MECCANISMO EU DI STABILIZZAZIONE FINANZIARIA: GARANZIE AI PAESI NON ADERENTI ALL’AREA EURO

Prestiti garantiti dal bilancio dell’Unione, compensazioni integrali e immediate in caso di inadempimenti Il 4 agosto il Consiglio ha approvato un regolamento che modifica il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria. Tale strumento è stato concepito nel giugno 2010 come strumento temporaneo di risoluzione delle crisi, per evitare che uno stato membro in difficoltà finanziaria metta
Prestiti garantiti dal bilancio dell’Unione, compensazioni integrali e immediate in caso di inadempimenti

Il 4 agosto il Consiglio ha approvato un regolamento che modifica il meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria. Tale strumento è stato concepito nel giugno 2010 come strumento temporaneo di risoluzione delle crisi, per evitare che uno stato membro in difficoltà finanziaria metta a rischio la stabilità dell’intera zona euro.

Utilizzato in Irlanda, Portogallo e Grecia, dal 2012 è stato sostituito dal meccanismo europeo di stabilità, meccanismo di salvataggio a carattere permanente, unico atto a rispondere alle richieste di assistenza finanziaria. Tuttavia, vi si può ricorrere in caso di situazioni eccezionali, prima dell’assistenza da parte del meccanismo di stabilità o in concomitanza con esso.

Il principio sancito nel nuovo regolamento era stato avallato da Consiglio e Commissione già il 17 luglio, quando, nel contesto del meccanismo di stabilizzazione, era stata concesso un prestito di 7,5 miliardi alla Grecia. Ora, perché i paesi non appartenenti alla zona euro non subiscano rischi dovuti al prestito di assistenza a un paese della zona euro, tale assistenza è subordinata alla garanzia di indennizzo immediato e integrale di qualsiasi passività che essi possano subire e che sia causata dal mancato pagamento da parte del beneficiario dell’assistenza. Dall’alta parte, si prevedono anche misure per evitare la sovra-compensazione di questi stati. I prestiti del meccanismo di stabilizzazione verranno garantiti dal bilancio dell’Unione e, in caso di inadempimento, la Commissione potrà richiedere fondi supplementari in eccesso rispetto agli attivi dell’Unione.

 

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