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Assicurare i praticanti? Quasi mai Chi svolge la pratica professionale in uno Studio non è soggetto ad obbligo assicurativo Inail. E’ questa l’interpretazione che si deve attribuire a quanto disposto dall’Inail nella circolare n. 16 del 4 marzo 2014. In via preliminare, occorre sottolineare che le Linee Guida in materia di tirocini, approvate il 24
Assicurare i praticanti? Quasi mai

Chi svolge la pratica professionale in uno Studio non è soggetto ad obbligo assicurativo Inail. E’ questa l’interpretazione che si deve attribuire a quanto disposto dall’Inail nella circolare n. 16 del 4 marzo 2014. In via preliminare, occorre sottolineare che le Linee Guida in materia di tirocini, approvate il 24 gennaio 2013, tra le altre cose, hanno stabilito l’obbligo assicurativo in capo al tirocinante, prevedendo:

 

• l’obbligo, per il soggetto promotore, di garantire, salvo diversa previsione della convenzione, la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail di tutte le attività rientranti nel progetto formativo;

 

• la possibilità che le Regioni e Province autonome assumano a proprio carico gli oneri connessi a tale copertura assicurativa;

 

• la definizione, nell’ambito di apposite convenzioni, delle modalità attraverso le quali il soggetto ospitante può eventualmente assumere a suo carico l’onere della copertura assicurativa, nel caso in cui il soggetto promotore sia una pubblica amministrazione.

 

Atteso tale quadro normativo, l’Inail ha ritenuto opportuno intervenire a mezzo di una nota, al fine di scongiurare incertezze e interpretazioni ambivalenti sul punto. In particolare, si è precisato che non vi è nessun obbligo alla copertura assicurativa del tirocinante laddove lo stesso si collochi in un percorso di praticantato. Invero, la circolare non introduce alcun elemento di novità rispetto alla normativa vigente, bensì ha ribadito un principio consolidato nel tempo e dalla giurisprudenza di merito: il praticante non deve essere assicurato. Il principio si basa sul postulato – pacificamente condiviso da dottrina e giurisprudenza – in forza del quale il praticantato è gratuito e non dà luogo ad un rapporto di lavoro strutturato, anche in presenza di un rimborso spese forfettariamente concordato. La gratuità del tirocinio, dunque, esclude alcuna assicurazione a rischio professionale, e l’indennità che, eventualmente, viene corrisposta è unicamente a titolo di rimborso spese.

 

Tuttavia, occorre segnalare che la circolare dell’Inail prevede due ipotesi in cui sussiste l’obbligo assicurativo anche per il praticante, più precisamente laddove:

 

• lo stesso esegua lavorazioni rischiose in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato vero e proprio o di un rapporto di lavoro parasubordinato per conto del professionista, ossia in presenza di requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 1124/65 ( movimentazione macchinari, apparecchi a pressione, impianti termici etc.);

 

• lo stesso partecipi alla formazione professionale organizzata da ordini e collegi, associazioni di iscritti e da altri soggetti, trovandosi esposto, in qualità di allievo di un corso di qualificazione o di addestramento professionale, ad uni rischio specifico connesso alle esperienze od alle esercitazioni pratiche o di lavoro. In tal caso l’obbligo di assicurare le lavorazioni svolte dai praticanti nell’ambito della formazione professionale è posto a carico dei soggetti che curano i corsi.

 

Se la prima ipotesi non presenta profili critici che possano generare dubbi e riserve, una nota di approfondimento merita la seconda ipotesi, ossia la casistica legata al potenziale rischio che i praticanti correrebbero nel frequentare i corsi di formazione esterni allo studio professionale. In tal senso, la partecipazione ai corsi esterni deve fare sempre riferimento all’ art. 4 del D.P.R. n. 1124/65, il quale è destinato a:

 

a) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro;

 

b) gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro.

 

In questa elencazione non si rinviene dunque la figura classica del praticante, inserito nello studio

professionale. Se a ciò si aggiunge la circostanza che in questi casi – come stabilito dalla circolare

Inail – comunque l’obbligo assicurativo è riconosciuto in capo ai soggetti che organizzano i predetti corsi, allora si può dedurre con un buon grado di sicurezza che il datore/professionista non è mai soggetto ad obbligo assicurativo Inail, a meno che non “contrattualizzi” il praticante tramite un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato.