Studi di settore al capolinea

Dopo oltre 20 anni di più o meno onorata carriera, sembra giunta al termine l’avventura degli studi di settore. Meccanismo ormai unanimemente ritenuto obsoleto, principalmente dal momento che l’evoluzione giurisprudenziale della Cassazione ne ha indebolito la sua forza accertativa, posto i risultati di non congruità da soli sono stati ritenuti insufficienti per giustificare gli accertamenti

Dopo oltre 20 anni di più o meno onorata carriera, sembra giunta al termine l’avventura degli studi di settore. Meccanismo ormai unanimemente ritenuto obsoleto, principalmente dal momento che l’evoluzione giurisprudenziale della Cassazione ne ha indebolito la sua forza accertativa, posto i risultati di non congruità da soli sono stati ritenuti insufficienti per giustificare gli accertamenti fiscali di maggiori ricavi, necessitando di ulteriori elementi di verifica e conferma di evasione.

Ebbene, con l’articolo 7-bis del recente DL 193/2016, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 si passerà dagli studi di settore agli indici di affidabilità, da adottarsi in base ad uno specifico decreto attuativo.

Dunque, l’assetto finora conosciuto degli studi di settore continuerà a trovare applicazione anche nella dichiarazione Unico 2017 per l’anno 2016, mentre solo a decorrere dalla dichiarazione Unico 2018, riferita all’anno 2017, si avrà il passaggio al nuovo sistema.

 

Un futuro incerto

O meglio, questo è ciò dovrebbe accadere nelle intenzioni del legislatore! Si usa il condizionale in quanto sul piano letterale della disposizione normativa, la preannunciata modifica avverrà a condizione che siano adottati i nuovi indici di affidabilità e sia dunque emanato il previsto decreto da parte del ministero dell’economia e delle finanze. Non è però prevista una data di emanazione di detto decreto che dovrebbe presumibilmente essere adottato in tempo utile, auspicabilmente, per la dichiarazione dei redditi Unico 2018 relativa all’anno 2017. Sembra, pertanto, che laddove il decreto non dovesse essere emanato, oppure gli indici di affidabilità non dovessero essere “validati”, o ancora non adottati per tutti i contribuenti, gli studi di settore dovrebbero continuare la loro missione nelle prossime dichiarazioni.

Non resta che attendere per vedere cosa accadrà; 18 mesi dovrebbero essere sufficienti per la modifica preannunciata, ma in tale lasso di tempo, tutto può accadere, anche che un legislatore distratto dimentichi di emanare il necessario decreto attuativo.

 

I nuovi indici di affidabilità

Venendo agli aspetti pratici, come anticipato, gli studi di settore troveranno ancora applicazione in Unico 2017. Poi, in Unico 2018, faranno (dovrebbero fare) il loro esordio gli indici di affidabilità. Il che significa che da un assetto ormai ben conosciuto (congruità, coerenza, indicatori di normalità economica), si approderà ad un “mondo” nuovo che attraverso i nuovi indici dovrebbe attribuire una sorta di pagella al contribuente. In funzione del grado di affidabilità intercettato da questi ultimi, verranno riconosciuti dei meccanismi premiali, che al momento sono individuati dalla norma nella possibilità di:

  1.  ridurre i termini del periodo di accertamento (dunque magari si tornerà ai 4 anni successivi alla presentazione della dichiarazione);
  2. prevedere la non applicabilità di alcuni accertamenti (dovrebbe trattarsi di quelli di tipo “analitico induttivo”).

In base a qualche indiscrezione apprendiamo che, forse, si avrà anche un trattamento privilegiato per i rimborsi tributari, ma sarà necessario attendere le future evoluzioni del decreto attuativo per avere totale cognizione dei meccanismi premiali.

Tra le altre incognite vi è quello di comprendere se si tratterà di un meccanismo, come presumibile, che si gestirà in dichiarazione, mediante l’obbligo di compilazione di un apposito modello, denominato modello “affidabilità”.

 

Il marchio di non affidabilità

Questo, ad ogni modo, avrà una grande differenza di fondo rispetto agli studi di settore: non saranno più richiesti adeguamenti di sorta. Il contribuente dovrà inserire i dati e verificare che grado di affidabilità presenta, senza l’assillo in merito ad eventuali adeguamenti, essendo del tutto esclusi gli automatismi accertativi. Dovrebbe poi essere l’Agenzia delle Entrate, con le sue comunicazioni di anomalia, a segnalare al contribuente i comportamenti che risultano anomali.

