Spese viaggio del professionista a carico del committente

Con formula a questo punto collaudata, la legge di bilancio 2017 risolve finalmente una criticità ancora presente con riferimento all’annosa questione delle spese di trasferta sostenute dal lavoratore autonomo (artisti compresi) nell’ambito di un incarico professionale (ovvero artistico); segnatamente le spese di trasporto. La formula collaudata consiste nel porre si rimedio al problema, ma a

Con formula a questo punto collaudata, la legge di bilancio 2017 risolve finalmente una criticità ancora presente con riferimento all’annosa questione delle spese di trasferta sostenute dal lavoratore autonomo (artisti compresi) nell’ambito di un incarico professionale (ovvero artistico); segnatamente le spese di trasporto.

La formula collaudata consiste nel porre si rimedio al problema, ma a partire dalle spese sostenute dal 2017.

In ciò il legislatore si è ripetuto rispetto al decreto semplificazione (D.lgs 175/2014, articolo 10), laddove, lasciando il lavoro a metà, ha previsto che le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente a seguito di un incarico conferito ad un professionista non entrano per quest’ultimo nel cumulo ai fini della deducibilità limitata pari al 2% degli incassi annuali del lavoratore autonomo. In quell’occasione alla norma ne è stata data rilevanza a decorrere dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2015.

Se in quell’occasione la disposizione aveva certamente un impatto (negativo) sulle casse erariali, talché si pensò bene di slittare all’anno successivo il danno per il bilancio dello Stato, questa volta francamente si fa fatica a capire il motivo di tale posticipo, dal momento che le spese di trasporto nell’ambito della determinazione del reddito del professionista non soffrono di alcun limite di deducibilità, se inerenti.

Dunque, con molto ritardo rispetto a quello che il problema avrebbe meritato, si pone ora rimedio ad un aspetto oggettivamente critico dal punto di vista degli adempimenti amministrativi e completamente inconferente quanto a possibili effetti elusivi, prevedendo che anche le spese di viaggio e trasporto (aereo, treno, traghetto, bus) delle quali il committente si è direttamente fatto carico, non devono essere inserite nella parcella dal professionista e poi scalate dal totale in quanto già pagate dal committente. Il lavoratore autonomo, quindi, resta del tutto estraneo alle suddette spese di cui si fa direttamente carico il committente, talché esse non hanno alcun impatto con la sua fatturazione e la sua contabilità.

Sino ad oggi le complicazioni operative sono state rilevanti a causa di quanto previsto al comma 5 dell’articolo 54 del Tuir il quale a seguito della novella derivante dal citato decreto semplificazioni del 2014 prevedeva che “Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”. Un rimedio dunque parziale poiché ci si era dimenticati delle spese di trasporto.

Più volte Confprofessioni ha segnalato nelle sedi istituzionali competenti l’incongruità di tale carenza, sollecitando una integrazione al citato comma 3 dell’articolo 54 del predetto Tuir.

 

La norma a regime

Dunque, a decorrere dal 2017 si chiude finalmente il cerchio: le spese di vitto (ristorante, tavola calda, bar, enoteca e più in generale quelle di somministrazione di alimenti e bevande), quelle di alloggio (albergo, hotel, bed & breakfast, residence, etc.), di trasporto (aereo, treno, pulmann, bus, traghetto autovettura etc.,) se pagate direttamente dal committente del professionista:

  • Sono interamente deducibili per il committente
  • Restano del tutto estranee e inconferenti per il professionista

 

La disposizione semplificatrice, va ad integrare il citato articolo 54 del Tuir che dal 1° gennaio 2017 prevede che: Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché le prestazioni di viaggio e trasporto acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”.

 

Ciò detto, va inoltre sottolineato che la norma di cui trattasi ha costituito già dal 2015, con specifico riferimento alle spese di vitto e alloggio, un rilevante vantaggio anche per le imprese committenti per via delle illuminata interpretazione dell’agenzia delle entrate contenuta nella  circolare n. 31/2014, laddove è stato chiarito che “la modifica normativa in esame, stabilendo l’irrilevanza quale compenso in natura delle prestazioni e somministrazioni acquistate dal committente, è diretta a semplificare gli adempimenti in precedenza previsti per dare piena rilevanza fiscale per il professio­nista delle spese alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande, ma non comporta, per il committente, un trattamento fiscale delle spese in questione peggiorati­vo rispetto a quello applicabile prima della modifica stessa. In altri termini, la funzione della spesa deve continuare a ritenersi assorbita dalla prestazione di servizi resa dal professionista beneficiario al committente. Si ritiene, quindi, che il suddetto limite di deducibilità del 75% non operi per il committente per le spese sostenute per l’acquisto di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, di cui sono be­neficiari i professionisti nel contesto di una prestazione di servizi resa al committente, imprenditore o lavoratore autonomo. Quanto precede presuppone, naturalmente, che sia dimostrabile l’inerenza della spesa rispetto all’attività del committente, l’effettività della stessa e che dalla documentazione fiscale risultino gli estremi del professionista o dei professionisti che hanno fruito delle prestazioni e somministrazioni.”.

