Pari Opportunita’, ancora troppe discriminazioni

L’Europarlamento denuncia le differenze di genere nel settore dei servizi. Subito azioni concrete con le Parti Sociali. La commissione parlamentare per l’occupazione ha approvato una relazione sulla situazione delle donne nel settore dei servizi, settore lavorativo nel quale sono maggiormente rappresentate. Nella relazione si sottolinea la forte segregazione orizzontale del settore e le condizioni discriminatorie
L’Europarlamento denuncia le differenze di genere nel settore dei servizi. Subito azioni concrete con le Parti Sociali.

La commissione parlamentare per l’occupazione ha approvato una relazione sulla situazione delle donne nel settore dei servizi, settore lavorativo nel quale sono maggiormente rappresentate. Nella relazione si sottolinea la forte segregazione orizzontale del settore e le condizioni discriminatorie destinate alle rappresentanti del genere femminile: limitazioni salariali, difficoltà nel conciliare vita lavorativa e vita privata, ricorso a forme di impiego part time e maggior impatto delle misure di austerità sulle donne.

Per arginare tale fenomeno, gli europarlamentari hanno esortato Commissione europea e Stati membri ad intraprendere azioni concrete, di concerto con le parti sociali, per sviluppare strategie volte alla definizione di norme minime nel settore dei servizi.

Progetto di parere della commissione per l’occupazione sulle condizioni di lavoro delle donne nel settore dei servizi

Più in generale il Parlamento ha deciso di potenziare la tutela dei diritti delle donne e di migliorarne le condizioni lavorative. Tra i tanti fenomeni di discriminazione in ambito lavorativo vi è sicuramente quello della disparità di retribuzioni (in genere si tratta del 16,5% in meno per le donne). Gli europarlamentari hanno voluto sottolineare l’importanza della contrattazione collettiva nella lotta contro la discriminazione nei confronti delle donne in materia di accesso al lavoro, di retribuzione, di condizioni di lavoro, di progressione della carriera e di formazione professionale, inoltre, hanno lanciato la proposta di esaminare uno strumento orizzontale di ricorso collettivo per i casi di violazione del principio di parità salariale e la necessità di rivedere la direttiva del Consiglio che concerne l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale.

Tra le iniziative già in campo vi sono l’istituzione della “Giornata della parità retributiva”, celebrata per la prima volta il 5 marzo 2011 e ripetuta il 2 marzo 2012 e del premio “Women and Business in Europe” assegnato dal Parlamento europeo a quei datori di lavoro nel pubblico e nel privato che hanno intrapreso iniziative di sostegno alle donne, favorendone l’accesso alle posizioni dirigenziali e applicando la parità retributiva.

Proposta di risoluzione del Parlamento europeo recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore

Tra le altre iniziative legislative in favore della parità uomo-donna occorre ricordare la Direttiva 2006/54/CE riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, la Comunicazione della Commissione del 5 marzo 2010 “Maggiore impegno verso la parità tra donne e uomini. Carta per le donne” ed il Patto europeo per la parità di genere 2011-2020 adottato dal Consiglio il 7 marzo 2011.

Infine, nelle scorse settimane il Parlamento europeo ha ospitato una tavola rotonda sulla gender equality nel settore assicurativo. Oggetto del dibattito è stata principalmente l’applicazione della direttiva 113/2004 nei vari Stati membri e, soprattutto, la sentenza della Corte di Giustizia europea relativa al caso Test Achats. Tra le relatrici vi erano la giuslavorista Laura Calafà, l’avvocato Caterina Flick (con una delegazione dell’ADGI – Associazione donne giuriste Italia) e l’europarlamentare Silvia Costa.

La sentenza della Corte di Giustizia del 1 marzo 2011 riguarda nella specie la parità di genere ed i prodotti assicurativi, ma riveste un’importanza fondamentale, in quanto si tratta della prima sentenza d’invalidità fondata direttamente sulla carta dei diritti fondamentali e segna un passaggio epocale nel diritto dell’UE. Per la Corte l’applicazione della direttiva dà luogo ad una discriminazione in quanto prevede l’elemento del genere per la valutazione del rischio assicurativo. Gli esperti affermano che tale pronuncia avrà ricadute sul sistema di tutela previdenziale di matrice pubblica e potrà anche avere un effetto orizzontale per la sua capacità espansiva nei confronti dei contratti assicurativi legati a fattori di rischio diversi dal sesso. La questione giuridica non riguarda tanto il rifiuto di concludere un contratto di assicurazione in base al genere, bensì il ragionamento giuridico sulle deroghe alla parità di trattamento. Per la Corte l’articolo 5.2 relativo alla deroga è contrario alla Carta dei diritti fondamentali di Nizza, resa vincolante dal Trattato di Lisbona. Essa afferma che non si possono avere diritti che prevedono una deroga a tempo permanente nell’applicazione della Carta di Nizza. Tuttavia, la Corte parla di un’invalidità che decorre da un momento successivo (“congruo periodo di tempo”) e pertanto introduce un regime transitorio, problematico da gestire – il divieto partirà dal 21 dicembre.

 

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