La conclusione di tale assetto sembra essere il seguente: i non affidabili probabilmente saranno inseriti nelle liste selettive per l’attività di controllo. Dunque, c’è da chiedersi se non si dovranno rimpiangere gli studi di settore: è vero che gli studi di settore hanno rappresentato (e rappresentano) una sorta di “fastidioso” adempimento, ma è altrettanto vero che ormai erano stati totalmente ridimensionati dalla giurisprudenza, divenendo non vincolanti.

Per il futuro, come già sottolineato, è certo che non possono esservi automatismi accertativi, ma i soggetti selezionati come non affidabili ed eventualmente controllati avranno (purtroppo) una certezza: non saranno più accertati sulla base degli studi di settore, ma con altri parametri, tra cui le note metodologiche di verifica delle diverse attività considerate.

 

L’affidabilità del professionista

Dunque, per fare un esempio si pensi ai professionisti, statisticamente per la maggior parte congrui agli studi di settore attualmente in uso. Nel futuro, non è detto che si avranno i medesimi riscontri in termini di affidabilità, con l’antipatica conseguenza che in caso di eventuale verifica/controllo non si farà riferimento ai calcoli blandi degli studi di settore, bensì alla relativa nota metodologica, dove ampio risalto è dato all’applicazione delle tariffe professionali.

Insomma, il rischio concreto è di perdere uno strumento comunque conosciuto e di esporsi a implicazioni peggiori, non dovendo dimenticare una cosa importante: è vero che tante categorie esterne hanno richiesto l’abbandono degli studi di settore, ma la più soddisfatta in assoluto è stata proprio l’agenzia delle entrate, che desidera forme diverse e più efficaci di controllo, rispetto agli studi di settore che, di fatto, hanno tradito le aspettative.

 

I nuovi indici di affidabilità

Sul piano della costruzione dei nuovi indici di affidabilità, delle anticipazioni sono state effettuate da Sose.

Almeno nelle intenzioni dell’amministrazione finanziaria gli indici di affidabilità dovrebbero essere più attendibili.

L’obiettivo sarà triplice:

  • premiare gli affidabili;
  • esortare (la famosa “compliance”) i contribuenti ritenuti non affidabili;
  • selezionare e controllare quelli che, nonostante gli inviti a migliorarsi, non cambiano atteggiamento e restano inaffidabili.

Detto questo, le caratteristiche dei nuovi indici saranno:

  • Utilizzo degli indicatori di normalità economica per il calcolo del livello di affidabilità. Invece dei soli ricavi/compensi, saranno dunque stimati anche il valore aggiunto per addetto e il reddito dichiarato;
  • Articolazione degli indici in base all’attività economica svolta in maniera prevalente, con la previsione di specificità per ogni attività o gruppo di attività.
  • Stima del modello di regressione su dati panel (8 anni invece di 1), che contengono più informazioni e producono stime più efficienti e più precise degli attuali studi di settore;
  • Riduzione dei modelli organizzativi di costruzione degli indici, con maggiore stabilità nel tempo e un’assegnazione più precisa del contribuente al cluster;
  • Analisi della regressione semplificata. Non ci sarà più una regressione per ogni cluster, ma un’unica regressione in cui la probabilità di appartenenza ai cluster è una delle variabili esplicative indipendenti.
  • Stima del valore aggiunto per addetto. Detta stima utilizzerà una funzione di calcolo specifica in grado di offrire una maggiore interpretabilità economica dei coefficienti stimati (elasticità rispetto al valore aggiunto) e una migliore aderenza dei risultati alla realtà economica. I risultati saranno così personalizzati per singolo contribuente sulla base degli effetti individuali calcolati con il nuovo modello di stima.
  • Assenza di correttivi. Il nuovo modello di stima che caratterizzerà gli indicatori di affidabilità/compliance è in grado di cogliere l’andamento ciclico e quindi non è più necessario predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali (i cosiddetti “correttivi crisi”).
  • Maggiori semplificazioni. il passaggio ai nuovi indicatori di compliance produrrà anche un effetto di semplificazione degli adempimenti per imprese e professionisti, che dovrebbero essere chiamati a comunicare all’amministrazione finanziaria un minor numero di informazioni.

Non resta che attendere fiduciosi le future evoluzioni e vedere dove ci condurrà questa preannunciata modifica. L’auspicio è che davvero possa giungersi ad un sistema più attendibile e in grado davvero di cogliere le situazioni maggiormente anomale, senza divenire uno strumento di “massa” da tradurre in un mero meccanismo di incremento degli imponibili da dichiarare.

Insomma sarebbe il colmo se si dovesse cadere dalla padella nella brace.

 

Sottotitolo:
di Lelio Cacciapaglia e Maurizio Tozzi