RAFFORZATA LA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

L’Italia ha recepito dieci decisioni quadro volte ad accrescere la collaborazione tra autorità giudiziarie europee Lo scorso 10 febbraio il Consiglio dei ministri ha varato una serie di decreti legislativi volti al recepimento di dieci decisioni quadro relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, con il fine di colmare i ritardi accumulati
L’Italia ha recepito dieci decisioni quadro volte ad accrescere la collaborazione tra autorità giudiziarie europee

Lo scorso 10 febbraio il Consiglio dei ministri ha varato una serie di decreti legislativi volti al recepimento di dieci decisioni quadro relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, con il fine di colmare i ritardi accumulati dal nostro Paese nell’attuazione di una giustizia penale europea e garantire parità di trattamento a tutti i cittadini dell’Unione.

Le disposizioni in tale ambito (ex terzo pilastro) sono state “comunitarizzate” a partire dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2009): ciò significa che ora sono adottate con procedura di co-decisione tra Consiglio e Parlamento europeo e comportano l’avvio di una procedura di infrazione in caso di mancato adeguamento da parte degli Stati membri. Gli effetti giuridici degli atti dell’ex terzo pilastro adottati prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona sono mantenuti e rimangono invariati. Tuttavia, per cinque anni le attribuzioni della Commissione relative alle procedure di infrazione non sono applicabili: invece, dal 1° dicembre 2014 la mancata attuazione da parte degli Stati membri può essere contestata dalla Commissione europea, rendendo quindi obbligatorio il recepimento.

Così, il governo ha ora provveduto ad adeguare la normativa nazionale con il recepimento di tale pacchetto di disposizioni, rimasto congelato per diversi anni. In primo piano il recepimento della decisione quadro 2005/214/GAI relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie, che semplifica l’esecuzione di tali sanzioni nei casi transfrontalieri, qualsiasi sia il Paese dell’Unione europea che le abbia emesse. Attraverso l’introduzione di misure specifiche, infatti, l’autorità giudiziaria e amministrativa di uno Stato membro dell’Unione (“Stato della decisione”) ha la possibilità di trasmettere una sanzione pecuniaria direttamente all’autorità di un altro Stato membro (“Stato di esecuzione”), in cui la persona coinvolta ha la propria residenza o sede statutaria oppure dispone di beni o di un reddito, e di far riconoscere e rendere esecutiva tale sanzione senz’alcuna ulteriore formalità.

Da evidenziare anche l’attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI, relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, ossia all’esecuzione sul territorio di uno Stato membro dei provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria di un altro Stato membro che dispongono il blocco o sequestro di beni per finalità probatorie o per la loro successiva confisca.

Altre disposizioni riguardano ad esempio diritti processuali, squadre investigative comuni, reciproco riconoscimento di misure alternative.

 

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