Ammortizzatori sociali, ammessi 1 mln e 400 mila lavoratori prima esclusi

Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 4 settembre amplia la copertura anche alle imprese da 5 a 15 dipendenti. Estesi al 31 dicembre 2015 i fondi di solidarietà bilaterali Approvato il decreto sul riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Il provvedimento supera le leggi precedenti attraverso la definizione
Il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 4 settembre amplia la copertura anche alle imprese da 5 a 15 dipendenti. Estesi al 31 dicembre 2015 i fondi di solidarietà bilaterali

Approvato il decreto sul riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Il provvedimento supera le leggi precedenti attraverso la definizione di una sorta di testo unico.

 

In particolare, il decreto estende la copertura per la perdita temporanea dell’impiego a un milione e 400 mila lavoratori e 150 mila datori di lavoro prima esclusi dagli ammortizzatori (imprese da 5 a 15 dipendenti). Questo risultato viene ottenuto estendendo la cassa integrazione agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

 

Il decreto mette a regime e rende strutturali altre misure di politica sociale come quelle di conciliazione dei tempi di cura, vita e lavoro (tra le quali l’estensione del congedo parentale); il fondo per le politiche attive del lavoro e l’assegno di disoccupazione (Asdi), che fornisce un reddito sino a sei mesi ai beneficiari di NASpI con figli minori o a ultracinquantacinquenni che esauriscono il sussidio senza avere trovato lavoro (in presenza di un indicatore Isee inferiore a 5.000 euro all’anno).

 

Per quanto riguarda la Cassa integrazione ordinaria (Cigo), il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l’abolizione delle commissioni provinciali e l’autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte dell’Inps. La domanda di Cigo deve avvenire entro 15 giorni dall’avvio della riduzione o sospensione.

 

Sarà possibile richiedere la Cassa integrazione straordinaria (Cigs) per tutto il periodo necessario (direttamente 24 mesi per riorganizzazione). Per i contratti di solidarietà (che diventano una causale di Cigs, prendendone tutte le regole), anche 36 mesi di fila in presenza di determinate condizioni. La Cigs parte 30 giorni dopo la domanda (per le richieste presentate a decorrere dal 1° novembre 2015).

 

Il decreto consente inoltre di partire con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali a datori di lavoro e loro lavoratori non coperti dalla cassa integrazione.

 

Viene prevista una revisione della durata massima complessiva delle integrazioni salariali. Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. Utilizzando la Cigs per causale contratto di solidarietà tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente.

 

In materia di fondi di solidarietà bilaterali, i principali interventi riguardano l’obbligo di estendere entro il 31 dicembre 2015 i fondi a tutti i settori che non rientrano nell’ambito di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Dal 1° gennaio 2016, il fondo di solidarietà residuale assumerà la denominazione di Fondo di Integrazione Salariale e sarà soggetto a una nuova disciplina. Rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti e garantirà l’erogazione di una nuova prestazione, ossia l’assegno di solidarietà. Si tratta di una integrazione salariale corrisposta – per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile – ai dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale o di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.