 

Peraltro, quanto sin qui chiarito è da applicarsi nell’ambito del lavoro autonomo occasionale. Di ciò ne ha dato atto la stessa agenzia nella citata circolare n. 31/2014 posto che ha affermato “considerata la sostanziale identità tra la nozione di compenso riferibile all’attività di lavoro autono­mo professionale e quella riferibile all’attività di lavoro autonomo non abituale di cui alla lett. l) del comma 1 dell’art. 67 del Tuir (cfr. Circolari nn. 1 del 1973 e 58 del 2001, risoluzioni nn. 20 del 1998, 69 del 2003 e 49 del 2013) si ritiene che la disposizione de qua sia applicabile anche nella determinazione dei redditi diversi derivanti da tali attività occasionali.”. 

 

Il chiarimento è particolarmente rilevante poiché, seppure indirettamente, afferma che le spese sostenute dal committente in relazione ad un incarico conferito ad un professionista non sono (ovviamente) di rappresentanza, posto che sono riferite ad un rapporto contrattuale afferente l’ordinaria attività d’impresa, talché ne dobbiamo concludere che l’Iva in questione è interamente detraibile per il committente destinatario della fattura del ristoratore ovvero dell’albergatore, non essendo riconducibili alla lett. f) dell’articolo 19bis1 del DPR n. 633/1972.

Non è così per le spese di trasporto di persone dal momento che queste soffrono, come noto, di una indetraibilità oggettiva prevista dalla lett. e) del citato articolo 19bis1 del predetto decreto Iva.

 

 

Spesa sostenuta direttamente dal committente impresa

Natura della spesa

Reddito/Irap

Iva

Per il professionista

VITTO

Deducibile 100%

Detraibile 100%

Non rilevante

ALLOGGIO

Deducibile 100%

Detraibile 100%

Non rilevante

TRASPORTO (di persone)

Deducibile 100%

NON Detraibile 100%

Non rilevante

TRASPORTO (di beni)

Deducibile 100%

Detraibile 100%

Non rilevante

 

 

Le spese di vitto, alloggio e traporto sostenute dal professionista

 

È bene evidenziare che la modifica legislativa riguarda esclusivamente il caso in cui le spese in questione siano anticipate dal committente. Nulla cambia, invece, per l’ipotesi in cui le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono sostenute dal professionista. In tal caso le stesse – purché inerenti all’attività artistica o professionale – rilevano nella determinazione del reddito nella misura del 75% e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Dunque le spese di trasferta che il professionista sostiene in ragione dell’incarico ricevuto (sia che svolga attività in qualità di iscritto ad un albo, sia non iscritto), ovvero l’artista, devono essere addebitate in fattura al committente e sempre assoggettate ad Iva (salvo che il professionista sia nel regime dei minimi o forfetario).

Sovente si commette l’errore di considerate dette spese in nome e per conto della controparte ex articolo 15, comma 1, n. 3 del DPR n. 633/1972 e, dunque, fuori campo Iva. Si tratta di un errore poiché il non assoggettamento ad iva riguarda solo quelle sostenute certamente per conto ma anche necessariamente in nome del cliente, quali ad esempio tassa CCGG, iscrizione CCIAA, contrassegni bollati e imposta di registro su  contratti, contributo unificato per ricorsi in sede civile, penale, tributaria, spese corriere con fattura intestata al committente ma anticipata dal professionista, materiale di consumo se il professionista ha anticipato la spesa fornendo al fornitore per la fatturazione i dati del proprio cliente, etc.

Diversamente, per quanto riguarda le spese di trasferta (biglietti ferroviari o aerei, ricevute taxi, alberghi e ristoranti) se sostenute dal professionista, seppure in connessione all’incarico ricevuto, non sono mai da considerarsi in nome e per conto del committente, bensì in nome e per conto proprio e , dunque, ove addebitate al committente devono essere assoggettate ad Iva con l’aliquota ordinaria. 

 

Esempio

  • Compensi anno 2016: € 100.000
  • Spese vitto e alloggio anno 2016: € 10.000
  • 10.000 x 25% = 2.500 (spese non deducibili)
  • 10.000 x 75% = 7.500 (spese deducibili su cui applicare il plafond del 2%)
  • 100.000 x 2% = 2.000 (spese deducibili)
  • Spese non deducibili: 2.500 + (7.500-2.000) = 8.000

 

Sottotitolo:
di Lelio Cacciapaglia a Maurizio Tozzi