migliorare la regolamentazione del mercato assicurativo al dettaglio, in modo da facilitare l’integrazione del mercato;
Triplice obiettivo: integrazione del mercato, concorrenza equa, protezione dei consumatori

Il Consiglio ha approvato l’accordo raggiunto con il Parlamento europeo sulla direttiva sulla distribuzione assicurativa. Il nuovo testo modifica e abroga la direttiva 2002/92/CE sull’intermediazione assicurativa, focalizzandosi su tre obiettivi: migliorare la regolamentazione del mercato assicurativo al dettaglio, in modo da facilitare l’integrazione del mercato; stabilire le condizioni necessarie per una concorrenza equa tra i distributori di prodotti assicurativi; rafforzare la protezione degli assicurati, in particolare riguardo le assicurazioni sulla vita che prevedono un investimento. Gli ultimi due punti sono interrelati, infatti, si afferma, i consumatori devono godere dello stesso livello di protezione nonostante le differenze tra i canali di distribuzione e, a tal fine, è essenziale ci siano condizioni di parità tra i distributori. La maggiore protezione dei consumatori include la garanzia di maggiore trasparenza, di maggiore informazione (per mezzo di un semplice documento informativo standardizzato per le assicurazioni non sulla vita), della possibilità di acquistare un bene o un servizio senza la polizza assicurativa, nei casi in cui essi costituiscano un pacchetto, della conoscenza delle norme in materia di condotta aziendale.

Rispetto alla direttiva 2002/92/EU si pone maggiore attenzione agli intermediari, che hanno un ruolo centrale nella distribuzione dei prodotti assicurativi e riassicurativi e devono essere registrati presso un’autorità competente nello Stato membro di origine, posto il rispetto di rigorosi requisiti professionali tra cui abilità, buona reputazione, copertura assicurativa professionale e capacità finanziaria. I registri degli intermediari saranno accessibili tramite un unico punto di informazione, che gli Stati membri si faranno carico di istituire. Gli intermediari registrati potranno quindi beneficiare della libertà di fornire servizi e della libertà di stabilimento. Gli intermediari saranno inoltre soggetti a formazione e sviluppo continui, che possono includere corsi, apprendimento online e mentoring. Nel testo si specifica che la direttiva non si applica a persone con un’altra attività professionale, quali consulenti fiscali, commercialisti e avvocati, che forniscono consulenza in materia di assicurazioni a titolo accessorio, nel corso della detta altra attività. La direttiva sarà sottoposta al voto del Parlamento e del Consiglio, e quindi gli Stati membri avranno due anni per recepirla nell’ordinamento nazionale.

 

Per leggere il testo di compromesso finale sulla distribuzione assicurativa.